RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 3 AGOSTO 2012, N. 13956 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO. Responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 cc - Fondamento - Omissione delle misure generiche di prudenza - Rilevanza - Condizioni - Conseguenze - In caso di danno alla salute da esposizione lavorativa all’amianto - Prova liberatoria - Oggetto - Adozione delle cautele per il rischio espositivo imposte dalle conoscenze del tempo di insorgenza della malattia - Inclusione. La responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 cc non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d’esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, sanzionando anche, alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell’attività lavorativa per esposizione all’amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia. In senso conforme tra i precedenti si veda Cassazione 644/2005. Per Cassazione 20142/2010, l’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per infortunio sul lavoro o malattia professionale opera esclusivamente nei limiti posti dall’art. 10 del Dpr 1124/1965 e per i soli eventi coperti dall’assicurazione obbligatoria, mentre qualora eventi lesivi eccedenti tale copertura abbiano comunque a verificarsi in pregiudizio del lavoratore e siano casualmente ricollegabili alla nocività dell’ambiente di lavoro, viene in rilievo l’art. 2087 cc, che come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l’integrità fisica del lavoratore assicurato. Anche tale responsabilità datoriale non è, peraltro, configurabile ove il nesso causale tra l’uso di una sostanza e la patologia professionale non fosse configurabile allo stato delle conoscenze scientifiche dell’epoca, sicché non poteva essere prospettata l’adozione di adeguate misure precauzionali. SEZIONE LAVORO 2 AGOSTO 2012, N. 13886 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI POSTCORPORATIVI - ATTIVITÀ SINDACALE - CONTRIBUTI – CERTALEX. Referendum abrogativo dell’art. 26, secondo comma, St. lav. - Effetti - Sopravvenuto divieto di operare trattenute sulle retribuzioni dei lavoratori in favore dei sindacati - Esclusione - Cessazione dell’obbligo legale di effettuare le ritenute - Sussistenza - Cessione di credito da parte dei lavoratori in favore del sindacato - Ammissibilità - Eccessiva onerosità per l’azienda - Onere della prova - A carico dell’impresa - Allegazione del numero elevato dei dipendenti - Sufficienza - Esclusione - Fondamento. Il referendum del 1995 abrogativo dell’art. 26, secondo comma, St. lav. e il susseguente Dpr 313/1995 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo legale, sicché i lavoratori, nell’esercizio della autonomia privata e mediante la cessione del credito in favore del sindacato, possono chiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi da accreditare al sindacato cui aderiscono. Il datore di lavoro il quale affermi che la cessione comporta in concreto, a suo carico, un onere aggiuntivo insostenibile in rapporto all’organizzazione aziendale ha l’onere di provare, ai sensi dell’art. 1218 cc, che la gravosità della prestazione è tale da giustificare il suo inadempimento, dovendosi escludere che l’insostenibilità dell’onere possa risultare semplicemente dall’elevato numero di dipendenti dell’azienda, dovendosi viceversa operare una valutazione di proporzionalità tra la gravosità dell’onere e l’entità dell’organizzazione aziendale, tenuto conto che un’impresa con un elevato numero di dipendenti ha, di norma, una struttura amministrativa corrispondente alla sua dimensione. Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis , n. 1, Cpc . In senso conforme tra i precedenti, si veda Cassazione 9049/2011. In argomento si veda anche Cassazione 2314/2012 per la quale i n tema di riscossione di quote associative sindacali dei dipendenti pubblici e privati a mezzo di trattenuta ad opera del datore di lavoro, l’art. 52 del Dpr 180/1950, come modificato dall’art. 13 bis del Dl 35/2005, convertito dalla legge 80/2005, nel disciplinare tutte le cessioni di credito da parte dei lavoratori dipendenti, non prevede limitazioni al novero dei cessionari, in ciò differenziandosi da quanto stabilito dall’art. 5, del medesimo Dpr, per le sole ipotesi di cessioni collegate all’erogazione di prestiti. Ne consegue che è legittima la suddetta trattenuta del datore di lavoro, attuativa della cessione del credito in favore delle associazioni sindacali, atteso, altresì, che una differente interpretazione sarebbe incoerente con la finalità legislativa antiusura posta a garanzia del lavoratore che, altrimenti, subirebbe un’irragionevole restrizione della sua autonomia e libertà sindacale. Cassazione 19275/2008 nel ribadire il suddetto principio ha specificato che i lavoratori, nell’esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato - cessione che non richiede, in via generale, il consenso del debitore -, richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso il rifiuto del datore di lavoro di effettuare tali versamenti, non determinanti in concreto un nuovo onere aggiuntivo insostenibile in rapporto alla organizzazione aziendale, qualora sia ingiustificato, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire, sia il diritto del sindacato stesso di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività.