RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 6 LUGLIO 2015 N. 13841 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA. Distacco per ragioni sindacali - Obblighi retributivi - Persistenza a carico del datore di lavoro distaccante - Limiti - Buoni pasto - Esclusione - Fattispecie. In caso di distacco per ragioni sindacali di un dipendente della P.A., gli obblighi retributivi permangono a carico del datore di lavoro distaccante ad eccezione, a norma dell'art. 5 del d.p.c.m. 27 ottobre 1994, n. 770, dei compensi e delle indennità - quali i buoni pasti, che non integrano un corrispettivo obbligatorio ma solo un'agevolazione di carattere assistenziale occasionalmente collegata al rapporto di lavoro - connesse all'effettivo svolgimento delle prestazioni lavorative. Nella specie, la S.C. ha escluso che una dipendente del Ministero dell'Istruzione avesse diritto di percepire i buoni pasto anche per le giornate di distacco sindacale, a nulla rilevando l'equiparazione ad ogni effetto disposta dall'art. 5 del c.c.n.l. quadri del 7 agosto 1998, che espressamente non si estende ai diritti del lavoratore sottratti al controllo dell'amministrazione, e ciò tanto più in assenza di specifiche disposizioni che imponessero l'osservanza di un orario di lavoro prestabilito, con caratteristiche analoghe a quelle richieste dall'art. 4 del c.c.n.l. del comparto Ministeri del 30 aprile 1996 . Nell'istituto del distacco, anche per motivi sindacali, secondo Cassazione 20087/2008, il rapporto di lavoro non perde la sua efficacia e gli obblighi retributivi restano a carico del datore di lavoro distaccante con esclusione, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del d.p.c.m. n. 770 del 1994, dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni conseguentemente il valore del pasto, il cosiddetto buono pasto, - che costituisce una agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale e non integra, salvo diversa disposizione, un elemento della retribuzione normale - è riconoscibile solo ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 4 dell'accordo di comparto del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del 30 aprile 1996, che ne prevede l'attribuzione in caso di orario settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore e per le singole giornate lavorative in cui il dipendente effettui un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore. In argomento si veda anche Cassazione 3097/2004 per la quale nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, il comando del dipendente pubblico si differenzia dal distacco del dipendente privato per la natura provvedimentale dell'atto che dispone il comando, adottato dal soggetto nella cui organizzazione il dipendente viene inserito, e non dal suo originario datore di lavoro, per cui, diversamente dal distacco, il comando non realizza un interesse del datore di lavoro ma dell'Amministrazione che lo dispone, e non costituisce un atto organizzativo riconducibile al datore di lavoro ne consegue che, laddove nel caso del distacco permangono in capo al datore di lavoro distaccante il potere direttivo e di determinare la cessazione del distacco stesso, e pertanto, in caso di dipendente adibito a mansioni superiori presso il distaccatario, in capo al distaccante si verificheranno le conseguenze di cui all'art. 2103 cod. civ., nell'ipotesi del comando, il dipendente pubblico che si trovi a svolgere mansioni superiori a quelle originarie presso l'amministrazione ove è comandato non ha diritto all'inquadramento nella qualifica superiore presso il proprio datore di lavoro, ne' al pagamento delle relative differenze retributive.