RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 20 GIUGNO 2014, N. 14112 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE. Termine ex art. 2, comma 5, della legge 146/1990 - Riferibilità alla richiesta delle organizzazioni sindacali di un incontro - Esclusione. Nel sistema delineato dalla legge 146/1990, per i servizi pubblici essenziali, solo il preavviso minimo di cui all’art. 2, comma 1, per l’esercizio del diritto di sciopero è assoggettato al termine previsto dal successivo comma 5 del medesimo articolo, sicché tale termine non può essere esteso alla diversa ipotesi di richiesta da parte delle organizzazioni sindacali di un incontro per concordare il funzionamento dei servizi minimi essenziali. In tema di sanzioni amministrative per violazione della legge sullo sciopero, per Cassazione 17082/2011, il servizio di rimorchio nei porti, sebbene non espressamente citato nell’elenco non tassativo contenuto nell’art. 1, comma 2, della legge 146/1990, costituisce un servizio pubblico essenziale, non frazionabile, ai fini della esenzione dall’obbligo di preavviso, mediante la limitazione dello sciopero alle operazioni commerciali e l’esclusione dall’astensione di alcune prestazioni considerate unilateralmente indispensabili dai sindacati che proclamano lo sciopero. Pertanto, in tale ambito, lo sciopero dev’essere effettuato nel rispetto dell’obbligo di dare il preavviso minimo previsto dall’art. 2, commi 1 e 5, della legge 146/1990, salvo che non ricorrano le situazioni considerate dal comma 7 del medesimo articolo. In argomento si veda Cassazione 1146/1998 per la quale in tema di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, le disposizioni della legge 146/1990 sono applicabili, per quanto possibili, a tutte le astensioni dal lavoro nei servizi pubblici essenziale che si siano svolte sotto il vigore della suddetta legge, ancorché proclamate e o iniziate prima dell’entrata in vigore di essa ne consegue che, nell’ipotesi di sciopero nel settore delle telecomunicazioni proclamato e iniziato prima del giugno 1990, ma protrattosi successivamente per lungo tempo, anche con modifiche delle modalità di attuazione, pur non essendo possibile il rispetto dell’obbligo di preavviso di cui alla lettera a art. 1 legge citata, andava comunque rispettata, dal momento dell’entrata in vigore della legge 146/1990, la prescrizione di cui alla lettera b del citato art. 1, garantendo un livello minimo di prestazioni idonee ad evitare il pregiudizio dei diritti fondamentali della persona.