RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 30 DICEMBRE 2014, N. 27481 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE. Pubblico impiego privatizzato - Rapporto di lavoro a tempo determinato - Conversione in rapporto a tempo indeterminato - Esclusione - Diritto del lavoratore alla tutela risarcitoria - Natura - Liquidazione - Criteri. In materia di pubblico impiego privatizzato, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte della P.A., non determina la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ma fonda il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, interpretato - con riferimento a fattispecie diverse da quelle del precariato scolastico - nel senso di danno comunitario”, il cui risarcimento, in conformità ai canoni di adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività rispetto al ricorso abusivo alla stipulazione di contratti a termine, è configurabile quale sanzione ex lege” a carico del datore di lavoro, per la cui liquidazione è utilizzabile, in via tendenziale, il criterio indicato dall’art. 8 della legge 604/1966, e non il sistema indennitario onnicomprensivo previsto dall’art. 32 della legge 183/2010, né il criterio previsto dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, che non hanno alcuna attinenza con l’indicata fattispecie. Tra i precedenti conformi si veda Cassazione 19371/2013 per la quale in materia di pubblico impiego, un rapporto di lavoro a tempo determinato non è suscettibile di conversione in uno a tempo indeterminato, stante il divieto posto dall’art. 36 del D.Lgs. 165/2001, il cui disposto è stato ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale sent. 98/2003 e non è stato modificato dal D.Lgs. 368/2001, contenente la regolamentazione dell’intera disciplina del lavoro a tempo determinato. Ne consegue che, in caso di violazione di norme poste a tutela del diritti del lavoratore, precluso il diritto alla trasformazione del rapporto, residua a favore del lavoratore soltanto la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti, per la cui determinazione trova applicazione, d’ufficio ed anche nel giudizio di legittimità, l’art. 32, commi 5 e 7 della legge 183/2010, a prescindere dall’intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova concreta di un danno, trattandosi di indennità forfetizzata e onnicomprensiva per i danni causati dalla nullità del termine. In argomento si veda anche Cassazione 392/2012 per la quale in tema di contratto a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, la disciplina di cui all’art. 36 del D.Lgs. 165/2001, pur escludendo, in caso di violazione di norme imperative in materia, la conversione in contratto a tempo indeterminato, introduce un proprio e specifico regime sanzionatorio con una accentuata responsabilizzazione del dirigente pubblico e il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni subiti dal lavoratore e, pertanto è speciale ed alternativa rispetto alla disciplina di cui all’art. 5 del D.Lgs. 368/2001, ma pur sempre adeguata alla direttiva 1999/70/CE, in quanto idonea a prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo dei contratti a termine da parte della pubblica amministrazione.