Ricorso improcedibile se manca l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della sentenza impugnata

La Suprema Corte ha ribadito che, a fini della procedibilità del ricorso nel caso in cui la controparte sia rimasta solo intimata, il ricorrente deve depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogia entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio.

Sul tema è tornata la Cassazione con l’ordinanza n. 8097/21, depositata il 23 marzo. Nell’esaminare il ricorso di un cittadino straniero avverso il rigetto della richiesta di protezione internazionale da parte del Tribunale di Lecce, la Cassazione ha infatti sottolineato che, ai fini della verifica della tempestività del ricorso di legittimità , il ricorrente deve depositare il testo integrale della decisione comunicatagli a mezzo PEC dalla cancelleria. Laddove la controparte sia rimasta solo intimata, è inoltre necessario, a fini della procedibilità del ricorso, che il ricorrente depositi anche l’ asseverazione di conformità all’originale della copia analogia entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio. Nel caso di specie, il ricorso si rivela improcedibile proprio per la mancata osservanza di tale onere, non risultando depositata la decisione in copia analogica munita di asseverazione di conformità, comprensiva della comunicazione di cancelleria della data di deposito del provvedimento impugnato. Per questi motivi, il Collegio non può che dichiarare improcedibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 16 febbraio – 23 marzo 2021, n. 8097 Presidente Campanile – Relatore Terrusi Rilevato che S.J. ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Lecce che gli ha negato la protezione internazionale il Ministero dell’Interno non ha svolto difese il ricorrente ha depositato una memoria. Considerato che ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto al deposito della decisione comunicatagli a mezzo p.e.c. nel suo testo integrale a cura della cancelleria ai fini della procedibilità del ricorso, invece, nell’ipotesi in cui la controparte sia rimasta soltanto intimata, è necessario che il ricorrente depositi l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica entro l’udienza di discussione o l’adunanza in Camera di consiglio Cass. Sez. U. n. 8312-19 nel caso concreto il ricorso è improcedibile poiché il ricorrente ha dichiarato che il provvedimento del tribunale, depositato il 12 aprile 2019, era stato comunicato al procuratore in primo grado a mezzo PEC in data 2 maggio 2019 per contro, a fronte di ricorso notificato il 31 maggio 2019, non risulta depositata la decisione in copia analogica munita di asseverazione di conformità comprensiva della comunicazione di cancelleria nella data suddetta. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.