RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 20 GIUGNO 2014, N. 14103 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI. Sospensione del procedimento disciplinare per pendenza del procedimento penale - Esclusione della rilevanza penale - Riattivazione del procedimento disciplinare - Connessione con altri fatti ancora oggetto di procedimento penale - Ammissibilità - Limiti. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI. Tempestività del licenziamento - Pendenza di procedimento penale - Sospensione cautelare del lavoratore - Differimento della contestazione disciplinare e del licenziamento in relazione alla pendenza del procedimento penale - Legittimità. · Il datore di lavoro può riattivare il procedimento disciplinare, sospeso per la pendenza di un procedimento penale, per fatti dei quali la rilevanza penale sia stata esclusa, anche ove questi siano connessi ad altri tuttora oggetto di procedimento penale, non legati ai primi da vincolo di pregiudizialità. · In tema di procedimento disciplinare, ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito della tempestività della contestazione, in caso di intervenuta sospensione cautelare di un lavoratore sottoposto a procedimento penale, la contestazione disciplinare per i relativi fatti ben può essere differita dal datore di lavoro in relazione alla pendenza del procedimento penale stesso, anche in ragione delle esigenze di tutela del segreto istruttorio. · In senso conforme alla prima massima si veda Cassazione 9458/2009 per la quale, in tema di procedimento disciplinare a carico dei dirigenti pubblici del comparto Regioni ed autonomie locali, nel regime successivo alla contrattualizzazione del relativo rapporto, l’attivazione di detto procedimento, o la riattivazione del procedimento sospeso, all’esito del processo penale, quale scelta consentita all’Amministrazione, incontra un limite non nel quinquennio di durata massima della sospensione cautelare che importa solo la ripresa del servizio , bensì nella cessazione del rapporto di lavoro per sopravvenuti limiti di età, essendo la attivazione del procedimento disciplinare in tal caso sproporzionata rispetto all’esigenza di regolamentazione economica dei rapporti tra le parti per il periodo di sospensione cautelare che le parti stesse possono operare con ordinari strumenti di accertamento della originaria sussistenza o mancanza dei relativi presupposti . · Con riferimento al principio di cui alla seconda massima si veda Cassazione 20719/2013 secondo cui in tema di licenziamento disciplinare, l’immediatezza del provvedimento espulsivo rispetto alla mancanza addotta a sua giustificazione ovvero a quello della contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore, con la precisazione che detto requisito va inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo. In tema di procedimento disciplinare a carico di pubblici dipendenti, per fatti penalmente rilevanti commessi anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. 29/1993 e del CCNL 30 maggio 1995, per Cassazione 3697/2010, poiché imponendo la normativa di garanzia a tutela del dipendente impone la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale, non è ipotizzabile la violazione del principio di immediatezza della contestazione e dell’adozione del provvedimento disciplinare, qualora la P.A., uniformandosi alle disposizioni della contrattazione collettiva in caso di emergenza di fatti-reato, abbia atteso l’esito delle indagini e del processo, destinando il dipendente ad altre mansioni, e in seguito, avuta notizia, in via ufficiale, del rinvio a giudizio, abbia provveduto alla sospensione cautelare e, all’esito del processo penale, a nuova valutazione dei fatti ascritti al lavoratore, disponendone il licenziamento.