RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

Sezione lavoro 25 luglio 2011 n. 16195 Trasporti - pubblici - ferrovie in concessione - personale impiegati ed agenti - in genere. Autisti - Licenziamento per inidoneità al servizio a seguito di infortunio sul lavoro - Giudizio di inidoneità - Parere della commissione medica ex art. 29 all. A r.d. n. 148 del 1931 - Sindacabilità da parte del giudice di merito - Sussistenza - Fondamento. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità al servizio degli autisti dipendenti da aziende concessionarie di servizi di linea automobilistica di pubblico trasporto, il parere della Commissione medica di cui all'art. 29 r.d. n. 148 del 1931, all. A , non è vincolante per il giudice di merito adito per l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento disposto a seguito di giudizio di inidoneità, avendo egli, anche in riferimento ai principi costituzionali di tutela processuale il potere-dovere di controllare l'attendibilità degli accertamenti sanitari effettuati dalla predetta Commissione. Analogo principio di diritto è espresso da Cassazione 3095/2008 per la quale inoltre in questo caso il datore di lavoro, nel momento in cui opera il licenziamento, agisce, come già argomentato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 420 del 1998, accollandosi il rischio di impresa avente ad oggetto la possibilità che l'Organo giudicante possa giudicare in modo contrario l'idoneità del dipendente. Per Cassazione 7311/2002 la clausola del bando di concorso per l'assunzione di lavoratori presso un'azienda di trasporti, con cui si preveda l'insindacabilità dell'accertamento psico - attitudinale degli aspiranti eseguito dai sanitari di fiducia della stessa azienda, è illegittima per violazione del principio di buona fede tuttavia, l'aspirante ha il diritto di ottenere la rinnovazione dell'accertamento - in sede amministrativa ed eventualmente giudiziaria - solo ove sussista un concreto vizio del primo accertamento, per violazione delle regole tecniche che lo disciplinano o, più in generale, del principio di buona fede, mentre è inapplicabile la disposizione di cui all'art. 29 R.D. n. 148 del 1931, che, nel prevedere un nuovo accertamento , dietro semplice presentazione di un certificato medico motivato, nell'ambito della verifica dell'idoneità al servizio degli agenti, presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro già costituito. Sezione lavoro 25 luglio 2011 n. 16182 Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - poteri del giudice. Poteri istruttori di ufficio - Esercizio - Presupposti - Testimonianza - Frazionamento tra primo e secondo grado di giudizio - Limiti. Nel rito del lavoro l'esercizio del potere d'ufficio del giudice è possibile e doveroso solo allorquando si sia in presenza di allegazioni e di un quadro probatorio che, pur delineati dalla parti, presentino incertezze. Ne consegue che, in tema di prova testimoniale, ove i testi siano chiamati a deporre su specifiche circostanze di fatto tempestivamente dedotte dalla parte, tale collegamento tra onere di allegazione e prova risulta rafforzato al punto che, anche in omaggio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, ne è impedito il frazionamento tra primo e secondo grado di giudizio. Per Sezioni Unite 11353/2004 nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., l'esercizio del potere d'ufficio del giudice, pur in presenza di già verificatesi decadenze o preclusioni e pur in assenza di una esplicita richiesta delle parti in causa, non è meramente discrezionale, ma si presenta come un potere - dovere, sicché il giudice del lavoro non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova, avendo l'obbligo - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 cod. proc. civ., ed al disposto di cui all'art. 111, primo comma, Cost. sul giusto processo regolato dalla legge - di esplicitare le ragioni per le quali reputi di far ricorso all'uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritenga, invece, di non farvi ricorso. Nel rispetto del principio dispositivo i poteri istruttori non possono in ogni caso essere esercitati sulla base del sapere privato del giudice, con riferimento a fatti non allegati dalle parti o non acquisiti al processo in modo rituale, dandosi ingresso alle cosiddette prove atipiche, ovvero ammettendosi una prova contro la volontà delle parti di non servirsi di detta prova o, infine, in presenza di una prova già espletata su punti decisivi della controversia, ammettendo d'ufficio una prova diretta a sminuirne l'efficacia e la portata. Sezione lavoro 15 luglio 2011 n. 15618 Impiego pubblico - in genere natura, caratteri, distinzioni . Pubblico impiego contrattualizzato - Obblighi per l'Amministrazione datrice di lavoro - Rispetto dei canoni di correttezza e buona fede - Contenuto - Regole procedimentali poste dalla contrattazione collettiva - Inclusione - Assegnazione delle funzioni obbiettivo ai docenti della scuola pubblica - Obbligo di motivazione previsto in sede di contrattazione collettiva integrativa - Votazione segreta del collegio docenti - Sufficienza - Esclusione - Controversia - Onere probatorio del dipendente - Limiti. In materia di rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, la P.A. datrice di lavoro è tenuta al rispetto dell'obbligo di correttezza e buona fede, che può specificarsi anche in regole procedimentali poste dalla contrattazione collettiva, sia di comparto che integrativa. Ne consegue che, con riguardo all'assegnazione delle funzioni obbiettivo ai docenti della scuola pubblica, l'obbligo di motivazione della scelta operata dal collegio dei docenti, previsto dall'art. 37 del c.c.n.l. del 31 agosto 1999, integrativo del c.c.n.l. 26 maggio 1990 per il comparto della scuola, non è soddisfatto dal mero esito di una votazione segreta, dovendosi ritenere che la violazione del suddetto obbligo possa essere denunciata dal dipendente senza che su di esso gravi anche l'onere di provare che le determinazioni dell'Amministrazione, ove fossero state rispettose delle regole procedimentali, sarebbero state a lui favorevoli. Tra i precedenti conformi si veda Cassazione 9747/2004 per la quale nel vigente assetto normativo del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, l'amministrazione opera con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, il cui esercizio è regolato dai canoni generali di correttezza e buona fede, che comportano, anche per le scelte discrezionali effettuate nell'ambito di procedure selettive, l'obbligo di una effettiva comparazione dei candidati. In punto di riparto di giurisdizione si veda Sezioni Unite 3508/2003 secondo cui nel nuovo sistema di riparto della giurisdizione sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative alla disciplina del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, poiché il legislatore ha inteso concentrare la competenza presso un unico giudice al fine di assicurare l'applicazione di una disciplina tendenzialmente omogenea ai lavoratori pubblici e a quelli privati, avendo riguardo alla consistenza di diritto soggettivo delle situazioni giuridiche del dipendente inerenti al rapporto e alla facoltà del giudice ordinario di disapplicare tanto gli atti amministrativi presupposti quanto gli atti di organizzazione e gestione del lavoro eventualmente coinvolti dalla controversia. Pertanto allorquando la domanda introduttiva del giudizio si fondi su un petitum sostanziale riconducibile al rapporto di lavoro, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, non rilevando in contrario che la prospettazione della parte sia rivolta anche contro atti prodromici, come è fatto palese dal disposto dell'art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, nel testo sostituito dall'art. 29 del d.lgs. n. 80 del 1998 ora trasfuso nell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 , che prevede la giurisdizione ordinaria ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti , e in considerazione della circostanza che non sussiste alcuna vis attractiva della giurisdizione amministrativa a cagione di questo nesso di presupposizione, atteso che la giurisdizione è inderogabile per ragioni di connessione e che il coordinamento tra le giurisdizioni su rapporti diversi ma interdipendenti può trovare soluzione secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato.