RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 20 GENNAIO 2014, N. 1037 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA. Principio di parità ex art. 45, D.Lgs. 165/2001 - Portata - Differenziazioni di trattamento previste dalla contrattazione collettiva - Legittimità - Limiti - Fondamento - Fattispecie. In materia di pubblico impiego privatizzato, il principio espresso dall’art. 45 del D.Lgs. 165/2001, secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell’ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive, come tali, della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell’autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e sufficientemente istituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l’applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete. In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto non irragionevole la distinzione in termini stipendiali, prevista dal contratto collettivo di comparto sull’assetto giuridico ed economico del personale provinciale della scuola di infanzia, siglato il 14 giugno 2005, che faceva dipendere l’inquadramento contrattuale nella VI ovvero nella VIII qualifica funzionale del personale insegnante, unicamente dal possesso o meno del titolo di studio superiore . Il principio di cui in massima è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Tra i precedenti conformi si veda Cassazione 10105/2013, Cassazione 4971/2012 e Cassazione 26140/2013 per la quale nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato. Ne consegue che le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui all’art. 45 del D.Lgs. 165/2001, non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo. SEZIONE LAVORO 15 GENNAIO 2014, N. 687 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI . Revoca illegittima di incarico dirigenziale - Danno non patrimoniale - Quantificazione - Profili rilevanti. In caso di revoca illegittima di un incarico dirigenziale da parte del datore di lavoro pubblico, costituiscono profili rilevanti, ai fini del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale, le ragioni dell’illegittimità del provvedimento di revoca, le caratteristiche, la durata e la gravità dell’attuato demansionamento, la frustrazione di ragionevoli aspettative di progressione e le eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore di lavoro e comprovanti l’avvenuta lesione dell’interesse relazionale. Tra i precedenti conformi si veda Cassazione 4479/2012 per la quale in caso di revoca illegittima di un incarico dirigenziale da parte del datore di lavoro pubblico, il diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del danno medesimo, ma la sua dimostrazione in giudizio può essere fornita con tutti i mezzi offerti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, alla luce della complessiva valutazione di precisi elementi in tal senso significativi - quali le ragioni dell’illegittimità del provvedimento di revoca, le caratteristiche, durata, gravità e conoscibilità nell’ambiente di lavoro dell’attuato demansionamento, la frustrazione di ragionevoli aspettative di progressione, le eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore di lavoro comprovanti l’avvenuta lesione dell’interesse relazionale - la cui isolata considerazione si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico e valutativo seguito dal giudice di merito . Per i profili relativi al riparto di giurisdizione si veda Sezioni Unite 28806/2011per le quali in tema di impiego pubblico privatizzato, la previsione dell’art. 63 del D.Lgs. 165/2001 che conferma la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario anche se vengono in questione atti amministrativi presupposti e quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione”, giacché in tal caso il giudice li disapplica ove illegittimi, trova applicazione anche nel caso in cui l’amministrazione revochi anticipatamente, fuori dalle ipotesi tipizzate dalla legge e dalla contrattazione collettiva, l’incarico dirigenziale a tempo determinato attribuito al lavoratore nella specie, quale responsabile del settore tributi di un comune , venendo in considerazione un atto di gestione del rapporto di lavoro rispetto al quale l’amministrazione opera con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro”, senza che assuma rilievo, ove ne sia contestata solo l’incidenza mediata sulla naturale prosecuzione del rapporto, che la revoca consegua alla delibera della giunta comunale di soppressione del settore cui il dipendente era preposto, la quale può essere disapplicata dall’autorità giudiziaria se illegittima.