RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 16 GIUGNO 2015, N. 12433 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO DOMESTICO - IN GENERE NOZIONE, DISTINZIONI . Collaborazione domestica in situazione di convivenza - Rapporto affettivo e di familiarità tra due persone - Presunzione di gratuità - Superamento - Condizioni - Fattispecie. Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro dipendente può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito in virtù di un legame affettivo e di familiarità tra due persone caratterizzato dalla gratuità della prestazione lavorativa. Nondimeno tale presunzione può essere superata fornendo la prova dell’esistenza del vincolo di subordinazione mediante il riferimento alla qualità e quantità delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di tipo domestico, intercorso per circa vent’anni tra due donne legate da vincolo affettivo, con svolgimento di plurime mansioni di pulizia ed accudimento delle faccende di casa da parte di una di esse sotto la direzione dell’altra e dietro promessa di un compenso mai effettivamente corrisposto . Tra i precedenti conformi si veda Cassazione 11089/2012 la quale afferma che la presunzione di onerosità della prestazione di lavoro subordinato è superabile e può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito affectionis vel benevolentiae causa”, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa, fermo restando che la valutazione al riguardo compiuta dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità, se immune da errori di diritto e da vizi logici. In argomento si veda anche Cassazione 11045/2000 per la quale la gratuità o meno delle prestazioni, e la conseguente esclusione di un rapporto di lavoro subordinato o al contrario l’affermazione di tale rapporto, nel concorso degli altri elementi costitutivi, deve essere stabilita alla stregua della volontà originaria delle parti, nonché delle concrete modalità di svolgimento del rapporto, idonee a chiarirla, integrarla o modificarla in tale quadro assume rilievo precipuo l’esistenza o meno di cause giustificatrici, sul piano giuridico - sociale, della prestazione gratuita finalità ideali e non lucrative delle prestazioni, ricollegabili, ad esempio, a vincoli di solidarietà familiare, sociale o politica , poiché, in assenza delle stesse a giustificazione di una prestazione oggettivamente configurabile come lavorativa, deve ritenersi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, tenuto anche presente il carattere non decisivo della mera inerzia del prestatore, seppur prolungata nel tempo, nel chiedere un compenso