RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 23 OTTOBRE 2014 N. 22533 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO – OBIETTIVO. Lavoratore divenuto inabile nel corso del rapporto di lavoro - Diritto alla conservazione del posto di lavoro - Condizioni - Art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 68 del 1999 - Interpretazione. In materia di licenziamento del lavoratore divenuto inabile nel corso del rapporto, l'art. 4, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, nel prevedere la non computabilità nelle quote di riserva degli invalidi interni con invalidità inferiore al 60 per cento, non attribuisce al lavoratore con invalidità superiore a tale percentuale il diritto all'inclusione nelle quote di riserva e alla conservazione del posto di lavoro, che resta subordinato - come si desume dal secondo periodo della detta norma - alla possibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti o inferiori, compatibili con il suo stato di salute. Per la speciale ipotesi di licenziamento per inabilità al servizio di cui all'art. 27 del regolamento all. A del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 si veda Cassazione 6057/2000 per la quale lo stesso deve considerarsi ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo pertanto, per il carattere inderogabile della disciplina di legge in tema di licenziamenti individuali art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 - la quale considera giustificato il recesso solo se questo costituisca una extrema ratio - il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare l'impossibilità di altra utilizzazione del lavoratore licenziato nella propria organizzazione, come del resto si desume per lo specifico rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri dallo stesso art. 27 del citato regolamento. In argomento si veda Cassazione 5713/10993 per la quale una consolidata situazione di ridotta capacità lavorativa, derivante da uno stato morboso ed avente il carattere della permanenza o dell'imprevedibilità della sua durata, autorizza il datore di lavoro a recedere dal rapporto, ai sensi dell'art. 1464 cod. civ., in mancanza di un suo apprezzabile interesse alle future prestazioni lavorative ridotte , non rilevando l'eventuale successivo recupero, da parte del lavoratore, della propria piena idoneità fisica. L'accertamento del giudice del merito in ordine alla sussistenza o no della predetta situazione d' inabilità è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi. SEZIONE LAVORO 10 OTTOBRE 2014 N. 21520 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE APPALTO DI MANO D'OPERA Contratto di somministrazione di lavoro - Art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 - Proroga - Forma scritta - Necessità - Mancanza - Nullità del contratto - Conseguenze - Trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'utilizzatore. In tema di somministrazione di lavoro, l'art. 22, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, stabilisce che il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può essere prorogato con il consenso del lavoratore e con atto scritto, sicché la proroga deve essere espressione di una dichiarazione di volontà manifesta di tutti i contraenti e la mancanza della relativa forma scritta, richiesta ad substantiam , determina la nullità del contratto, ex art. 21, comma 4, del d.lgs. n. 276 cit., con conseguente trasformazione del rapporto in contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'utilizzatore. Non sussistono precedenti specifici in termini. In analogo argomento, sulla proroga dei contratti per analoghe tipologie lavorative, si veda Cassazione 16017/2006 per la quale in riferimento al contratto di lavoro temporaneo, l'accordo che preveda la continuazione della prestazione lavorativa oltre il termine - che ne impedisce la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, prevista dall'art. 10, terzo comma della legge n. 196 del 1997 - deve essere concluso per iscritto, a norma dell'art. 3, quarto comma, della medesima legge, nel senso che sia la proposta di proroga che l'atto di accettazione devono essere redatti per iscritto. Fattispecie relativa al c.c.n.l. 28 maggio 1998 per i dipendenti delle imprese di fornitura di lavoro interinale .