RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 1 FEBBRAIO 2013, N. 2422 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - ASPETTATIVA - IN GENERE. Dottorato di ricerca - Congedo straordinario retribuito - Valutazione dell’amministrazione - Contenuto - Limiti - Connessione del corso con le mansioni svolte - Necessità - Esclusione - Fondamento . In materia di pubblico impiego, il provvedimento di collocamento in congedo straordinario retribuito per la frequentazione di un corso di dottorato di ricerca, pur essendo condizionato - a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 19, comma 3, della legge 240/2010 - a valutazione di compatibilità” con le esigenze dell’amministrazione, non è subordinato all’esistenza di una connessione tra le mansioni svolte dal lavoratore e l’oggetto del corso, poiché il contemperamento tra le esigenze della P.A. e il diritto allo studio del pubblico dipendente si realizza nella necessaria permanenza in servizio di quest’ultimo presso l’amministrazione di provenienza, a pena di restituzione degli importi percepiti, per almeno un biennio dopo il conseguimento del dottorato. Ai fini del riconoscimento del diritto ad un periodo di aspettativa retribuita da parte del pubblico dipendente, nella specie docente di istituto scolastico statale superiore, che sia stato ammesso ad un corso di dottorato presso un’università europea, è necessaria la preventiva positiva valutazione di equipollenza, con analogo titolo conseguibile presso le Università italiane, da parte del Ministero della pubblica istruzione, coerentemente con quanto previsto dall’art. 74 del Dpr 382/1980 ai fini del riconoscimento, ex post”, in Italia del titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica conseguita all’estero, costituendo tale procedura di riconoscimento un adeguato contemperamento, anche all’interno dell’Unione Europea, tra l’esigenza di non limitare i benefici dell’aspettativa ai soli casi di dottorato italiano penalizzando ingiustificatamente la frequenza di centri ed istituzioni di ricerca stranieri di riconosciuto valore scientifico e quella equivalente di non consentire al dipendente di fruire di rilevanti benefici anche in ordine a corsi sulla cui qualificazione non vi è alcuna possibilità di controllo Cassazione 21276/2010. In tema di retribuzione del personale dirigente nei ruoli amministrativi dei Ministeri ed enti pubblici economici, per Cassazione 4483/2012 il trattamento accessorio di posizione, diversamente da quello economico fondamentale, è revocabile perché strettamente connesso allo specifico incarico conferito e volto a riflettere il livello di responsabilità attribuito con l’incarico dirigenziale. Ne consegue che il collocamento in aspettativa nella specie, per dottorato di ricerca , senza più svolgere le funzioni dirigenziali cui siano collegate l’indennità di posizione e quella di risultato, non implica la conservazione dell’integrale trattamento acquisito comprensiva delle suddette voci, non emergendo neppure dall’art. 52, comma 57, della legge 448/2001, una deroga al menzionato principio. SEZIONE LAVORO 30 GENNAIO 2013, N. 2168 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA. Comportamenti estranei alla prestazione lavorativa costituenti reato - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie. I comportamenti tenuti dal lavoratore nella vita privata ed estranei perciò all’esecuzione della prestazione lavorativa, se, in genere, sono irrilevanti, possono tuttavia costituire giusta causa di licenziamento allorché siano di natura tale da compromettere la fiducia del datore di lavoro nel corretto espletamento del rapporto, in relazione alle modalità concrete del fatto e ad ogni altra circostanza rilevante in relazione alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso. Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente postale che aveva patteggiato una pena per il reato di violenza sessuale, attribuendo rilevanza al forte disvalore sociale” dei fatti e all’eco avutane nella stampa, nonché alla posizione del dipendente, quale coordinatore di circa trenta unità addette al recapito, in ragione della responsabilità e preminenza rispetto ai componenti della squadra, attribuendo rilievo al fatto che le condotte poste in essere fossero connotate da un abuso delle funzioni di guida e responsabilità connesse alla veste di capo della comunità religiosa” . Tra i precedenti in termini si veda già Cassazione 9590/2001. Ancora i n tema di licenziamento per giusta causa si veda Cassazione 2013/2012 per la quale ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento, denotando scarsa inclinazione all’attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell’addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all’intensità dell’elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all’assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo.