RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 25 NOVEMBRE 2011, N. 22125 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE. Rapporto di pubblico impiego - Diritto all’indennità di buonuscita - Base contributiva - Inclusione di voci diverse da quelle previste tassativamente dagli artt. 3 e 38 del Dpr 1032/1973 o da leggi speciali - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. In tema diritto all’indennità di buonuscita in favore dei dipendenti statali, deve escludersi che, ai fini del ragguaglio dell’indennità medesima, possano comprendersi emolumenti diversi da quelli tassativamente previsti dal combinato disposto degli artt. 3 e 38 del Dpr 1032/1973 o da leggi speciali, non potendo interpretarsi le locuzioni stipendio”, paga” o retribuzione” nel senso generico di retribuzione onnicomprensiva riferibile a tutto quanto ricevuto dal lavoratore in modo fisso o continuativo e con vincolo di corrispettività con la prestazione resa, attesa la specifica enumerazione degli assegni, computabili a tal fine, operata dal legislatore. Nella specie la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito aveva escluso dal computo in parola l’emolumento accessorio mensile corrisposto e rivalutato continuativamente in favore di dipendenti del Ministero della difesa in ragione delle mansioni svolte presso il Centro Intelligence Interforze . Tra i precedenti conformi si veda Cassazione 28281/2008 per la quale, i dipendenti della s.p.a. Poste italiane, collocati a riposo dopo la data di costituzione di quest’ultima, hanno diritto, per il servizio prestato fino al 28 febbraio 1998, all’indennità di buonuscita, il cui ammontare va calcolato sulla base della retribuzione corrisposta a tale data, dovendosi ritenere che la trasformazione dell’Ente Poste italiane in società per azioni e il conseguente assoggettamento del rapporto al diverso regime giuridico, nel quale un ruolo significativo è assegnato alla contrattazione collettiva, abbia cristallizzato la determinazione dell’ammontare dell’indennità in questione pur restando l’esigibilità legata alla cessazione del rapporto , senza che assumano rilievo i successivi incrementi collegati alla dinamica salariale. Né, ai fini del ragguaglio dell’indennità medesima, possono includersi emolumenti diversi da quelli tassativamente previsti dall’articolo 38 del Dpr 1032/1973 o da leggi speciali, restando esclusa la possibilità di interpretare le locuzioni stipendio”, paga” o retribuzione” nel senso generico di retribuzione onnicomprensiva riferibile a tutto quanto ricevuto dal lavoratore in modo fisso o continuativo e con vincolo di corrispettività con la prestazione lavorativa, come la quattordicesima mensilità e il cosiddetto superminimo, introdotto dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti. In argomento si veda ancora Cassazione 13201/2008. SEZIONE LAVORO 3 NOVEMBRE 2011, N. 22743 POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO – PERSONALE. Mobilità nella P.A. - Personale dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici - Premio industriale - Natura retributiva dell’emolumento - Erogazione nella misura base a tutti i lavoratori del settore - Diritto alla conservazione nel transito ad altra amministrazione - Sussistenza. In tema di mobilità nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, il dipendente trasferito dall’Azienda di Stato per i servizi telefonici al ruolo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, conserva il diritto a percepire il premio industriale previsto dall’articolo 28 della legge 29/1070, commisurato alle responsabilità, ai rischi e ai disagi che derivano dalle funzioni effettivamente espletate, atteso che si tratta di emolumento ricompreso nel trattamento economico in godimento, erogabile nella misura base a tutti indistintamente i lavoratori del settore delle poste e telecomunicazioni, nonché ai dipendenti della Azienda di Stato per i servizi telefonici. In materia di procedure di mobilità nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, per Cassazione 23853/2010, ai fini della conservazione da parte del dipendente dopo il reinquadramento, ove più favorevole, del trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento, mediante l’attribuzione ad personam” della differenza, ai sensi dell’articolo 18, comma 11, del Dpr 465/1997, vanno considerate, nel trattamento previsto dalla nuova qualifica, anche gli emolumenti attribuiti in via generale dall’amministrazione ricevente a tutti i dipendenti aventi tale qualifica. In tema di procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato, per Cassazione 2265/2007, in difetto di disposizioni speciali - di legge, di regolamento o di atti amministrativi -, che espressamente, e specificamente, definiscano un determinato trattamento retributivo come non riassorbibile o, comunque, ne prevedano la continuità indipendentemente dalle dinamiche retributive del nuovo comparto, si applica il principio generale della riassorbibilità degli assegni ad personam” attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius” del trattamento economico acquisito, argomentando dall’articolo 34 del D.Lgs. 29/1993, come sostituito dall’articolo 19 del D.Lgs. 80/1998 ora articolo 31 del D.Lgs. 165/2001 , secondo le regole dettate dall’articolo 2112, cc, rese applicabili a fattispecie diversa dal trasferimento di azienda. A tali disposizioni speciali - attributive di trattamenti di privilegio”, in quanto non riconducibili alle fonti negoziali collettive applicabili presso l’amministrazione di destinazione - si ricollega l’ipotesi contemplata dall’articolo 2, comma terzo, del D.Lgs. 80/1998 ora articolo 2, comma terzo, del D.Lgs. 165/2001 nella parte in cui stabilisce la cessazione di efficacia delle disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale, e il riassorbimento dei trattamenti economici più favorevoli in godimento, con le modalità e nelle misure previste dei contratti collettivi. SEZIONE LAVORO 2 NOVEMBRE 2011, N. 22694 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE. Lettori di lingua straniera - Assunzione a tempo determinato - Anzianità di servizio e scatti relativi - Configurabilità - Esclusione - Indennità sostitutiva delle ferie annuali non godute - Spettanza - Inclusione della tredicesima mensilità nel compenso annuale stabilito dal contratto - Presunzione. In base alla disposizione dell’articolo 5 della legge 230/1982, applicabile al rapporto di lavoro subordinato dei lettori di lingua straniera assunti con contratto a tempo determinato presso le università ai sensi dell’articolo 28 del Dpr 382/1980, tali dipendenti - per i quali, data la scadenza annuale del rapporto, non si configura una anzianità di servizio, né di conseguenza la spettanza di scatti di anzianità - hanno diritto all’indennità sostitutiva delle ferie in caso di mancato godimento del riposo annuale, mentre la tredicesima mensilità spettante deve ritenersi compresa nel compenso annuale stabilito dal contratto. Tra i precedenti conformi si vedano Cassazione 12831/2003 e Cassazione 4088/1993. In tema di rapporti di lavoro dei lettori di lingua straniera, di cui all’articolo 28 del Dpr 382/1980, l’articolo 4, secondo comma, del Dl 120/1995, convertito, con modificazioni, nella legge 236/1995, per Cassazione 14705/2011, nel consentire l’assunzione del collaboratore linguistico con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato, ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato, ha individuato come destinatari prioritari di tali assunzioni coloro che già erano titolari dei contratti di cui al citato articolo 28, ai quali è stata garantita la conservazione dei diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti ma non anche l’esercizio della funzione docente, rimanendo limitata l’equiparazione ai ricercatori confermati a tempo definito, ai sensi dell’articolo 1 del Dl 2/2004, convertito con modificazioni nella legge 63/2004, ai soli fini economici. Ne consegue che va disattesa la domanda di risarcimento del danno da dequalificazione per l’omessa assegnazione alle funzioni di docente attesa l’impossibilità giuridica di assegnare dette funzioni ai collaboratori ex lettori. SEZIONE LAVORO 20 OTTOBRE 2011, N. 21821 PREVIDENZA ASSICURAZIONI SOCIALI - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI. Decorrenza della prescrizione - Dalla data prevista per la corresponsione del compenso - Esclusione - Fondamento. In materia di contributi di previdenza e assistenza obbligatoria, la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere dal lavoratore ossia da quando fu, o avrebbe dovuto essergli, corrisposto il compenso, senza che la pendenza di una controversia giudiziaria su uno dei fatti costituiti dal diritto sia idonea ad influire sul decoro della prescrizione, giacché essa non preclude l’esercizio immediato del diritto ma rappresenta un mero impedimento di fatto. A norma dell’articolo 3, comma 9, della legge 335/1995, i termini di prescrizione relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, fissati in cinque o dieci anni a seconda del tempo, anteriore o successivo al 1° gennaio 1996, in cui si è svolto il rapporto assicurativo , alla scadenza dei quali i contributi non possono essere più versati all’ente previdenziale, iniziano a decorrere ex articolo 2935 cc da quando il diritto può essere fatto valere dal lavoratore, ossia da quando fu, o avrebbe dovuto essergli corrisposto il compenso, potendo l’incertezza circa la sussistenza del diritto e, più precisamente, circa la controversia giudiziaria su uno dei fatti costitutivi, rappresentare un mero impedimento di fatto inidoneo ad influire sul decorso della prescrizione, giacché essa non preclude l’esercizio immediato dello stesso diritto. L’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’articolo 2935 cc attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo articolo 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, salvo l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento Cassazione 14163/2011. La prescrizione, secondo Cassazione 14576/2011, comincia a decorrere dal giorno in cui il danno si è verificato, assumendo al riguardo rilievo, in base al disposto dell’articolo 2935 cc, la mera possibilità legale di esercizio del diritto, e non anche gli impedimenti soggettivi, ancorché determinati dal fatto di un terzo, e gli ostacoli di mero fatto, come quelli che trovano la loro causa nell’ignoranza, da parte del titolare, dell’evento generatore del suo diritto e nel ritardo con cui egli proceda ad accertarlo.