RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 21 OTTOBRE 2015, N. 21399 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE APPALTO DI MANO D’OPERA . Lavoro interinale e somministrazione - Violazione dei limiti percentuali nella vigenza della legge 196/1997 - Irrilevanza - Prosecuzione del rapporto nel regime del D.Lgs. 276/2003 - Ininfluenza - Ragioni. In tema di lavoro interinale, non è soggetto ad alcuna sanzione, non prevista, il contratto stipulato nella vigenza della legge 196/1997 in violazione delle percentuali stabilite dalle clausole di contingentamento contenute nei contratti collettivi nazionali ancorché il rapporto sia proseguito successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 276/2003, la cui disciplina transitoria, contenuta nell’articolo 86 del D.Lgs. cit., prevede la conservazione fino al rinnovo dei contratti collettivi delle sole clausole che stabiliscono le esigenze di carattere temporaneo atte a giustificare la somministrazione di lavoro a termine e priva di efficacia quelle relative ai limiti percentuali per l’utilizzo di lavoratori interinali. Tra i precedenti in materia, si veda Cassazione 5667/2012 per la quale, in tema di lavoro interinale”, nel caso in cui l’utilizzatore, in violazione dell’articolo 1, comma 8, della legge 196/1997, applicabile ratione temporis” , stipuli col fornitore contratti di fornitura di lavoro temporaneo in misura eccedente la percentuale fissata dai contratti collettivi, non si instaura un ordinario rapporto di lavoro subordinato tra lavoratore e utilizzatore, attesa l’assenza di ogni sanzione per la suddetta irregolarità, che riguarda la sola posizione dell’utilizzatore e non può inficiare il rapporto tra lavoratore e fornitore. Ne consegue che l’obbligo contributivo resta a carico dell’impresa fornitrice. In argomento per Cassazione 13960/2011, la mancanza o la generica previsione, nel contratto intercorrente tra l’impresa fornitrice ed il singolo lavoratore, dei casi in cui è possibile ricorrere a prestazioni di lavoro temporaneo, in base ai contratti collettivi dell’impresa utilizzatrice nella specie la Poste italiane s.p.a. , spezza l’unitarietà della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilità dell’offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti fondamentali del lavoratore e far venir meno quella presunzione di legittimità del contratto interinale, che il legislatore fa discendere dall’indicazione nel contratto di fornitura delle ipotesi in cui il contratto interinale può essere concluso. Pertanto, trova applicazione il disposto di cui all’articolo 10 della legge 196/1997 e dunque quanto previsto dall’articolo 1 della legge 1369/1960, per cui il contratto di lavoro col fornitore interposto” si considera a tutti gli effetti instaurato con l’utilizzatore interponente”.