RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 22 GIUGNO 2015, N. 12856 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI. Reiterazione di contratti a tempo determinato - Dimissioni del lavoratore - Effetti sulla conversione in contratto a tempo indeterminato giudizialmente accertata - Limiti. Le dimissioni del lavoratore da un contratto a tempo determinato, facente parte di una sequenza di contratti similari succedutisi nel corso degli anni, esplica i propri effetti anche con riferimento al rapporto a tempo indeterminato accertato dal giudice con sentenza dichiarativa della nullità del primo dei contratti di lavoro a termine, salvo che il lavoratore non dimostri che le dimissioni sono viziate da errore, sotto forma di ignoranza della sopravvenuta conversione del rapporto, sicché da esse non derivano effetti limitati alla sola anticipazione della data di scadenza del rapporto a tempo determinato cui esse si riferiscono, ma anche sulla continuità del rapporto a tempo indeterminato, la cui esistenza sia accertata successivamente dal giudice. Secondo Cassazione 6342/2012, la dichiarazione di recesso del lavoratore, una volta comunicata al datore di lavoro, è idonea ex se” a produrre l’effetto dell’estinzione del rapporto, che è nella disponibilità delle parti, a prescindere dai motivi delle dimissioni purché non inficiate da minaccia di licenziamento e perciò viziate come atto di volontà ed anche in assenza di una giusta causa, atteso che l’effetto risolutorio si ricollega pur sempre, a differenza di quanto avviene per il licenziamento, all’atto negoziale del lavoratore, preclusivo di un’azione intesa alla conservazione del rapporto ne consegue che il lavoratore a termine, receduto anticipatamente senza giusta causa, non ha diritto alla riammissione in servizio, né al pagamento delle retribuzioni fino alla scadenza naturale del rapporto, neppure qualora abbia costituito in mora il datore di lavoro. In argomento si veda Cassazione 4391/2007 per la quale le dimissioni del lavoratore costituiscono un atto unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto nel momento in cui pervengono a conoscenza del datore di lavoro, indipendentemente dalla volontà di quest’ultimo, con la conseguenza che la successiva revoca delle stesse è inidonea ad eliminare l’effetto risolutivo che si è già prodotto, restando limitata la prosecuzione del rapporto al solo periodo di preavviso. Tuttavia, in applicazione del principio generale di libertà negoziale, le parti possono consensualmente stabilire di porre nel nulla le dimissioni con conseguente prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto stesso e, in tal caso, l’onere di fornire la dimostrazione del raggiungimento del contrario accordo, che, come le dimissioni, non richiede la forma scritta, salva una diversa espressa previsione contrattuale, è a carico del lavoratore.