RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 2 AGOSTO 2012, N. 13877 PREVIDENZA ASSICURAZIONI SOCIALI - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI – ELENCHI. Lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato - Diritto all’iscrizione negli elenchi e alle prestazioni previdenziali - Presupposti - Onere della prova - A carico del lavoratore - Funzione dell’iscrizione negli elenchi - Agevolazione probatoria - Contestazione da parte dell’istituto previdenziale - Ammissibilità - Condizioni - Conseguenze. Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all’iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.Lgs. 212/1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l’esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l’iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l’istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti , che possano far sorgere dubbi circa l’effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell’iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell’iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa. In tema di diritto alle prestazioni previdenziali in capo ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell’agricoltura per Cassazione 26816/2008 il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni nella specie, indennità di maternità ha l’onere di provare, mediante l’esibizione di un documento che accerti l’iscrizione negli elenchi nominativi, gli elementi essenziali della fattispecie lavorativa dedotta in giudizio,integrando comunque in giudizio, con altre prove, le risultanze degli elenchi ove risulti un vincolo di parentela, coniuge o affinità tra lavoratore e datore di lavoro nella specie, parentela intercorrente con il socio accomandatario di una società di persone , fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall’ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell’esistenza dell’iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. In argomento si veda anche Cassazione 16585/2004 per la quale, ai fini dell’erogazione delle prestazioni previdenziali ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell’agricoltura, l’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, pur se non integra una prova legale né è assistita da una presunzione di legittimità in senso proprio, ha tuttavia efficacia probatoria riguardo all’effettiva sussistenza delle prestazioni di lavoro subordinato per il numero delle giornate richiesto dalla legge, che il giudice non può disattendere sulla base di una semplice eccezione al riguardo formulata dall’Inps, non basata sul riferimento ad elementi di fatto come in particolare le risultanze di accertamenti ispettivi o la sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio tra le parti , la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l’effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e quindi rendere necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. SEZIONE LAVORO 2 AGOSTO 2012, N. 13868 PREVIDENZA ASSICURAZIONI SOCIALI - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI. Malattie di possibile origine lavorativa” di cui all’elenco ex art. 10 del D.Lgs. 38/2000 - Qualificazione - Patologie tabellate - Esclusione - Tumori gastroenterici da asbesto - Accertamento concreto dell’eziologia professionale - Necessità - Conseguenze in caso di incertezza probatoria - Rigetto della domanda dell’assicurato. In tema di assicurazione contro le malattie professionali, l’elenco delle malattie di possibile origine lavorativa”, previsto dall’art. 139 del Dpr 1124/1965, come integrato dall’art. 10 del D.Lgs. 38/2000, non amplia il catalogo delle patologie tabellate, ad eziologia professionale presunta. Ne consegue che per i tumori gastroenterici da asbesto, inclusi in detto elenco sia dal Dm 27 aprile 2004, sia dal Dm 14 gennaio 2008, l’eziologia professionale deve essere accertata in concreto e l’incertezza probatoria comporta il rigetto della domanda dell’assicurato. Nell’ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quale il tumore - il nesso di causalità relativo all’origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di probabilità qualificata”, da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico Cassazione 18270/2010. In tema di tutela contro le malattie professionali, l’inclusione della malattia fra quelle per le quali l’origine professionale è di elevata probabilità” determina una presunzione legale in ordine al rapporto causale o concausale, con la conseguenza che mentre, da una parte, il lavoratore ha l’onere di dimostrare la presenza del fattore scatenante la malattia fra il materiale abitualmente adoperato nel lavoro, dall’altra parte l’istituto assicuratore è onerato di dare la prova dell’inesistenza del nesso eziologico, la quale può consistere solo nella dimostrazione che la malattia sia stata causata da un diverso fattore patogeno, oppure che per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, non sia ricollegabile all’esposizione a rischio, in relazione ai tempi di esposizione e di manifestazione della malattia Cassazione 8638/2008.