RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 28 AGOSTO 2015, N. 17286 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE. Violazione della procedura per l’irrogazione di sanzione disciplinare a carico di ferrotranvieri - Nullità - Rilievo d’ufficio - Fondamento - Fattispecie. La nullità di una sanzione disciplinare per violazione del procedimento finalizzato alla sua irrogazione - sia quello generale di cui all’art. 7 st. lav., sia quello specifico previsto per gli autoferrotranvieri dall’art. 53 del Rd 148/1931, all. A nella specie, l’omessa pronuncia da parte del Consiglio di disciplina - rientra tra quelle cd. di protezione poiché ha natura inderogabile ed è posta a tutela del contraente più debole del rapporto, vale a dire il lavoratore, sicché è rilevabile d’ufficio. Tra i precedenti in argomento si veda Cassazione 13654/2015 per la quale nel procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri previsto dall’art. 53 del Rd 148/1931, che delinea una procedura maggiormente garantita rispetto a quella di cui all’art. 7 della legge 300/1970, la contestazione dell’addebito e il successivo opinamento circa la sanzione da irrogare non possono essere contestuali, trattandosi di fasi che, ai sensi della citata disposizione, devono essere separate, realizzando una doppia fase di contestazione”, così da consentire all’incolpato l’esercizio del diritto di difesa e da garantire che le indagini disciplinari tengano conto delle giustificazioni rese dal lavoratore a fronte della contestazione ricevuta. In senso conforme si veda anche Cassazione 5551/2013 per la quale il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri - ivi inclusa la procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari - è regolato da una normativa speciale costituente un corpus” compiuto ed organico, non derogato dalle leggi generali successive relative al lavoro privato, onde il ricorso alla normativa generale è possibile soltanto ove si riscontrino in essa lacune tali che non siano superabili neanche attraverso l’interpretazione estensiva o analogica di altre disposizioni appartenenti allo stesso corpus” o relative a materie analoghe o secondo i principi generali dell’ordinamento. Ancora si veda Sezioni Unite 26242/2014 per le quali la rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, come una species” del più ampio genus” rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali - quali il corretto funzionamento del mercato art. 41 Cost. e l’uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli art. 3 Cost. - che trascendono quelli del singolo.