RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 11 DICEMBRE 2013, N. 27643 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ. Computo - Indennità corrisposte ai lavoratori trasferisti” - Nozione - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in sede di sindacato di legittimità - Limiti. Ai fini della computabilità o meno dell’indennità di trasferta nel calcolo dell’indennità di anzianità e del t.f.r., nella nozione di trasferisti” rientrano i lavoratori subordinati destinati a svolgere sistematicamente e professionalmente la propria attività quasi interamente al di fuori della sede aziendale, sempre in luoghi diversi, senza alcuna sede lavorativa fissa e predeterminata, percependo la retribuzione indipendentemente dalla effettiva effettuazione della trasferta, secondo un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di vizi logici e giuridici. In materia di obblighi contributivi, per Cassazione 4837/2013, ove l’attività d’impresa si esplichi nella realizzazione di scavi e posa di condotte per conto di altra impresa nella specie, l’ENEL con spostamento degli operai e dei tecnici in cantieri di lavoro sempre diversi, senza che vi sia uno stabilimento di produzione ma solo un deposito di automezzi ed attrezzature, la posizione dei lavoratori va ricondotta ai trasfertisti”, che sono tenuti per contratto ad una attività lavorativa in luoghi variabili, diversi da quello della sede aziendale. Ne consegue che, in applicazione dell’art. 3, comma 6, del D.Lgs. 314/1997 applicabile ratione temporis” , gli emolumenti erogati ai dipendenti a titolo di indennità di trasferta concorrono a formare il reddito nella misura del cinquanta per cento del loro ammontare e, su detto importo, è configurabile l’obbligo contributivo dell’azienda. Per Cassazione 28162/2005 in riferimento ai lavoratori subordinati destinati a svolgere sistematicamente e professionalmente la propria attività quasi interamente al di fuori dalla sede sociale cosiddetti trasfertisti abituali” , il carattere retributivo o meno dell’indennità di trasferta è sottratto alla autonomia negoziale delle parti e deve essere valutato oggettivamente. In particolare, ove il contratto collettivo nella specie, CCNL della industria metalmeccanica privata consenta al lavoratore di scegliere tra l’indennità di trasferta ed il rimborso spese, qualora questi abbia scelto, perché più favorevole, la corresponsione dell’indennità di trasferta, questa svolge anche una funzione retributiva, e deve conseguentemente essere inserita nella base di calcolo dell’indennità di fine rapporto e delle altre competenze indirette . SEZIONE LAVORO 27 NOVEMBRE 2013, N. 26519 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE. Illegittimità del licenziamento - Obbligo di reintegrazione - Ottemperanza da parte del datore di lavoro - Invito rivolto al lavoratore a rientrare in azienda - Carattere - Specificità - Necessità. Nel caso di accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore subordinato, l’ottemperanza dell’obbligo di reintegrazione ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori richiede che il datore di lavoro comunichi al lavoratore, pur senza forme solenni, un invito concreto e specifico a rientrare in azienda nel luogo e nelle mansioni originarie ovvero in altre se ricorrano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, non essendo sufficiente la manifestazione di una generica disponibilità del datore di lavoro a dare esecuzione al provvedimento di reintegra. Tra i precedenti in senso conforme si veda Cassazione 7448/1998. In argomento si veda Cassazione 21425/2013 per la quale i n tema di licenziamenti, il lavoratore può esercitare la facoltà di chiedere al datore l’indennità di cui all’art. 18, comma quinto, della legge 300/1970, solo dopo l’emanazione della sentenza che dichiara l’illegittimità del licenziamento e ordina la reintegrazione nel posto di lavoro, a nulla rilevando che nelle more del giudizio, aderendo all’invito del datore, il lavoratore abbia ripreso il servizio, salvo che da tale reciproco comportamento delle parti possa desumersi che tra le stesse è intervenuto l’accordo, anche implicito, di ricostituzione del rapporto di lavoro. Per Cassazione 8688/2012 nel caso di licenziamento individuale illegittimo intimato in regime di tutela reale, impugnato dal lavoratore che abbia esercitato l’opzione per l’indennità sostitutiva di cui all’art. 18 della legge 300/1970, ove il datore di lavoro chieda al lavoratore di riprendere servizio e, a seguito del suo rifiuto, lo licenzi nuovamente, il secondo recesso è privo di causa, in quanto il rapporto si è già sciolto, per una convergente volontà delle parti a seguito dell’opzione esercitata dal lavoratore. Ne consegue che, con riguardo al secondo recesso, al lavoratore non compete alcun risarcimento dei danni, spettandogli esclusivamente l’indennità sostitutiva dovuta in relazione al primo recesso, nonché le retribuzioni maturate fino al momento dell’invito datoriale di riprendere servizio.