RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 8 MAGGIO 2014, N. 9949 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D’AZIENDA - IN GENERE. Trasferimento di ramo d’azienda ex art. 2112 cc - Configurabilità - Condizioni - Effettività dei beni e delle funzioni trasferiti - Necessità - Mero servizio di magazzinaggio - Esclusione. Nel caso in cui oggetto della cessione sia un servizio di magazzinaggio, assunto dall’impresa cessionaria senza alcuna disponibilità autonoma dei locali aziendali, detenuti in via precaria, e senza attribuzione di software, né di propria strumentazione informatica ed amministrazione, in modo tale che i lavoratori trasferiti continuano ad utilizzare i sistemi informatici dell’impresa cedente, negli uffici e con i macchinari di quest’ultima, non è ravvisabile un ramo d’azienda, suscettibile di trasferimento ai sensi dell’art. 2112 cc. Secondo Cassazione 5678/2013 è configurabile il trasferimento di un ramo di azienda nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, la cui capacità operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare know how” o, comunque, dall’utilizzo di copyright”, brevetti, marchi, etc. , con la conseguenza che la cessione realizza la successione legale nel rapporto di lavoro del cessionario senza bisogno di consenso dei contraenti ceduti. In tema di trasferimento di azienda, per Cassazione 20422/2012, l’art. 2112 cc presuppone che il trasferimento dei beni, materiali ed immateriali, destinati all’esercizio dell’impresa, - nella loro funzione unitaria e strumentale e non nella loro autonoma individualità - sia effettivo e reale, sicché non vi è un legittimo trasferimento di ramo d’azienda ove vi sia la sua creazione fittizia proprio in vista della cessione. Secondo Cassazione 21697/2009 per ramo d’ azienda, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. così come modificato dalla legge 2 febbraio 2001, n. 18 , in applicazione della direttiva CE n. 98/50 , come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, il che presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente, e non anche una struttura produttiva creata ad hoc” in occasione del trasferimento, o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo. Ne consegue che non costituisce cessione di azienda il contratto con il quale viene realizzata la cessione di servizi, - nella specie ricondotti ad un generico settore di Servizi generali” - ove questi non integrino un ramo o parte dell’ azienda né una preesistente unità produttiva autonoma e funzionale, e il licenziamento dei relativi lavoratori addetti al settore non può rientrare nell’ambito di una lecita operazione di riduzione dell’ azienda.