RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 28 GENNAIO 2013, N. 1810 LAVORO LAVORO SUBORDINATO ESTINZIONE DEL RAPPORTO LICENZIAMENTO INDIVIDUALE REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO TUTELA REALE . Licenziamento illegittimo Opzione del lavoratore per l’indennità sostitutiva alla reintegra nel posto di lavoro Funzione Conseguenze Risoluzione del rapporto Ritardato pagamento dell’indennità Risarcimento del danno Quantificazione Criteri Periodo anteriore all’esercizio del diritto di opzione Art. 18, quanto comma, Stat. lav. Periodo successivo all’esercizio del diritto di opzione Rinvio ai principi codicistici. Le obbligazioni scaturenti dalla domanda del lavoratore illegittimamente licenziato volta al riconoscimento della indennità sostitutiva della reintegra nel posto di lavoro con la consequenziale richiesta anche del risarcimento dei danni connessa all’esercizio del diritto potestativo di opzione sono compiutamente disciplinate dalla disposizione del quinto comma dell’art. 18 della legge 300/1970, che, in ragione della specificità del rapporto lavorativo e delle esigenze che con tale disposizione si sono intese soddisfare, si configura come una norma speciale che osta, oltre che alla qualificazione delle suddette obbligazioni in termini di obbligazioni alternative o facoltative, anche all’applicazione dei generali principi codicistici correlati alla suddetta qualificazione. Ne consegue che l’interpretazione letterale della disposizione statutaria, doverosa per il suo chiaro tenore, comporta un proprio ambito applicativo che si articola per quanto attiene alla liquidazione dei danni rivendicati dal lavoratore nei seguenti termini per il periodo antecedente all’esercizio del diritto di opzione, il risarcimento dei danni va liquidato alla stregua delle regole dettate dal precedente comma quarto dell’art. 18 e l’esercizio del diritto di opzione determina la risoluzione del rapporto lavorativo per il periodo successivo a tale momento, il mancato pagamento della indennità sostitutiva non è risarcibile alla stregua delle regole di cui al comma 4 dell’art. 18, dovendo in seguito alla risoluzione definitiva del rapporto lavorativo trovare applicazione i principi codicistici dettati in tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, con la assoluta indifferenza ai fini parametrici del risarcimento del danno della retribuzione globale in precedenza riconosciuta al lavoratore. In tema di licenziamento illegittimo, secondo Cassazione 20420/2012 la disciplina relativa al pagamento al lavoratore, che ne faccia richiesta, di un’indennità sostitutiva della reintegrazione mira a garantire il lavoratore a non subire, o a ridurre al minimo, i pregiudizi conseguenti al licenziamento illegittimo, dissuadendo il datore di lavoro dall’inadempimento dell’obbligo indennitario, il cui compimento comporterebbe una ulteriore lesione dei valori di libertà, dignità e materiale sussistenza del prestatore che l’ordinamento costituzionale, e quello sovranazionale all’art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, richiedono siano realizzati compiutamente e in concreto, senza che residuino spazi di elusione. Ne consegue che, ove il lavoratore abbia esercitato la suddetta opzione, l’effettività della tutela giurisdizionale del diritto al risarcimento in caso di ritardato pagamento da parte del datore di lavoro ferma l’irrevocabilità della scelta del lavoratore e la non ripristinabilità del rapporto è incompatibile con un limite fisso dell’ammontare della somma da riconoscere, né può essere soddisfatta dal mero riconoscimento di interessi e rivalutazione, ma impone che il danno sia commisurato alle retribuzioni maturate fino al giorno del pagamento dell’indennità sostitutiva e non solo fino alla data in cui il lavoratore ha operato la scelta. In argomento si veda anche Cassazione 24199/2009 per la quale il sistema delineato dall’art. 18 della legge 300/1970 si fonda sul principio di effettiva realizzazione dell’interesse del lavoratore a non subire o a ridurre al minimo le conseguenze del licenziamento illegittimo, assolvendo tale rimedio risarcitorio la funzione di dissuadere il datore di lavoro dall’inadempimento o dal ritardare l’adempimento dell’obbligo indennitario. Ne consegue che, ove il lavoratore illegittimamente licenziato abbia scelto, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro, l’indennità sostitutiva ex art. 18, quinto comma, della legge 300/1970, detta scelta è irrevocabile e il rapporto di lavoro non può essere ricostituito, ma l’ammontare del risarcimento nel caso di ritardata corresponsione dell’indennità deve essere pari alle retribuzioni perdute fino a che il lavoratore non venga effettivamente soddisfatto. SEZIONE LAVORO 15 GENNAIO 2013, N. 813 LAVORO LAVORO SUBORDINATO RETRIBUZIONE LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE. Compenso per lavoro notturno secondo turni avvicendati Computabilità ai fini della retribuzione spettante per la tredicesima mensilità Principio generale ed inderogabile di omnicomprensività Insussistenza Riferimento alla retribuzione globale di fatto nell’accordo interconfederale per l’industria 27 ottobre 1946, esteso erga omnes” con Dpr 1070/1960 Derogabilità dalla contrattazione collettiva Portata Fattispecie. In tema di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro ai fini dei cc.dd. istituti indiretti mensilità aggiuntive, ferie, malattia e infortunio , non esiste un principio generale ed inderogabile di omnicomprensività e, pertanto, nella quantificazione degli istituti indiretti il compenso per lavoro notturno o straordinario di turno può essere computato esclusivamente qualora ciò sia previsto da specifiche norme di legge o di contratto collettivo tale disciplina collettiva, stabilendo un trattamento di maggior favore, può derogare, ai sensi dell’art. 7, ultimo comma, della legge 741/1959, anche al criterio di computo della tredicesima mensilità dettato richiamando la retribuzione globale di fatto” dall’accordo interconfederale per l’industria 27 ottobre 1946, esteso erga omnes” con Dpr 1070/1960, escludendo la computabilità dei compensi aggiuntivi nella tredicesima e prevedendo l’attribuzione di benefici diversi a favore del lavoratore. In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto del lavoratore al computo nella tredicesima mensilità del compenso per lavoro notturno prestato secondo turni ricorrenti e con cadenza programmata, in considerazione della idoneità derogatoria all’accordo confederale della previsione -contenuta nei contratti collettivi applicabili al rapporto relativa alla corresponsione di una quattordicesima mensilità, essendo questa appartenente allo stesso istituto contrattuale delle mensilità aggiuntive . Tra i precedenti conformi si vedano Cassazione 5591/2012 e Cassazione 2872/2008. In argomento si veda anche Cassazione 4708/2012 per la quale l a contrattazione collettiva può derogare al principio della omnicomprensività della retribuzione agli effetti della determinazione del trattamento di fine rapporto, limitando la base di calcolo, anche con modalità indirette, purché con volontà chiara, ed è libera di stabilire il parametro retributivo per le mensilità aggiuntive, in ordine alle quali neppure sussiste un criterio legale tendenzialmente omnicomprensivo pertanto, con riferimento al personale dipendente delle aziende grafiche ed editoriali nella specie, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato , riferendosi l’art. 21 del c.c.n.l. del 1° novembre 1992 alla retribuzione per orario normale”, il trattamento di fine rapporto e la tredicesima mensilità vanno determinati, per il periodo successivo alla decorrenza del medesimo c.c.n.l., con esclusione dei compensi per lavoro straordinario.