RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 22 MAGGIO 2014, N. 11332 PREVIDENZA ASSICURAZIONI SOCIALI ASSICURAZIONE PER L’INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI PENSIONE DI ANZIANITÀ – CERTALEX. Diritto alla pensione di anzianità dei dipendenti pubblici passati a rapporto part time” ex art. 1, comma 185, della legge 662/1996 Natura eccezionale della norma Nuova disciplina generale Abolizione del divieto di cumulo tra pensione e retribuzione Incidenza Esclusione Dubbi di costituzionalità Infondatezza. L’art. 1, comma 185, della legge 662/1996, è norma eccezionale poiché consente la prosecuzione del rapporto di pubblico impiego del dipendente, per quanto a tempo non più pieno ma parziale, e il contemporaneo conseguimento, entro specificati limiti, del trattamento pensionistico di anzianità in costanza del rapporto, con lo stesso datore di lavoro, derogando ai principi generali per cui il diritto alla pensione di anzianità è subordinato alla cessazione dell’attività di lavoro dipendente. Ne deriva che la suddetta disciplina contenente l’esplicita previsione che la somma dell’ammontare della pensione e della retribuzione dei dipendenti a tempo parziale non possa superare l’ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di condizioni, presti la sua attività a tempo pieno non è derogabile dalla successiva normativa generale di cui alla legge 289/2002, art. 44, abolitrice del divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro subordinato, senza che possa trovare spazio alcuna censura costituzionale per irragionevole permanere della disciplina limitativa del cumulo per il solo settore pubblico. Tra i precedenti conformi si veda Cassazione 25800/2011. In argomento, Per Cassazione 8652/2008, l’art. 1, commi 185 e 191, della legge 662/1996 alla stregua del quale, in presenza degli altri requisiti di legge, può essere concesso il pensionamento di anzianità ai dipendenti che passino a rapporto part time” con almeno 18 ore settimanali, purché venga assunta una nuova unità lavorativa richiede che l’assunzione del personale debba risultare ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del pensionamento, al netto delle diminuzioni intervenute nell’anno precedente il pensionamento”. Tale norma non si riferisce alle sole cessazioni o ai licenziamenti, ma alle diminuzioni di organico, ovvero alle diminuzioni di consistenza del personale occupato, dovendosi quindi considerare non solo i licenziamenti, ma anche le assunzioni. Ne consegue, ove il datore di lavoro nell’arco dello stesso anno licenzi ed assuma lo stesso numero di dipendenti, che l’assunzione effettuata in concomitanza con il pensionamento deve essere considerata ad incremento delle unità occupate. SEZIONE LAVORO 19 MAGGIO 2014, N. 10929 CONTRATTI IN GENERE CONTRATTO PER ADESIONE. Contratto di lavoro a termine subordinato alla condizione risolutiva della scadenza del consiglio di amministrazione della Fondazione datrice di lavoro Decadenza del consiglio Verificazione della condizione Configurabilità. In tema di lavoro a termine, qualora le parti abbiano sottoposto il rapporto anche a condizione risolutiva, costituita dalla scadenza del consiglio di amministrazione della fondazione datrice di lavoro nella specie, la Fondazione del Teatro Carlo Felice di Genova , la condizione si verifica anche nell’ipotesi di decadenza del consiglio di amministrazione per essere stata disposta l’amministrazione straordinaria della fondazione, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 367/1996, posto che anche in tale ipotesi cessano le funzioni dell’organo di amministrazione, circostanza alla quale la condizione fa riferimento. Non sussistono precedenti specifici in termini. Sull’estinzione del rapporto di lavoro per volontà delle parti si veda Cassazione 27058/2013 per la quale nel contratto di lavoro a tempo indeterminato, la volontà delle parti di realizzare l’interesse alla cessazione dei suoi effetti può essere attuata soltanto mediante il negozio unilaterale di recesso licenziamento e dimissioni , con la conseguenza che, sebbene si sia in presenza di un contratto a prestazioni corrispettive, non si applica la disciplina della rescissione, della risoluzione per inadempimento o per eccessiva onerosità, sicché, in difetto di una specifica autorizzazione legislativa ad incidere sulla materia dell’estinzione del rapporto di lavoro, all’autonomia delle parti individuali o collettive non è dato inserire clausole di durata del rapporto fuori dei casi previsti dalla legge e neppure condizioni risolutive ai sensi dell’art. 1353 cc o condizioni risolutive espresse ai sensi dell’art. 1456 cc