RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE di Francesca Evangelista

di Francesca Evangelista SEZIONE LAVORO 27 MAGGIO 2011, N. 11777 LAVORO LAVORO SUBORDINATO ESTINZIONE DEL RAPPORTO LICENZIAMENTO INDIVIDUALE REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO TUTELA REALE . Disciplina ex art. 4 legge 108/1990 per le organizzazioni di tendenza Esclusione della tutela reale Presupposti Assenza del carattere imprenditoriale dell'attività Necessità Fattispecie relativa alla Fondazione Teatro Comunale di Bologna. In tema di licenziamento, l'applicazione della disciplina prevista per le cosiddette organizzazioni di tendenza dall'art. 4 della legge 108/1990 con conseguente esclusione, nei loro confronti, della tutela reale di cui all'art. 18 della legge 300/1970, modif. dall'art. 1 della stessa legge 108/1990 , presuppone l'accertamento in concreto, da parte del giudice di merito, della presenza dei requisiti tipici dell'organizzazione di tendenza, definita come datore di lavoro non imprenditore che svolge, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione e di culto e, più in generale, qualunque attività prevalentemente ideologica, purché in assenza di una struttura imprenditoriale. Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse escluso l'applicabilità della tutela reale alla Fondazione Teatro Comunale di Bologna, la quale persegue, istituzionalmente, forme di collaborazione con enti ed istituzioni musicali aventi sede nel territorio della Regione Emilia Romagna, non sarebbe in grado, attraverso la sola attività produttiva di servizi, di rimborsare i fattori della produzione impiegati, né di operare, senza sovvenzioni pubbliche e private, in condizioni di pareggio di bilancio, e non è iscritta, per carenza dei relativi requisiti, nel registro delle imprese . In senso conforme si vedano Cassazione 20442/2006 e 21685/2008, nonché, da ultima, Cassazione 24437/2010 per la quale, in tema di licenziamento, la disciplina stabilita per le cosiddette organizzazioni di tendenza dall'art. 4 legge 108/1990, che esclude l'operatività della tutela reale stabilita dall'art. 18 legge 300/1970, è applicabile alle associazioni che svolgano senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione, non essendo necessario che dette attività presentino una caratterizzazione ideologica , che pure può connotare alcune di esse, fermo restando che detta norma, derogatoria alla regola generale di piena riparazione della lesione inferta al diritto soggettivo al lavoro di cui all'art. 4 Cost., ha carattere eccezionale ed è di stretta interpretazione. Ne consegue l'inapplicabilità della disposizione ad un'organizzazione associativa di assistenza sanitaria il cui scopo dichiarato sia quello, del tutto vago, di favorire la cultura dell'handicap, ove manchi l'accertamento delle modalità di svolgimento dell'attività e si versi nell'impossibilità di escluderne il carattere imprenditoriale in presenza dell'erogazione di servizi a terzi che siano tenuti a pagare un corrispettivo proporzionale al valore dei servizi stessi. Anche per Cassazione 22873/2010, ai fini dell'applicabilità della speciale deroga al regime generale della tutela reale prevista dall'art. 4 della legge 108/1990 in favore delle associazioni di tendenza, non è sufficiente la riconducibilità del datore di lavoro ad una delle tipologie di organizzazione di tendenza indicate dalla norma, essendo necessarie la mancanza di scopo di lucro e la mancanza di un'organizzazione imprenditoriale, identificabile, quest'ultima, laddove l'attività dell'organizzazione sia strutturata a guisa di impresa, secondo criteri di economicità. Ne consegue che il datore di lavoro, il quale invochi siffatta deroga e, dunque, l'inapplicabilità del regime di cui all'art. 18 della legge 300/1970, deve provare non solo di svolgere una delle attività elencate nel predetto art. 4 ma anche che tale attività è esercitata senza fini di lucro e non secondo modalità organizzative ed economiche di tipo imprenditoriale. Infine secondo Cassazione 20500/2008, la norma in oggetto, nel riconoscere alle cosiddette organizzazioni di tendenza l'inapplicabilità dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori, fa salva l'ipotesi regolata dall'art. 3 sull'estensione della tutela reale ai licenziamenti nulli in quanto discriminatori ne consegue che, ove il licenziamento sia stato determinato da motivo di ritorsione o rappresaglia, va ordinata, anche nei confronti di dette associazioni, la reintegra del lavoratore, restando privo di rilievo il livello occupazionale dell'ente e la categoria di appartenenza del dipendente. SEZIONE LAVORO 27 MAGGIO 2011, N. 11763 LAVORO LAVORO SUBORDINATO TRASFERIMENTO D'AZIENDA IN GENERE. Domanda del lavoratore di condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive e al risarcimento del danno da demansionamento Applicazione dell'art. 2112 cc Condizioni Allegazione del trasferimento d'azienda e della continuità del rapporto di lavoro Necessità Fattispecie. Nell'ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante nella gestione di un appalto, la domanda del lavoratore diretta ad ottenere il risarcimento del danno per demansionamento e al pagamento di differenze retributive è idonea ad introdurre la richiesta di applicazione dell'art. 2112 cc e la relativa causa petendi solamente se la parte, nel formulare la domanda, abbia allegato, a prescindere dall'esattezza giuridica delle espressioni utilizzate, gli elementi del trasferimento d'azienda in senso proprio o, comunque, vicende che comportino una continuità aziendale alla stregua della giurisprudenza comunitaria e la continuità del rapporto di lavoro, che costituisce la base della garanzia della salvaguardia della posizione del lavoratore. Nella specie, la società che era subentrata nella gestione del servizio di nettezza urbana del Comune di Gallipoli aveva proceduto all'assunzione di lavoratori già dipendenti del precedente gestore, i quali avevano lamentato la loro dequalificazione e la mancata conservazione di pregresse indennità, senza, tuttavia, dedurre in alcun modo la continuità giuridica del rapporto di lavoro la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2112 cc . L'art. 2112, cc, nel testo modificato dall'art. 47, legge 428/1990, che ha recepito la direttiva comunitaria 77/187/CE successivamente modificato dall'art. 1, d.lgs. 18/20001, in applicazione del canone dell'interpretazione adeguatrice della norma di diritto nazionale alla norma di diritto comunitario ed in considerazione dell'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee con le sentenze 20 novembre 2003, C 340-01, 25 gennaio 2001, C-172/99, 26 settembre 2000, C-175/99 e 14 settembre 2000, C-343/98, deve ritenersi applicabile anche nei casi in cui il trasferimento dell'azienda non derivi dall'esistenza di un contratto tra cedente e cessionario ma sia riconducibile ad un atto autoritativo della P.A., con conseguente diritto dei dipendenti dell'impresa cedente alla continuazione del rapporto di lavoro subordinato con l'impresa subentrante, purché si accerti l'esistenza di una cessione di elementi materiali significativi tra le due imprese Cassazione 21278/2010, nonché in senso conforme Cassazione 25235/2009. Secondo Cassazione 7517/2010 la disciplina posta dal secondo comma dell'art. 2112 cc, che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone al pari di quella prevista dal primo e terzo comma della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda, con la conseguenza che non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2560 cc che contempla, in generale la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori. Sul piano processuale Cassazione 23936/2007 ricorda che il trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda configura una successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti il che, sul piano processuale, determina, ai sensi dell'art. 111 Cpc, la prosecuzione del processo in corso tra le parti originarie, salvo il diritto del successore a titolo particolare di intervenire nel processo o la possibilità di chiamata in causa dello stesso, atteso che detto trasferimento non determina l'estinzione del cedente, che conserva, per espressa disposizione di legge, con l'interesse ad agire e la veste di sostituto processuale dell'acquirente, il potere di esercitare nel processo i diritti di quest'ultimo, fino a quanto l'avente causa non abbia esercitato il suo potere di intervento, e il potere di impugnazione, fino a quando tale potere non sia stato esercitato dallo stesso avente causa. SEZIONE LAVORO 26 MAGGIO 2011, N. 11672 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN GENERE. Assegno di invalidità civile Requisito reddituale Somma ricevuta a titolo di trattamento di fine rapporto Inclusione nel reddito Fondamento. In materia di prestazioni assistenziali, ove l'erogazione del beneficio nella specie, l'assegno di invalidità civile sia rapportato ad un limite di reddito, ai fini della determinazione di tale limite va computato anche il trattamento di fine rapporto, trattandosi di una prestazione unica ed infrazionabile spettante solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro e non trovando applicazione l'esclusione contemplata dall'art. 3, sesto comma, legge 335/1995, prevista solo ai fini dell'assegno sociale erogato dall'INPS agli ultrasessantacinquenni sprovvisti di redditi o titolari di redditi inferiori alla soglia di legge. In tema di prestazioni assistenziali si vedano Sezioni Unite 12796/2005 per le quali, salvo che non sia espressamente escluso da specifiche norme di legge, in ogni caso in cui l'erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, ai fini della determinazione di tale limite, devono essere considerati anche gli arretrati, nelle quote maturate per ciascun anno di competenza e non nel loro importo complessivo, poiché nei suddetti benefici assumono rilievo il grado di bisogno della persona protetta, garantito dall'art. 38 Cost., e la sua capacità contributiva, valevole in generale ai sensi dell'art. 53 Cost., con la conseguenza che al beneficiario può essere chiesto di concorrere alla spesa in presenza di un incremento di reddito che possa essere assunto ad indice sicuro di superamento stabile dei previsti limiti, il che non sarebbe assicurato dal cosiddetto criterio di cassa . Conseguentemente, nel caso di assegno sociale che ha sostituito la pensione sociale non rilevano gli arretrati, atteso che l'art. 3, sesto comma, della legge 335/1995, esclude espressamente dal computo dei limiti di reddito tutte le competenze arretrate soggette a tassazione separata. Con riferimento al diritto alla integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per Sezioni Unite 12797/2005, dalla determinazione dei limiti di reddito cui la legge subordina tale diritto sono esclusi per loro stessa natura gli arretrati corrisposti sulla base dello stesso titolo, atteso che l'art. 6 del Dl 463/1983, convertito con modificazioni nella legge 638/1983 già nella sua formulazione originaria, prima delle modifiche apportate con l'art. 4 del d.lgs. 503/1992 , escludendo dal calcolo l'importo della pensione da integrare non può non escludere anche l'importo della pensione integrata, che è una componente della prima.