RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 20 GIUGNO 2014 N. 14110 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE - Anzianità di servizio ai fini della progressione in carriera - Computabilità di periodi di astensione obbligatoria per maternità - Equivalenza al servizio effettivo - Limiti previsti dalla contrattazione collettiva. In tema di progressione in carriera, ove la contrattazione collettiva ricolleghi la promozione all'anzianità di servizio, il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità è equiparato al periodo di effettivo servizio, salvo che la stessa contrattazione collettiva subordini la promozione ad altri particolari requisiti, come la valutazione circa la quantità e qualità del servizio prestato, non correlati alla sola virtuale prestazione lavorativa. Stabilendo con formulazione per tale aspetto sostanzialmente identica la computabilità, nell'anzianità di servizio, dei periodi di astensione obbligatoria e facoltativa, gli artt. 6 e 7, ultimo comma, della legge n. 1204 del 1971 - rispetto ai quali la disposizione dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 903 del 1977 ha portata innovativa, introducendo una perfetta equivalenza, ai fini della progressione in carriera automatica o no , fra periodi di effettivo servizio e periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, con la conseguenza che, se la contrattazione collettiva ricollega la promozione all'anzianità di servizio, in questa, anche se intesa come servizio effettivo, devono computarsi i periodi di astensione obbligatoria, tranne che la stessa contrattazione subordini la promozione a particolari requisiti - consentono bensì alla disciplina collettiva di associare un determinato effetto giuridico solo a periodi di effettivo servizio, ma vietano che tale disciplina, ove associ lo stesso effetto all'anzianità di servizio in senso non circoscritto al periodo di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, possa escludere la rilevanza ai fini dell'anzianità di servizio dei periodi di astensione obbligatoria e facoltativa o diversificare tali ipotesi di astensione, con conseguente nullità nella parte in cui escludano la computabilità dei periodi di astensione facoltativa di clausole contrattuali che assegnino rilievo solo all'astensione obbligatoria Cassazione 4022/1993. Il periodo della cosiddetta astensione facoltativa previsto dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 tutela delle lavoratrici madri , ancorché tale istituto in quanto rivolto alla tutela della prole anziché della maternità naturale si differenzi, anche sul piano delle specifiche finalità di tutela, dalla cosiddetta interdizione o astensione obbligatoria di cui all'art. 4 della stessa legge, va incluso - in base ad un'interpretazione estensiva degli artt. 2110, primo comma, e 2120, terzo comma, cod. civ. - fra le cause di sospensione del rapporto di lavoro per le quali la seconda di tali norme nel testo sostituito dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 dispone la computabilità, agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'equivalente retributivo cosiddetta retribuzione figurativa cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro, tenuto anche conto che l'ultimo comma del suindicato art. 7 della legge n. 1204 del 1971 - con formulazione identica, per tale aspetto, a quella del precedente art. 6 concernente la rilevanza dell' astensione obbligatoria - prevede la computabilità dell' astensione facoltativa ai fini dell' anzianità di servizio Cassazione 2114/1993.