RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 11 APRILE 2013, N. 8862 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL’ASSUNZIONE. Domanda di inquadramento in una qualifica superiore - Riconoscimento della qualifica intermedia tra quella posseduta e quella domandata - Extrapetizione - Configurabilità - Esclusione. La domanda intesa alla superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte include implicitamente quella di una qualifica inferiore, nell’ambito del medesimo genere di mansioni, ma pur sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro. Non incorre, pertanto, nel vizio di ultrapetizione il giudice del merito che riconosca il diritto del lavoratore ad essere inquadrato nella qualifica intermedia. Per Cassazione 15053/2007 non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice del merito che riconosca il diritto del lavoratore ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, trattandosi di domanda implicitamente inclusa in quella proposta, purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia tra quella posseduta dal lavoratore e quella oggetto di esplicita domanda giudiziale. SEZIONE LAVORO 11 APRILE 2013, N. 8861 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO. Obblighi di sicurezza del datore di lavoro - Lavoratori di giovane età - Particolare intensità e pregnanza del dovere di sicurezza - Sussistenza - Imprevedibilità del comportamento dell’infortunato - Efficacia esimente - Condizioni. Sebbene il dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro, a norma dell’articolo 2087 cc, si atteggi in maniera particolarmente intensa nei confronti dei lavoratori di giovane età e professionalmente inesperti, va esclusa la responsabilità datoriale per l’infortunio occorso al lavoratore, allorquando l’infortunio si verifichi per un comportamento del dipendente che presenti i caratteri dell’abnormità e dell’assoluta inopinabilità. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità datoriale per il carattere imprevedibile ed assolutamente anomalo della condotta del giovane lavoratore, il quale, dopo aver iniziato le ordinarie mansioni affidategli munito dei prescritti dispositivi di protezione individuale, se ne era privato non appena sfuggito alla sorveglianza del capo officina . Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro per Cassazione 46556/2011 sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l’imprenditore, all’eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l’esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento, essendo necessaria, a tal fine, una rigorosa dimostrazione dell’indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell’estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere. Per Cassazione 11622/2007 il dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro a norma dell’articolo 2087 cc, assolto con l’adozione di tutte le cautele necessarie ad evitare il verificarsi dell’evento dannoso ed anche con l’adozione di misure relative all’organizzazione del lavoro, tali da evitare che lavoratori inesperti siano coinvolti in lavorazioni pericolose, si atteggia in maniera particolarmente intensa nei confronti dei lavoratori di giovane età e professionalmente inesperti, esaltandosi in presenza di apprendisti nei cui confronti la legge pone precisi obblighi di formazione e addestramento, tra i quali primeggia l’educazione alla sicurezza del lavoro articolo 11, legge 25/1955 . Conseguentemente, l’accertato rispetto delle norme antinfortunistiche di cui agli artt. 47 e 48 del Dpr 626/1994 e dell’allegato VI a tale decreto, non esonera, il datore di lavoro, dall’onere di provare di aver adottato tute le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell’evento, con particolare riguardo all’assetto organizzativo del lavoro, specie quanto ai compiti dell’apprendista, alle istruzioni impartitegli, all’informazione e formazione sui rischi nelle lavorazioni, senza che in contrario possa assumere rilievo l’imprudenza dell’infortunato nell’assumere, come nella specie, un’iniziativa di collaborazione nel cui ambito l’infortunio si sia verificato.