La Cassazione ribadisce la prevalenza del domicilio digitale

A seguito dell’istituzione del domicilio digitale, le notificazioni indirizzate alla parte devono essere eseguite con preferenza presso esso, rispetto ad altre forme di domiciliazione previste dall’ordinamento.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8262/21, depositata il 24 marzo. Nell’ambito di una controversia sorta dall’opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad alcune lavorazioni industriali, è giunta dinanzi alla Suprema Corte la questione pregiudiziale relativa all’ inammissibilità del ricorso per tardività . Il Collegio ha colto l’occasione per ricordare che a seguito dell’introduzione del c.d. domicilio digitale art. 16- sexies d.l. n. 179/2012 , la notificazione dell’atto di appello deve essere eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, anche se non indicato negli atti dal difensore medesimo. È dunque nulla la notificazione effettuata presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere domicilio nel relativo Comune, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l’indirizzo PEC non sia accessibili per cause non imputabili al destinatario sul tema Cass.Civ. n. 1411/19 Cas.Civ. n. 14140/19 . Inoltre, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, è stata riconosciuta la validità della notificazione effettuata ai sensi dell’art. 82 r.d. n. 37/1934 presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la lite se il destinatario ha scelto di eleggervi il domicilio, anche in associazione a quello digitale Cas.Civ. n. 1982/20 . La giurisprudenza ha poi chiarito che, qualora la parte, pur avendo eletto domicilio ai sensi dell’art. 82 r.d. n. 37/1934 abbia indicato nei propri atti un indirizzo PEC , senza circoscrivere la portata di tale indicazione alle comunicazioni, sussiste l’obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della parte solo per via telematica Cas.Civ. n. 10355/20 . Ripercorsi così alcuni principi in tema notificazioni, la Corte sottolinea la prevalenza del domicilio digitale su ogni altra forma di domiciliazione prevista dalla legge, salvo che l’interessato non abbia espressamente dichiarato di voler eleggere domicilio presso la cancelleria. Nel caso di specie, nell’atto di appello proposto dalla ricorrente non risulta indicato alcun indirizzo PEC, ma solo l’elezione di domicilio presso lo studio del difensore. Non risultando indicata l’elezione di domicilio digitale in nessuno degli altri atti successivi, la Corte non può che dichiarare inammissibile il ricorso per tardività.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 16 settembre 2020 – 24 marzo 2021, n. 8262 Presidente Lombardo – Relatore Falaschi Fatti di causa e ragioni della decisione Il Tribunale di Nola, in rigetto dell’opposizione proposta dalla C.G. s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo intimato, per la somma di Euro 20.000,25, dalla Nappi Import - Export s.r.l. per le lavorazioni effettuate dalla medesima a beneficio della debitrice relativamente all’attività di sgusciatura delle nocciole, confermava il decreto sul presupposto che la società opponente non aveva contestato il quantum dovuto alla Nappi, nè aveva provato la propria domanda riconvenzionale avente ad oggetto il riconoscimento di un proprio controcredito da porre in compensazione con quello avanzato e dovuto all’opposta, che pertanto veniva respinta. In virtù di gravame interposto dalla C.G. s.r.l., la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 882/2018, dichiarava inammissibile l’appello ex art. 342 c.p.c Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, la C.G. s.r.l. propone ricorso per cassazione, fondato su unico articolato motivo. La Nappi Import - Export s.r.l. resiste con controricorso deducendo inammissibilità del ricorso per tardività dell’impugnazione ai sensi dell’art. 325 c.p.c. e ss e per essere generico l’unico motivo di censura. Ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5 , su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Atteso che è pregiudiziale l’accertamento dell’ammissibilità del ricorso sotto il profilo del tempo della proposizione dell’impugnazione, come del resto eccepito dalla stessa controricorrente. In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell’introduzione del cd. domicilio digitale corrispondente all’indirizzo di posta elettronica certificata che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, secondo le previsioni di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16-sexies, convertito con modificazioni in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in L. n. 114 del 2014 , questa Corte ha affermato, innanzitutto, la notificazione dell’atto di appello vada eseguita all’indirizzo p.e.c. del difensore costituito risultante dal Re.G.Ind.E., pur se esso non sia stato indicato negli atti dal difensore medesimo, sicché è nulla la notificazione che sia stata effettuata - ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario Cass. 8 giugno 2018 n. 14914 Cass. 23 maggio 2019 n. 14140 Cass. 18 gennaio 2019 n. 1411, non massimata . È stato al contempo ritenuto che, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, anche dopo l’introduzione del domicilio digitale resta valida la notificazione effettuata - ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 -presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, nel caso in cui il destinatario abbia scelto, eventualmente in associazione a quello digitale, di eleggervi il domicilio Cass. 29 gennaio 2020 n. 1982 . Si è inoltre affermato che qualora la parte, pur avendo eletto domicilio ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, abbia indicato nei propri atti un indirizzo di posta elettronica certificata, senza circoscrivere la portata di tale indicazione alle sole comunicazioni, sussiste l’obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica con conseguente inidoneità della notificazione della sentenza d’appello eseguita presso il domiciliatario, anziché presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, ai fini della decorrenza del teunine breve di impugnazione Cass. 1 giugno 2020 n. 10355 . I richiamati precedenti condividono il presupposto di fondo, rappresentato dalla prevalenza del cd. domicilio digitale su ogni altra forma di domiciliazione prevista dalla legge, a meno che l’interessato non abbia dichiarato espressamente di voler eleggere domicilio, oltreché presso il suo recapito digitale, anche presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario di fronte al quale penda la lite, ovvero nel caso in cui la notifica presso il domicilio digitale non sia stata in concreto possibile a causa dell’inaccessibilità dell’indirizzo di posta elettronica per causa imputabile al destinatario come, ad esempio, nel caso della cd. casella piena Cass.11 febbraio 2020 n. 3164 . Il Collegio condivide tale orientamento, al quale intende dare continuità. Va, dunque, ribadito che, a seguito dell’istituzione del cd. domicilio digitale , le notificazioni indirizzate alla parte che ne possegga uno, o che comunque ne indichi uno nell’ambito di un processo civile, devono essere eseguite con preferenza presso di esso. Nel caso di specie dall’atto di appello, proposto dalla odierna ricorrente, notificato nel gennaio 2014, non risulta indicato alcun recapito pec ma lo studio dello stesso difensore presso il quale viene eletto domicilio ai sensi dell’art. 82 cit., con la conseguenza che non si può elidere il principio, di rilevanza costituzionale inerente il diritto di difesa, del rispetto della scelta legittimamente effettuata dalla parte Cass. n. 2942 del 2019 . Nè del resto la ricorrente dichiara di avere eletto domicilio digitale in altro atto successivo all’appello, con la conseguenza che essendo stato il ricorso per cassazione proposto con notificazione del 25 marzo 2019, risulta trascorso il termine di 60 giorni a computarsi dalla data del 2 marzo 2018, come si evince dalla documentazione allegata al controricorso. Dovendosi in definitiva dichiarare inammissibile il ricorso, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.