RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 25 AGOSTO 2014, N. 18207 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA. Atto di avviamento illegittimo - Conseguenze - Risarcimento del danno - Valutazione equitativa - Accertamento del danno - Necessità - Prova. In tema di danno esistenziale nella specie, derivante da un illegittimo atto di avviamento al lavoro , la liquidazione in via equitativa presuppone l’accertamento del complessivo peggioramento della qualità della vita del soggetto sul piano delle relazioni umane e del contesto familiare, sicché non è configurabile un danno implicito nella mancanza di lavoro per l’illegittimità dell’atto di avviamento, ma spetta all’interessato fornire le prove, anche avvalendosi di presunzioni purché ancorate a precisi elementi di fatto. In tema di mansioni e di danno esistenziale, per Cassazione 7963/2012, il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di inattività il dipendente non solo viola l’art. 2103 cc, ma è al tempo stesso lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell’immagine e della professionalità del dipendente, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza tale comportamento comporta una lesione di un bene immateriale per eccellenza, qual è la dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo, e tale lesione produce automaticamente un danno non economico, ma comunque rilevante sul piano patrimoniale per la sua attinenza agli interessi personali del lavoratore , suscettibile di valutazione e risarcimento anche in via equitativa. A tal fine, il giudice deve tenere conto dell’insieme dei pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli esistenziali, purché sia provata nel giudizio l’autonomia e la distinzione degli stessi, dovendo, provvedere all’integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell’ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e della gravità della lesione e, dunque, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno. SEZIONE LAVORO 21 AGOSTO 2014, N. 18121 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL’ASSUNZIONE. Assegnazione a mansioni diverse da quelle di assunzione - Carattere temporaneo dell’adibizione - Demansionamento - Sussistenza - Fattispecie. In forza dell’art. 2103 cc il prestatore di lavoro nella specie, dirigente responsabile del servizio di call center” deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, non rilevando in alcun modo che l’assegnazione a mansioni inferiori nella specie, al servizio di cosiddetto telesportello”, destinato a raccogliere informazioni e reclami degli utenti sia temporanea, o effettuata solo per il tempo occorrente alla realizzazione di una nuova struttura produttiva. In tema di mansioni del lavoratore, per Cassazione 14496/2005, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2103 cc sul divieto di demansionamento, non ogni modificazione quantitativa delle mansioni affidate al lavoratore è sufficiente ad integrarlo, dovendo invece farsi riferimento all’incidenza della riduzione delle mansioni sul livello professionale raggiunto dal dipendente e sulla sua collocazione nell’ambito aziendale, e, con riguardo al dirigente, altresì alla rilevanza del ruolo. La valutazione della idoneità della condotta del datore di lavoro sotto il profilo del demansionamento a costituire giusta causa di dimissioni del lavoratore ex art. 2119 cc si risolve in un accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Analogamente per Cassazione 3027/1994, il temporaneo affidamento, al dipendente di grado più elevato, di mansioni caratteristiche di una qualifica inferiore non attribuisce al dipendente che riveste quella qualifica, in difetto del requisito dell’assegnazione di mansioni superiori, il diritto di pretendere il superiore inquadramento già attribuito al primo, considerato altresì che manca nell’ordinamento un principio di parità di trattamento dei lavoratori che svolgano le medesime mansioni e che l’inquadramento spettante al prestatore di lavoro subordinato deve essere accertato unicamente alla stregua delle mansioni dallo stesso effettivamente svolte.