RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 28 AGOSTO 2015, N. 17290 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI . Impiego pubblico privatizzato - Riorganizzazione della P.A. in relazione ai principi di cui all’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 - Norme sulla dirigenza pubblica vigenti - Sopravvenuta incompatibilità - Conservazione in via transitoria del precedente assetto - Valutazione delle funzioni dirigenziali del personale - Riferimento alle nuove regole - Necessità - Fattispecie. A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, l’art. 27 del D.Lgs. 165/2001 ha imposto la riorganizzazione della P.A. in relazione ai principi di cui all’art. 4 del medesimo decreto, rendendo da subito incompatibili le norme sulla dirigenza pubblica vigenti, sicché ove l’ente nella specie, l’INPS mantenga in via transitoria un assetto non conforme al nuovo modello organizzativo, la valutazione della natura dirigenziale delle funzioni esercitate va effettuata con riferimento alle nuove regole nella specie, con riguardo alle mansioni di un ispettore generale del ruolo ad esaurimento, riconducibili a quelle di un funzionario apicale e non di dirigente , non potendo darsi ultrattività o reviviscenza a quelle precedenti del tutto incompatibili con il nuovo ordinamento. Identico principio di diritto è affermato da cassazione 4757/2011. In tema di pubblico impiego privatizzato, la domanda diretta al riconoscimento del diritto alle differenze retributive, spettanti per il dedotto espletamento di mansioni proprie di una posizione dirigenziale superiore a quella attribuita, ha ad oggetto una posizione di diritto soggettivo perfetto, la cui fonte consiste in un atto di gestione del rapporto di lavoro dirigenziale, sicché appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, cui è attribuito il potere di disapplicare gli eventuali atti amministrativi presupposti illegittimi nella specie, la norma regolamentare dell’INPS che classificava di livello dirigenziale non generale la funzioni di direttore regionale , incidenti sulle posizioni di diritto soggettivo derivanti dal rapporto lavorativo Sezioni Unite 15427/2015. In tema di impiego pubblico privatizzato, la previsione dell’art. 63 del D.Lgs. 165/2001 che conferma la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario anche se vengono in questione atti amministrativi presupposti e quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione”, giacché in tal caso il giudice li disapplica ove illegittimi, trova applicazione anche nel caso in cui l’amministrazione revochi anticipatamente, fuori dalle ipotesi tipizzate dalla legge e dalla contrattazione collettiva, l’incarico dirigenziale a tempo determinato attribuito al lavoratore nella specie, quale responsabile del settore tributi di un comune , venendo in considerazione un atto di gestione del rapporto di lavoro rispetto al quale l’amministrazione opera con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro”, senza che assuma rilievo, ove ne sia contestata solo l’incidenza mediata sulla naturale prosecuzione del rapporto, che la revoca consegua alla delibera della giunta comunale di soppressione del settore cui il dipendente era preposto, la quale può essere disapplicata dall’autorità giudiziaria se illegittima Sezioni Unite 28806/2011.