RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 24 MARZO 2014, N. 6845 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE. Decorrenza del termine di decadenza per impugnare - Dalla comunicazione del recesso e non dall’effettiva cessazione del rapporto - Fondamento. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE. Comunicazione del recesso mediante lettera raccomandata ricevuta dalla moglie convivente - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 cc - Prova contraria - Contenuto. • Il licenziamento, quale negozio unilaterale recettizio, si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro giunge a conoscenza del lavoratore, sicché la decorrenza del termine di decadenza, per l’impugnazione del recesso, opera dalla comunicazione del licenziamento e non dal momento, eventualmente successivo, di cessazione dell’efficacia del rapporto di lavoro. • In materia di licenziamento individuale, qualora il recesso sia comunicato con lettera raccomandata, regolarmente ritirata dalla moglie convivente del lavoratore, opera la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cc, sicché incombe sul lavoratore l’onere della prova dell’impossibilità incolpevole di avere notizia dell’atto recettizio, non essendo sufficiente la semplice prova della mancata conoscenza di esso. • Tra i precedenti di cui alla prima massima si veda Cassazione 20272/2009 per la quale in tema di consegna dell’atto di licenziamento nell’ambito del luogo di lavoro, il rifiuto del destinatario di riceverlo non esclude che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta, trattandosi di un atto unilaterale recettizio che non sfugge al principio generale per cui il rifiuto della prestazione da parte del destinatario non può risolversi a danno dell’obbligato, ed alla regola della presunzione di conoscenza dell’atto desumibile dall’art. 1335 cc. In argomento si vedano anche Sezioni Unite 8830/2010 per le quali l’impugnazione del licenziamento ai sensi dell’art. 6 della legge 604/1966, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata allorché la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre detto termine, atteso che - in base ai principi generali in tema di decadenza, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e affermati, con riferimento alla notificazione degli atti processuali, dalla Corte costituzionale - l’effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato, dell’attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio - idoneo a garantire un adeguato affidamento - sottratto alla sua ingerenza, non rilevando, in contrario, che, alla stregua del predetto art. 6, al lavoratore sia rimessa la scelta fra più forme di comunicazione, la quale, valendo a bilanciare la previsione di un termine breve di decadenza in relazione al diritto del prestatore a conservare il posto di lavoro e a mantenere un’esistenza libera e dignitosa artt. 4 e 36 Cost. , concorre a mantenere un equo e ragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti. • Con riferimento al principio di cui alla seconda massima, per Cassazione 13087/2009 in tema di licenziamento individuale, è rituale la comunicazione del provvedimento di recesso che venga effettuata al dipendente mediante lettera raccomandata spedita al suo domicilio, presupponendo l’operatività della presunzione di cui all’art. 1335 cc che la dichiarazione sia diretta ad una determinata persona” e che essa giunga all’indirizzo del destinatario”, qualunque sia il mezzo impiegato. In argomento si veda anche Cassazione 23061/2007 per la quale il principio, secondo cui, anche al di fuori dell’ambito di operatività dell’art. 138, secondo comma, Cpc, il rifiuto del destinatario di un atto unilaterale recettizio di ricevere lo stesso non esclude che la comunicazione debba ritenersi avvenuta e produca i relativi effetti, ha un ambito di validità determinato dal concorrente operare del principio secondo cui non esiste, in termini generali ed incondizionati, l’obbligo, o l’onere, del soggetto giuridico di ricevere comunicazioni e, in particolare, di accettare la consegna di comunicazioni scritte da parte di chicchessia e in qualunque situazione. In particolare, nel rapporto di lavoro subordinato è configurabile in linea di massima l’obbligo del lavoratore di ricevere comunicazioni, anche formali, sul posto di lavoro e durante l’orario di lavoro, in dipendenza del potere direttivo e disciplinare al quale egli è sottoposto così come non può escludersi un obbligo di ascolto, e quindi anche di ricevere comunicazioni, da parte dei superiori del lavoratore .