RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE di Francesca Evangelista

di Francesca Evangelista SEZIONE LAVORO 27 MAGGIO 2011, N. 11767 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE. Dichiarazione di rinuncia a diritti con riserva sottoscritta dal lavoratore in occasione della corresponsione del T.F.R. - Nullità - Fondamento. Non è ravvisabile una volontà negoziale nella dichiarazione, sottoscritta dal lavoratore, ma predisposta dal datore di lavoro in occasione della corresponsione del trattamento di fine rapporto, di rinuncia a diritti, quando essa sia accompagnata dall'espressione con riserva , in quanto l'indeterminatezza del contenuto rende nulla la complessiva dichiarazione, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, secondo comma, cc. In argomento, per Cassazione 11536/2006, la quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, ad una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l'onere di impugnare nel termine di cui all'art. 2113 cc, alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde , che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi infatti, enunciazioni di tal genere sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti di per sé a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato. Per Cassazione 4822/2005 atteso che il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro, la rinuncia - mediante partecipazione alla deliberazione dell'assemblea e sottoscrizione del relativo verbale - effettuata dal socio lavoratore di una società cooperativa, allo stesso modo di quella effettuata dal lavoratore subordinato al quale è equiparato ex art. 24 della legge 196/1997, è radicalmente nulla ai sensi degli artt. 1418, secondo comma, e 1325 cc, per mancanza dell'oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del lavoratore e non essendo sufficiente l'accantonamento delle somme già effettuato. Secondo Cassazione 17476/2003 ai fini dell'interpretazione della comune volontà delle parti che abbiano sottoscritto un accordo conciliativo contenente la regolamentazione transattiva delle modalità di risoluzione consensuale di un rapporto lavorativo, non è consentito attribuire a tale volontà un significato ed una portata inconciliabili con i principi inderogabili dettati dalla normativa vigente al momento dell'accordo. In senso conforme di veda anche Cassazione 10218/2008 con riferimento ad accordo transattivo sottoscritto dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia all'eventuale risarcimento danni per qualsiasi titolo . SEZIONE LAVORO 26 MAGGIO 2011, N. 11573 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE. Lavoratori dello spettacolo - Assunzione a termine - Requisiti concorrenti della temporaneità e specificità - Necessità - Ulteriori condizioni - Inserimento dell'apporto lavorativo con vincolo di necessità diretta nello specifico spettacolo o programma - Necessità - Fattispecie relativa ad attività lavorativa svolta presso la Fondazione Teatro dell'Opera di Roma. In tema di assunzioni a termine di lavoratori dello spettacolo art. 1, secondo comma, lett. E , della legge 230/1962, come modificato dalla legge 266/1977 , non solo è necessario che ricorrano contestualmente i requisiti della temporaneità e della specificità, ma è indispensabile, altresì, che l'assunzione riguardi soggetti il cui apporto lavorativo si inserisca, con vincolo di necessità diretta, anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo o programma, sicché non può considerarsi sufficiente ad integrare l'ipotesi di legittimo ricorso al contratto a tempo determinato la mera qualifica tecnica od artistica del personale correlata alla produzione di spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, occorrendo che l'apporto del peculiare contributo professionale, tecnico o artistico del soggetto esterno sia necessario per il buon funzionamento dello spettacolo, in quanto non sostituibile con le prestazioni del personale di ruolo dell'azienda. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato la nullità dei contratti a termine e la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con congrua e logica motivazione in ordine allo svolgimento da parte del ricorrente di una attività lavorativa ordinaria, continuativa e riferita indifferentemente alle molteplici, e non omogenee, produzioni artistiche allestite dalla Fondazione Teatro dell'Opera di Roma . Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui alla massima in rassegna Cassazione 23686/2010 ha affermato che è ammissibile l'assunzione a termine di personale per una pluralità di spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, purché ricorrano i requisiti della specificità e della limitata estensione oraria dell'impegno richiesto per ciascun programma, al fine evidente di evitare che l'apposizione del termine divenga la forma normale di assunzione dei lavoratori quando, invece, l'assunzione sia correlata alla realizzazione di un unico programma - cioè di un singolo spettacolo, sia pure suddiviso in puntate - non è necessario il requisito della specificità, risultando la prestazione dedotta in contratto chiaramente determinata mediante l'indicazione, nello stesso contratto, del titolo del programma, avendo peraltro l'art. 23 della legge 56/1987 esteso l'ambito dei contratti a termine autorizzati , consentendo anche alla contrattazione collettiva nazionale o locale, con esclusione di quella aziendale di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro. Per Cassazione 17752/2005 , il prescritto requisito della specificità non ne implica la straordinarietà o la occasionalità, ma richiede che lo spettacolo o il programma, anche se diviso in più puntate, abbia una durata limitata nell'ambito del cosiddetto palinsesto, così che non contrasta con tale requisito la possibilità che sia riproposto in anni successivi, ed inoltre richiede che il contenuto del programma o spettacolo sia tale da rendere essenziale l'apporto di un peculiare contributo professionale, tecnico o artistico, non sostituibile con i dipendenti assunti in pianta stabile. Per Cassazione 24330/2009 in tema di assunzioni dei lavoratori dello spettacolo, il contratto di lavoro a tempo determinato costituisce un'ipotesi residuale rispetto alla regola del contratto di lavoro a tempo indeterminato, senza che le modifiche apportate dalla legge 266/1977 alla legge 230/1962, introducendo una mera estensione dei casi, abbiano determinato una modificazione dello schema originario dell'istituto, dovendosi ritenere che tale soluzione risponda ad un ragionevole equilibrio tra le esigenze di garanzia di stabilità del rapporto di lavoro e le esigenze, anche culturali, della produzione di spettacoli e programmi radiotelevisivi, perseguito dal legislatore dell'epoca alla luce delle condizioni economiche e sociali esistenti, che trova conferma anche nella successiva disciplina di cui all'articolo unico, comma 39, della legge 247/2007 che, nel dettare nuove norme in materia di contratto a termine, ha ribadito il principio per cui il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la regola. SEZIONE LAVORO 24 MAGGIO 2011, N. 11359 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE. Lavoratori stagionali - Diritto di preferenza nell'assunzione - Estensione a settori diversi da quello turistico - Esclusione - Fondamento. Il diritto di preferenza nelle assunzioni, disposto in favore dei lavoratori assunti a tempo determinato dall'art. 2 della legge 598/1979, si riferisce ai soli lavoratori stagionali del settore turistico e non di altre aziende, le quali, pur svolgendo attività che si incrementano nel periodo di afflusso turistico, non operano in detto settore, essendo ad essi preclusa l'applicazione analogica di tale disposizione, che ha natura eccezionale. Tra i precedenti conformi si veda Cassazione 3309/2006 per la quale il diritto di precedenza nelle assunzioni in favore dei lavoratori assunti a tempo determinato, non è previsto in via generale per tutte le assunzioni a termine e neppure con riferimento ad una categoria di contratti a termine muniti di alcuni profili comuni, bensì con riguardo ad ipotesi ben specificate,ed in particolare solo in relazione alle assunzioni avvenute ai sensi della lettera a dell'art. 1 della legge 230/1962 e di quelle previste dal Dl 876/1977 e dalla legge 598/1979, cioè per le così dette assunzioni per punte stagionali,le quali ultime due previsioni richiedono per la loro legittimazione l'intervento accertativo dell'Ispettorato provinciale del lavoro,sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Analogamente per Cassazione 11737/2010 i lavoratori che abbiano prestato attività a carattere stagionale con contratto a tempo determinato nella specie nel settore turistico , ai sensi dell'art. 23, comma secondo, della legge 56/1987 - la cui operatività è stata ripristinata, a seguito della dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi 9 e 10, del D.Lgs. 368/2001 v. Corte cost., sent. 44/2008 , fino all'entrata in vigore della legge 247/2007 - hanno diritto ove abbiano manifestato tale la volontà nel termine previsto ad essere preferiti nel caso in cui il datore di lavoro decida di procedere a nuove assunzioni. Pertanto, nel caso di assunzione di soggetti diversi, dall'inadempimento del datore di lavoro consegue, ai sensi dell'art. 1218 del cc, il diritto al risarcimento del danno, commisurato alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta al lavoratore ove fosse stato rispettato il diritto di prelazione, con onere a carico del datore di lavoro di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Per l'analogo diritto soggettivo di precedenza, previsto, in caso di nuove assunzioni, in favore dei lavoratori a tempo parziale si veda Cassazione 15312/2005.