RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 28 FEBBRAIO 2013 N. 5011 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO – TRASFERIMENTI. Assegnazione temporanea del lavoratore - Protrazione per un durata assolutamente esorbitante - Conseguenze - Cessazione dell’assegnazione - Possibilità - Limiti - Ragioni giustificatrici - Necessità - Fondamento. In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la protrazione dell’assegnazione temporanea per una durata assolutamente esorbitante l’originario provvedimento nella specie, per dodici anni radica una situazione di fatto di concreta individuazione della sede di lavoro. Ne consegue che trova applicazione l’art. 2103 cc e la cessazione dell’assegnazione temporanea può essere disposta solo in presenza di ragioni giustificatrici, equivalendo sostanzialmente ad un trasferimento del lavoratore. In caso di trasferimento del lavoratore da una unità produttiva all’altra, secondo Cassazione 24658/2008 si realizza un mutamento definitivo e non temporaneo del luogo di lavoro, in ciò differenziandosi dall’istituto della trasferta, che resta caratterizzato dalla temporaneità dell’assegnazione del lavoratore medesimo ad una sede diversa da quella abituale ne consegue che, ove la nuova assegnazione di sede del lavoratore sia giustificata, nella prospettiva aziendale, da esigenze non transitorie, la modifica del luogo di lavoro costituisce trasferimento, rilevante ai sensi dell’art. 2103 cc. Per Cassazione 13193/2001 la trasferta si caratterizza per il fatto di comportare un mutamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione, nell’interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro che la dispone, e per tale profilo si distingue dal trasferimento, che viceversa comporta l’assegnazione definitiva del lavoratore ad altra sede diversa da quella precedente sicché esulano dalla nozione di trasferta sia la volontà del lavoratore, nel senso che è irrilevante il suo eventuale consenso o disponibilità, sia l’identità o difformità delle mansioni espletate durante la trasferta rispetto a quelle abituali nella sede di lavoro. SEZIONE LAVORO 12 MARZO 2013, N. 6131 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D’AZIENDA - IN GENERE. Condizioni - Trasferimento del pacchetto azionario di maggioranza o di controllo della società - Esclusione. Il trasferimento del pacchetto azionario di maggioranza di una società di capitali non integra gli estremi del trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 cc, in quanto non determina la sostituzione di un soggetto giuridico ad un altro nella titolarità dei rapporti pregressi, ma solo modifica gli assetti azionari interni sotto il profilo della loro titolarità, ferma restando la soggettività giuridica di ogni società anche se totalmente eterodiretta. In senso conforme si veda Cassazione 9251/2007 per la quale in caso di trasferimento del pacchetto azionario di maggioranza di una società di capitali la persona giuridica conserva la sua soggettività esterna e, in particolare, la sua responsabilità nei confronti dei propri dipendenti per le obbligazioni assunte. In argomento si veda Cassazione 8315/1992 per la quale il trasferimento di azienda, che è ravvisabile quanto ai dipendenti della società incorporata anche nell’ipotesi di fusione di due società per incorporazione di una all’altra, può determinare, pur non incidendo sulla continuità del rapporto di lavoro dei dipendenti dell’azienda trasferita, l’inapplicabilità ai medesimi - in virtù di pattuizioni collettive o individuali - della disciplina del rapporto di lavoro espressa sia dalla contrattazione collettiva che da disposizioni unilaterali del datore di lavoro emanate in forza di poteri legittimamente esercitati vigente nell’impresa di provenienza e l’assoggettamento di quel rapporto alla disciplina propria dell’impresa subentrante.