RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 22 MAGGIO 2014, N. 11395 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL’ASSUNZIONE. Scelte imprenditoriali comportanti processi di riconversione o ristrutturazione aziendali - Adibizione del lavoratore a mansioni diverse ed inferiori, con immutato il livello retributivo - Contrasto con l’art. 2103 cc - Insussistenza . La disposizione dell’art. 2103 cc sulla disciplina delle mansioni e sul divieto di declassamento va interpretata alla stregua del bilanciamento del diritto del datore di lavoro a perseguire un’organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello del lavoratore al mantenimento del posto, con la conseguenza che, nei casi di sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali, comportanti, tra l’altro, interventi di ristrutturazione aziendale, l’adibizione del lavoratore a mansioni diverse, ed anche inferiori, a quelle precedentemente svolte senza modifica del livello retributivo, non si pone in contrasto con il dettato del codice civile. Identico principio di diritto è affermato da Cassazione 8596/2007 per la quale l a disposizione dell’art. 2103 cc sulla regolamentazione delle mansioni del lavoratore e sul divieto del declassamento di dette mansioni va interpretata - stante le statuizioni di cui alla sentenza delle Sezioni Unite 25033/2006, ed in coerenza con la ratio” sottesa ai numerosi interventi in materia del legislatore - alla stregua della regola del bilanciamento del diritto del datore di lavoro a perseguire un’organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello del lavoratore al mantenimento del posto, con la conseguenza che nei casi di sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali, comportanti l’esternalizzazione dei servizi o la loro riduzione a seguito di processi di riconversione o ristrutturazione aziendali, l’adibizione del lavoratore a mansioni diverse, ed anche inferiori, a quelle precedentemente svolte, restando immutato il livello retributivo, non si pone in contrasto con il dettato codicistico, se essa rappresenti l’unica alternativa praticabile in luogo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Per Cassazione 26150/2011 al divieto di patti contrari all’adibizione del lavoratore a mansioni di livello inferiore a quelle svolte, previsto dall’art. 2103, secondo comma, cc, si sottrae il c.d. riclassamento, in quanto esso implica un riassetto delle qualifiche e dei rapporti di equivalenza tra le mansioni stesse, richiedendosi solo che non operi un’indiscriminata fungibilità di compiti tale da mortificare ingiustificatamente il livello professionale degli interessati la cui protezione è insita nella suddetta norma. SEZIONE LAVORO 22 MAGGIO 2014, N. 11383 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE APPALTO DI MANO D’OPERA . Divieto di intermediazione e di interposizione - Appalto di mano d’opera - Costituzione del rapporto ex art. 1 della legge 1369/1960 - Amministrazioni dello Stato e Università - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di portierato. Il divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, sancito dalla legge 1369/1960 nel testo vigente ratione temporis” , trova applicazione anche nel caso in cui il rapporto intercorra con enti pubblici economici, in relazione alle sole attività che presentino, per i loro contenuti sostanziali, carattere imprenditoriale. Ne consegue che le disposizioni che stabiliscono detto divieto, e le relative conseguenze, non sono applicabili alle Amministrazioni dello Stato non organizzate in forma di azienda, quali le Università, che restano soggette ad altre norme che limitano o escludono la facoltà delle Amministrazioni di assumere personale, senza le formali e pubbliche procedure prescritte dal legislatore ed imposte dall’art. 97 Cost. Nella specie, in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di un addetto ai servizi di portierato, dipendente delle varie ditte succedutesi nell’assunzione del relativo appalto conferito dall’Università, proposta per il riconoscimento del diritto ad essere considerato dipendente dell’ente pubblico, con la qualifica di portiere, e del conseguente adeguamento al trattamento retributivo . In tema di divieto di intermediazione di manodopera, ai sensi dell’art. 1, ultimo comma, della legge 1369/1960, nel testo vigente ratione temporis”, per Cassazione 13748/2013, i prestatori di lavoro occupati in violazione di esso sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’imprenditore appaltante o interponente che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni, ed al quale incombono, oltre che gli obblighi di trattamento economico e normativo scaturenti dal rapporto di lavoro, nonché gli obblighi in materia di assicurazioni sociali, anche gli obblighi fiscali del datore di lavoro ne consegue che a carico del medesimo soggetto, in ragione di detto rapporto, sussistono gli obblighi del sostituto d’imposta, di cui all’art. 23 del Dpr 600/1973, per le ritenute d’acconto sulle retribuzioni. In argomento tra i precedenti conformi si veda Cassazione 3795/2013 per la quale, nelle prestazioni di lavoro cui si riferiscono - prima dell’intervenuta abrogazione ad opera dell’art. 85, comma primo, lett. c , del D.Lgs. 276/2003 - i primi tre commi dell’art. 1 della legge 1369/1960 divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell’impiego della manodopera negli appalti di opere e di servizi , la nullità del contratto fra committente ed appaltatore o intermediario e la previsione dell’ultimo comma dello stesso articolo - secondo cui i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni - comportano che solo sull’appaltante o interponente gravano gli obblighi in materia di trattamento economico e normativo scaturenti dal rapporto di lavoro, nonché gli obblighi in materia di assicurazioni sociali, non potendosi configurare una concorrente responsabilità dell’appaltatore o interposto in virtù dell’apparenza del diritto e dell’apparente titolarità del rapporto di lavoro, stante la specificità del suddetto rapporto e la rilevanza sociale degli interessi ad esso sottesi. Ne consegue che, per tali ipotesi, non è configurabile alcuna violazione del principio di doppia imposizione, sussistendo anche gli obblighi propri del sostituto di imposta e di cui agli artt. 23 del Dpr 600/1973 e del Dpr 602/1973 in capo al solo soggetto che si considera appaltante.