RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 21 NOVEMBRE 2013, N. 26140 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL’ASSUNZIONE. Lavoro pubblico privatizzato - Inquadramento del personale - Delegificazione - Delega alla contrattazione collettiva - Conseguenze - Sindacato giurisdizionale sulle scelte della contrattazione - Esclusione - Principio di non discriminazione ex art. 45 del d.lgs. 165/2001 - Irrilevanza - Fattispecie. Nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato. Ne consegue che le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui all’art. 45 del D.Lgs. 165/2001, non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo. Nella specie, l’inquadramento del personale, già collocato nella VI qualifica funzionale, nella categoria D del c.c.n.l. del 1998-2001 comparto Sanità era avvenuto - a differenza del personale già inquadrato nella VII qualifica ma addetto alle medesime mansioni - solo con decorrenza dal 1° settembre 2001 a seguito della stipula di un nuovo contratto collettivo e tale soluzione rispondeva ad una scelta delle parti sociali, verosimilmente giustificata dal fatto che i secondi avevano ottenuto l’accesso alla VII qualifica funzionale a seguito di concorso interno . Tra i precedenti conformi si veda Cassazione 10105/2013 per la quale i n materia di pubblico impiego privatizzato, il principio espresso dall’art. 45 del D.Lgs. 165/2001, secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell’ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive, come tali, della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell’autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e sufficientemente istituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l’applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete. SEZIONE LAVORO 5 NOVEMBRE 2013, N. 24770 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI. Collegamento economico funzionale tra società - Pluralità di soggetti datori di lavoro - Corrispondente pluralità di rapporti - Conseguenze - Distacco del lavoratore presso società collegata - Responsabilità del distaccante per le obbligazioni assunte dal distaccatario - Esclusione. Nel caso di collegamento economico tra società datrici di lavoro, l’art. 2094 cc, nel prevedere il rapporto di lavoro subordinato, non definisce altresì l’impresa quale datrice di lavoro ma ne presuppone la nozione, caratterizzata dalla soggettività giuridica, con la conseguenza che, salve le ipotesi simulatorie, ad una pluralità di soggetti societari esercitanti i poteri del datore corrisponde una pluralità di rapporti. Pertanto ove le parti abbiano pattuito un distacco” del lavoratore che, fermo il perdurare del vincolo con il datore di lavoro distaccante, faccia sorgere un distinto rapporto con altro imprenditore, anche all’estero, con sospensione del rapporto originario, i due rapporti restano separati, anche se le due società sono gestite da società collegate, senza che si possano imputare, se non diversamente pattuito, alla società distaccante le obbligazioni relative al secondo rapporto. In senso conforme tra i precedenti si veda Cassazione 19036/2006. Per Cassazione 20231/2010 in tema di divieto di demansionamento, il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società appartenenti a un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell’autonomia delle singole società, dotate di personalità giuridica distinta e alle quali, quindi, continuano a far capo i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le diverse imprese. Pertanto, dall’esclusione della configurabilità di un unico centro d’imputazione di rapporti diverso dalle singole società, consegue che, nel caso di passaggio del lavoratore da una società ad altra del gruppo, non è applicabile la garanzia prevista dall’art. 2103 cc ai sensi del quale il divieto di demansionamento opera esclusivamente all’interno di un rapporto di lavoro con un unico datore. Ancora in argomento si veda Cassazione 11107/2006 per la quale il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all’eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l’applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l’esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l’esistenza dei seguenti requisiti a unicità della struttura organizzativa e produttiva b integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune c coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune d utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione.