RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 3 MARZO 2015 N. 4243 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA. Dipendente di una casa di cura - Modifica di una cartella sanitaria senza il rispetto delle ordinarie procedure di rettifica - Giusta causa di recesso - Configurabilità - Fondamento. In tema di licenziamento disciplinare, costituisce giusta causa di recesso la sottrazione da parte di un dipendente di una casa di cura, all'insaputa del datore di lavoro e senza osservare le ordinarie procedure di rettifica degli errori, di un referto sanitario da una cartella clinica, sostituendolo con altro da lui rifatto, trattandosi di condotta tale da incidere gravemente, sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo, sull'elemento fiduciario del rapporto di lavoro. La giusta causa di licenziamento per orientamento costante della giurisprudenza e per Cassazione 6498/2012 deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare quale evento che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto , la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici. Secondo Cassazione 5671/2012 in tema di licenziamento del dirigente, la giusta causa, che esonera il datore di lavoro dall'obbligo di concedere il preavviso o di pagare l'indennità sostitutiva, non coincide con la giustificatezza, che esonera il datore di lavoro soltanto dall'obbligo di pagare l'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva, in quanto la giusta causa consiste in un fatto che, valutato in concreto, determina una tale lesione del rapporto fiduciario da non consentire neppure la prosecuzione temporanea del rapporto. SEZIONE LAVORO 3 MARZO 2015 N. 4241 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI. Impugnazione di licenziamento - Deduzione da parte del datore di lavoro di dimissioni del lavoratore - Onere della prova - Contenuto - Fondamento. Nel giudizio di impugnazione di un licenziamento, il datore di lavoro, qualora neghi il licenziamento per essersi il rapporto sciolto a seguito delle dimissioni del lavoratore, è tenuto a provare le circostanze di fatto indicative dell'intento recessivo e non può limitarsi ad allegare l'allontanamento del lavoratore dall'azienda, attesa la natura di negozio giuridico unilaterale delle dimissioni, dirette alla rinunzia del posto di lavoro, bene protetto dagli artt. 4 e 36 Cost. Nel caso in cui non sia prevista alcuna forma convenzionale per il recesso del lavoratore, un determinato comportamento da lui tenuto può essere tale da esternare esplicitamente, o da lasciar presumere secondo il principio dell'affidamento , una sua volontà di recedere dal rapporto di lavoro, restando incensurabile in sede di legittimità il relativo accertamento del giudice di merito, ove congruamente motivato. In ogni caso nel giudizio promosso dal lavoratore al fine di impugnare un dedotto licenziamento, l'indagine circa la sussistenza di dimissioni del lavoratore deve essere rigorosa, essendo in discussione beni giuridici primari, oggetto di particolare tutela da parte dell'ordinamento, sicché occorre accertare che da parte del lavoratore sia stata manifestata in modo univoco l'incondizionata volontà di porre fine al rapporto Cassazione 22901/2010. Incombe sul datore di lavoro che rivendichi in giudizio il diritto all'indennità di mancato preavviso l'onere della prova dell'unilaterale recesso del prestatore di lavoro in costanza di rapporto, ovvero, qualora sia stata dedotta la cessazione del rapporto stesso per risoluzione consensuale, della anteriorità temporale delle dimissioni rispetto a detta cessazione Cassazione 23018/2014. SEZIONE LAVORO 2 MARZO 2015 N. 4185 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE. Potere discrezionale del giudice di merito - Decisione della controversia dipendente dalla risoluzione di una questione tecnica - Ammissione della consulenza tecnica - Obbligo di motivazione - Contenuto - Censurabilità - Limiti - Fattispecie. Il provvedimento che dispone una consulenza tecnica di ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente sostenuto dalla necessità di risolvere questioni implicanti specifiche cognizioni tecniche. Nella specie, la S.C. ha ritenuto insindacabile la valutazione di disporre consulenza tecnica contabile per l'accertamento di crediti retribuitivi, in relazione ad un rapporto di lavoro contestato nella sua esistenza, con formulazione di un quesito articolato su un doppio conteggio - avuto riguardo al c.c.n.l. applicabile ed ai principi normativi di riferimento - poiché giustificato dalle deduzioni delle parti . Per Cassazione 72/2011, il principio espresso dalla massima in rassegna – ovvero quello secondo cui il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità – va contemperato con l'altro principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa ne consegue che, quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere, mentre se la soluzione scelta non risulti adeguatamente motivata, è sindacabile in sede di legittimità sotto l'anzidetto profilo. In argomento si veda Cassazione 6155/2009 per la quale la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti consulente deducente , ma anche quello di accertare i fatti stessi consulente percipiente , ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. Analogamnete sul tema si veda Cassazione 4853/2007 per la quale il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile in Cassazione tuttavia, quando la decisione della controversia dipende unicamente dalla risoluzione di una questione tecnica, poiché i fatti da porre a base del giudizio non possono essere altrimenti provati ed accertati, non può il giudice da un lato non utilizzare le nozioni tecniche di comune conoscenza e neppure disporre anche d'ufficio indagini tecniche, e dall'altro respingere la domanda perchè non risultano provati i fatti che avrebbero potuto accertarsi soltanto con l'impiego di conoscenze tecniche, senza incorrere nel vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione.