RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 17 FEBBRAIO 2015, N. 3136 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA. Comportamenti estranei alla prestazione lavorativa costituenti reato - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie. In tema di licenziamento per giusta causa, anche una condotta estranea all’esecuzione della prestazione lavorativa può assumere rilievo allorché sia di gravità tale da compromettere il rapporto fiduciario fra le parti, avuto riguardo, fra l’altro, alla natura dell’attività svolta dal datore di lavoro. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di un dipendente postale a seguito di patteggiamento per i reati di usura ed estorsione, attribuendo rilievo al requisito di affidabilità richiesto per l’espletamento di un servizio pubblico, ancorché in regime privatistico . In senso conforme di veda Cassazione 2168/2013 per la quale i comportamenti tenuti dal lavoratore nella vita privata ed estranei perciò all’esecuzione della prestazione lavorativa, se, in genere, sono irrilevanti, possono tuttavia costituire giusta causa di licenziamento allorché siano di natura tale da compromettere la fiducia del datore di lavoro nel corretto espletamento del rapporto, in relazione alle modalità concrete del fatto e ad ogni altra circostanza rilevante in relazione alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso. Tra i precedenti conformi si veda Cassazione 15373/2004 per la quale premesso che i fatti addebitati al lavoratore e posti a fondamento del licenziamento per giusta causa possono inerire anche alla sua vita privata, purché idonei ad incidere sulla possibilità della prosecuzione del rapporto di lavoro, a maggior ragione assume rilevanza ai suddetti fini la condotta tenuta dal lavoratore in un precedente rapporto di lavoro, tanto più se omogeneo a quello in cui il fatto viene in considerazione, rilevando in tale caso non come addebito di natura disciplinare, ma quale giusta causa di licenziamento. Il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito e incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi, fermo restando che, nell’ipotesi di dipendenti di istituti di credito, l’idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario - rapporto che è più intenso nel settore bancario - deve essere valutata con particolare rigore e a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro, fermo restando altresì che il giudice civile può procedere autonomamente all’accertamento dei fatti addebitati al dipendente anche se a carico di quest’ultimo penda un procedimento penale, tanto più allorquando tra i comportamenti rilevanti in sede penale e in sede civile non vi sia piena sovrapposizione.