RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 3 FEBBRAIO 2015 N. 1916 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE. Esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro - Limiti - Appartenenza delle mansioni al medesimo livello contrattuale - Irrilevanza - Criterio di equivalenza in concreto - Fondamento - Fattispecie. In tema di esercizio dello ius variandi , il giudice di merito deve accertare, in concreto, se le nuove mansioni siano aderenti alla competenza professionale specifica acquisita dal dipendente e ne garantiscano, al contempo, lo svolgimento e l'accrescimento del bagaglio di conoscenze ed esperienze, senza che assuma rilievo l'equivalenza formale fra le vecchie e le nuove mansioni. Nella specie, la S.C. ha ritenuto che le mansioni di customer care fossero di contenuto professionale inferiore rispetto alle precedenti di telephone sales account , benché entrambi riconducibili al quarto livello CCNL Telecomunicazioni, in quanto le prime non richiedono lo svolgimento di un ruolo attivo ed il possesso di specifiche competenze . Il divieto di variazione peggiorativa, di cui all'art. 2103 cod. civ., comporta che al prestatore di lavoro non possano essere affidate, anche se soltanto secondo un criterio di equivalenza formale, mansioni sostanzialmente inferiori a quelle in precedenza disimpegnate, dovendo il giudice di merito accertare, in concreto, se le nuove mansioni siano aderenti alla competenza professionale specifica del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito, e garantiscano, al contempo, lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali. Né l'osservanza dei criteri di cui all'art. 2103 cod. civ. può essere disattesa in sede di contrattazione collettiva, neppure nell'ipotesi del cosiddetto riclassamento , che, pur implicando un riassetto delle qualifiche e dei rapporti di equivalenza delle mansioni, non può in ogni caso condurre allo svilimento della professionalità acquisita dal singolo lavoratore, mediante una equivalenza verso mansioni, che, anche se rivalutate, abbiano in concreto l'effetto di mortificarla Cassazione 4989/2014. Il divieto per il datore di lavoro di variazione in pejus ex art. 2103 cod. civ., opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, dovendo il giudice accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, senza fermarsi al mero formale inquadramento dello stesso Cassazione 17624/2014. SEZIONE LAVORO 3 FEBBRAIO 2015 N. 1906 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO LETTURA DEL . Adozione di nuovo e diverso dispositivo - Conseguenze - Nullità radicale della sentenza - Fattispecie. Nel rito del lavoro, il dispositivo letto in udienza non è più modificabile da parte del giudice che ha emesso la decisione, sicché è radicalmente nulla la sentenza con la quale sia stato adottato un nuovo dispositivo, di contenuto diverso dal precedente. Nella specie, il giudice di appello aveva corretto, nel testo completo della sentenza, il dispositivo letto in udienza, in quanto inficiato da irrimediabile contrasto fra la prima parte, di rigetto della domanda di illegittimità del licenziamento, e la seconda, invece di illegittimità del licenziamento e di condanna alla reintegrazione con relative conseguenze retributive e contributive . In tema di opposizione a sanzione amministrativa il giudice, una volta letto in udienza il dispositivo della sentenza ex art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, al pari di quanto previsto nel rito del lavoro, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ. , si spoglia del potere decisionale, sicché costituisce violazione del principio della immodificabilità della decisione da parte del giudice che l'ha emessa, con conseguente nullità radicale della relativa sentenza, l'adozione di un nuovo dispositivo, di contenuto diverso dal precedente, da parte del medesimo giudice successivamente alla riapertura del verbale d'udienza Cassazione 23333/2009. Quanto ai requisiti di validità del dispositivo si veda anche Cassazione 2763/2015 per la quale la mancata indicazione di una parte nell'epigrafe e nel dispositivo della sentenza non comporta la nullità di questa per violazione del principio del contraddittorio o per omissione di pronuncia, ma solo un errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 287 cod. proc. civ., qualora dai verbali di causa risulti che essa abbia regolarmente partecipato al giudizio ed il giudice si sia pronunciato sulle sue domande ed eccezioni ovvero, in secondo grado, sui motivi di impugnazione dalla medesima proposti assieme ad altra parte indicata nella sentenza. In argomento si veda infine Cassazione 24842/2014 per la quale nel caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., qualora dall'intestazione del processo verbale d'udienza risulti il nominativo di un giudice, mentre la motivazione ed il dispositivo rechino la sottoscrizione di un giudice diverso, la sentenza è nulla, perché, costituendo essa parte integrante del processo verbale in cui è contenuta ed in cui il giudice ha inserito la redazione della motivazione e del dispositivo, la formulazione dell'atto, complessivamente considerato, non consente di individuare con certezza quale giudice, raccolta la precisazione delle conclusioni, abbia contestualmente pronunciato la sentenza.