RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 10 GIUGNO 2015 N. 12072 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE Ritiro del porto d'armi a lavoratore assunto con mansioni di guardia giurata - Sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa - Rilevanza ai fini della risoluzione del rapporto - Condizioni. Il provvedimento di ritiro del porto d'armi, emesso nei confronti di lavoratore assunto con l'esclusiva qualifica di guardia giurata, configura una situazione di sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa dovuta, con conseguente risoluzione del rapporto ove sia dimostrato che il datore di lavoro non ha un interesse apprezzabile alla prosecuzione di esso, alla stregua delle ragioni inerenti all'organizzazione ed al regolare funzionamento dell'attività produttiva. L' impossibilità parziale della prestazione lavorativa nella specie, di esercente professione sanitaria di fisioterapista , secondo Cassazione 25073 del 2013, sussiste anche nel caso di sopravvenuta insufficienza, rispetto all'instaurazione del rapporto di lavoro quale massofisioterapista di un titolo di abilitazione professionale a causa del mutamento della legislazione. Ne consegue che la mancanza di valido titolo abilitativo in capo al prestatore di lavoro, unitamente all'incertezza del tempo necessario per conseguirlo, o per adeguare quello posseduto alla mutata disciplina della professione sanitaria, radica l'interesse del datore alla risoluzione del contratto in forza dell'art. 1464 cod. civ., dovendosi tenere conto del nesso tra il possesso di idoneo titolo abilitativo e lo svolgimento della relativa attività professionale. Per Cassazione 8832 del 2011 – in fattispecie relativa al rapporto di lavoro subordinato del personale marittimo navigante - la sopravvenuta inidoneità fisica alla navigazione non impedisce la ricostituzione del rapporto, bensì solo la utilizzabilità del marittimo in mansioni incompatibili con l'accertata inidoneità, in quanto la sopravvenuta inidoneità fisica e la conseguente impossibilità della prestazione lavorativa, quale giustificato motivo di recesso, non possono essere ravvisate nella sola ineseguibilità dell'attività attualmente svolta dal prestatore e restano escluse dalla possibilità di svolgere un'altra attività riconducibile alle mansioni assegnate o ad altre equivalenti ovvero, qualora ciò non sia possibile, a mansioni inferiori, sempre che questa attività sia utilizzabile all'interno dell'impresa. Nel rapporto di lavoro che si instaura tra un istituto di vigilanza e le dipendenti guardie giurate, secondo Cassazione 16924 del 2006, l'autorizzazione al porto d'armi e l'approvazione del questore, necessarie per lo svolgimento dell'attività di guardia giurata, sono il presupposto indispensabile contrattualmente previsto per la ricevibilità delle prestazioni d'opera. Ne consegue che, qualora, in pendenza di un'imputazione penale, il prefetto addivenga alla sospensione delle dette abilitazioni amministrative, è configurabile la sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa ed è legittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro. A tal fine non rileva che la sospensione sia stata adottata fino all'esito del procedimento penale e salvo revoca , poiché è incensurabile l'interpretazione del provvedimento amministrativo da parte del giudice di merito secondo il quale tale formula non comporta l'automatica reviviscenza dell'approvazione della nomina in caso di assoluzione, essendo necessaria una aggiornata valutazione dei requisiti del prestatore d'opera.