RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 12 FEBBRAIO 2015, N. 2803 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE. Fruizione dei congedi ex artt. 4, comma 1, della legge 53/2000, e 2, comma 6, del Dm 278/2000 - Mera comunicazione al datore di lavoro - Sufficienza - Limiti. Il diritto potestativo alla fruizione dei congedi ex artt. 4, comma 1, della legge 53/2000, e 2, comma 6, del Dm 278/2000, è esercitabile, da parte del lavoratore, per motivi di urgenza, sulla base della mera comunicazione al datore di lavoro della volontà di usufruirne, unicamente nei casi di decesso o di grave infermità del coniuge o del familiare convivente, salva la successiva prova o verifica dei relativi elementi costitutivi, sicché, negli altri casi, il lavoratore non può assentarsi senza previamente porre il datore di lavoro in condizione di controllare l’effettiva sussistenza delle giustificazioni della richiesta e di formulare la sua proposta di differimento del congedo o di fruizione parziale di esso, in quanto la fruizione arbitraria dei congedi impedirebbe l’esercizio del potere di direzione e di organizzazione dell’impresa. Tra i precedenti in argomento si veda Cassazione 1405/2009 per la quale la norma di cui all’art. 4, comma 4 bis, della legge 53/2000, che condizionava il congedo di cui al comma 2 all’accertamento dello stato di handicap in condizioni di gravità da almeno cinque anni, e che poi è stata soppressa dall’art. 3, comma 106, della legge 350/2003, contrastava con l’art. 3 della Costituzione, in quanto escludeva irragionevolmente dal beneficio i genitori di minori con handicap di età inferiore ai cinque anni ed i genitori per i quali l’esigenza di accertamento della situazione di handicap del figlio sorgesse solo per effetto della legge istitutiva del beneficio e della protezione, sul piano previdenziale, rispetto ad altri che avessero fatto accertare la situazione di handicap nel quinquennio antecedente per fruire dei benefici previsti dalla legge 104/1992. Conseguentemente, in una prospettiva interpretativa costituzionalmente orientata, la soppressione” del limite temporale quinquennale opera fin dall’introduzione, nel testo legislativo, della prescrizione relativa all’accertamento della situazione di handicap grave, l’uso del termine ambiguo soppressione”, piuttosto che abrogazione”, inducendo a ritenere che il legislatore abbia voluto l’eliminazione retroattiva della disposizione, nel rispetto di principi di rilievo costituzionale. In tema di congedo parentale, per Cassazione 16207/2008, l’art. 32, comma 1, lett. b , del D.Lgs. 151/2001, nel prevedere - in attuazione della legge delega 53/2000 - che il lavoratore possa astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del figlio, percependo dall’ente previdenziale un’indennità commisurata ad una parte della retribuzione, configura un diritto potestativo che il padre-lavoratore può esercitare nei confronti del datore di lavoro, nonché dell’ente tenuto all’erogazione dell’indennità, onde garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia pertanto, ove si accerti che il periodo di congedo viene utilizzato dal padre per svolgere una diversa attività lavorativa, si configura un abuso per sviamento dalla funzione del diritto, idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, non assumendo rilievo che lo svolgimento di tale attività nella specie, presso una pizzeria di proprietà della moglie contribuisca ad una migliore organizzazione della famiglia. SEZIONE LAVORO 12 FEBBRAIO 2015, N. 2795 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE. Dipendenti della scuola pubblica - Dimissioni - Termine per la presentazione - Inosservanza - Effetti delle dimissioni presentate oltre il termine - Fondamento - Fattispecie. In caso di dimissioni di dipendenti di scuola pubblica, il principio secondo il quale l’atto di recesso unilaterale è idoneo a determinare la risoluzione del rapporto, a prescindere dall’accettazione del datore di lavoro, va contemperato con le esigenze di natura organizzativa collegate al buon andamento dell’attività scolastica, che impongono che i termini per la presentazione delle domande siano individuati dalla normativa di riferimento, e che, ai sensi dell’art. 10 del Dl 357/1989, convertito con modificazioni nella legge 417/1989, ne individuano la decorrenza dal 1 settembre di ogni anno. Nella specie, la S.C. ha ritenuto inefficaci le dimissioni di un collaboratore scolastico, presentata in data 26 marzo 2006, in relazione all’anno scolastico 2006-2007, in quanto presentate oltre il termine previsto dal Dm 87/2005, restando suscettibili di efficacia per la prima successiva data utile del 1° settembre 2007 . In materia di pubblico impiego privatizzato, per Cassazione 3267/2009, le dimissioni del lavoratore - a cui equivale la rinuncia alla concessa proroga a rimanere in servizio fino al sessantacinquesimo anno di età a seguito di superamento della massima anzianità contributiva - costituiscono un atto unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto nel momento in cui pervengono a conoscenza del datore di lavoro, indipendentemente dalla volontà di quest’ultimo di accettarle, con la conseguenza che la successiva revoca è inidonea ad eliminare l’effetto risolutivo già prodottosi, restando peraltro salva la possibilità, per le parti, in applicazione del principio generale di libertà negoziale,di porre nel nulla le dimissioni con la conseguente prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto stesso, e con l’onere, in tal caso, di fornire la dimostrazione del raggiungimento del contrario accordo, a carico del lavoratore. Analogo principio di diritto è affermato da cassazione 20787/2007 per la quale da quanto sopra consegue che, una volta risolto il rapporto, per la sua ricostituzione è necessario che le parti stipulino un nuovo contratto di lavoro, non essendo sufficiente ad eliminare l’effetto risolutivo che si è prodotto la revoca delle dimissioni da parte del lavoratore, neppure se la revoca sia manifestata in costanza di preavviso. In tal senso si è espressa anche Cassazione 9575/2011 per la quale le dimissioni del lavoratore costituiscono un negozio unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui l’atto venga a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà di quest’ultimo di accettarle. Ne consegue che, una volta risolto il rapporto, per la sua ricostituzione è necessario che le parti stipulino un nuovo contratto di lavoro, non essendo sufficiente ad eliminare l’effetto risolutivo che si è prodotto la revoca delle dimissioni da parte del lavoratore, neppure se la revoca sia manifestata in costanza di preavviso.