Procedibile il ricorso contro la sentenza la cui asseverazione autografa della relata di notifica sia stata depositata entro l’udienza

La mancata asseverazione autografa della relata di notifica telematica della sentenza impugnata determina l’improcedibilità del ricorso se vi sia disconoscimento da parte controricorrente, ovvero vi sia anche solo una parte intimata, salvo che il ricorrente depositi l’asseverazione entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio.

Con ordinanza n. 28302/20, la Corte di Cassazione ha preliminarmente affrontato il caso della mancata asseverazione autografa della relata di notifica telematica della sentenza impugnata, riaffermando quanto sancito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 8312/19. In particolare, è stato chiarito che tale mancanza determina l’improcedibilità del ricorso qualora vi sia disconoscimento da parte del controricorrente , ovvero vi sia anche solo una parte intimata, salvo che il ricorrente provveda a depositare l’asseverazione entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio. Nella fattispecie in esame, la Corte ha rilevato la presenza dell’asseverazione autografa dell’attestazione di conformità della sentenza impugnata e che il ricorso risulta notificato per via telematica, con relata asseverata in modo autografo, entro i 60 giorni dalla relativa pubblicazione . Pertanto, la Cassazione ha ritenuto superata la c.d. prova di resistenza e ha affermato la procedibilità del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 14 ottobre – 11 dicembre 2020, n. 28302 Presidente Vivaldi – Relatore De Stefano Fatto e diritto Rilevato che la Miriam, s.r.l., proponeva opposizione all’esecuzione immobiliare promossa nei suoi confronti da M.C. , nel corso della quale era intervenuta la Banca Regionale Europea s.p.a., deducendo la mancanza della dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo in forza del quale aveva agito il creditore procedente, e la conseguente nullità del pignoramento e dei successivi atti di esecuzione il Tribunale, per quanto ancora qui rileva, dopo la fase sommaria in cui era disattesa l’istanza di sospensione avanzata, rigettava l’opposizione osservando che il decreto ingiuntivo in parola era stato dichiarato provvisoriamente esecutivo, sicché la dichiarazione ex art. 647 c.p.c., non era necessaria come nella diversa ipotesi di ammissione al passivo fallimentare che presuppone la definitività del monito la Corte di appello, adita dal soccombente, dichiarava inammissibile il gravame per tardività, osservando che il ricorso introduttivo della fase di pieno merito in prime cure, era stato riqualificato ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., sicché l’impugnazione era soggetta al relativo regime, ed era stata proposta oltre il previsto termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza conclusiva del giudizio di primo grado, tenuto conto che, trattandosi di opposizione esecutiva, non doveva applicarsi la sospensione feriale dei termini processuali avverso questa decisione ricorre per cassazione la Miriam s.r.l., articolando tre motivi resiste con controricorso la UBI s.p.a., già Banca Regionale Europea, s.p.a. con ordinanza interlocutoria 23 gennaio 2019 era disposto nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite in ordine alle conseguenze del mancato deposito di asseverazione autografa della relata di notifica della sentenza impugnata in sede di legittimità precedentemente, parte ricorrente aveva depositato memoria illustrativa Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 702 bis e 616 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe erroneamente riqualificato quale ricorso per procedimento sommario di cognizione l’atto di riassunzione per il pieno merito dell’opposizione esecutiva, senza che ciò rispondesse ad alcuna richiesta e senza considerare l’incompatibilità tra il giudizio in questione e il rito in parola con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 327, 702 quater, 133 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la comunicazione via p.e.c. di Cancelleria non avrebbe comunque potuto determinare la decorrenza del termine c.d. breve per impugnare con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione della L. n. 742 del 1969, art. 3 e art. 92 ord. giud., poiché la Corte di appello avrebbe mancato di considerare che - l’eccezione di tardività dell’appello era stata sollevata da UBI e dall’aggiudicataria SGS s.r.l. la quale ultima, invece, era stata solo notiziata della lite non essendo destinataria passiva di alcuna domanda - con l’introduzione della fase di pieno merito erano state proposte anche le domande di tardività dell’intervento di UBI e sua sopravvenuta invalidità o inefficacia a seguito della nullità del pignoramento, nonché d’inefficacia dell’aggiudicazione a norma degli artt. 572 e 586 c.p.c., sicché il cumulo di domande escludeva l’applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali Rilevato che preliminarmente deve richiamarsi la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte con cui è stato chiarito che la mancata asseverazione autografa della relata di notifica telematica della sentenza impugnata determina l’improcedibilità del ricorso se vi sia disconoscimento da parte controricorrente, ovvero vi sia anche solo una parte intimata, salvo che il ricorrente depositi l’asseverazione entro l’udienza di discussione o l’adunanza in Camera di consiglio Cass., Sez. U., 25/03/2019, n. 8312 nel caso manca ancora l’asseverazione e vi è una parte rimasta intimata SGS deve però osservarsi che è presente l’asseverazione autografa dell’attestazione di conformità della sentenza impugnata, e il ricorso risulta notificato telematicamente con relata asseverata in modo autografo entro i 60 giorni dalla relativa pubblicazione, superando la prova c.d. di resistenza, sicché, a prescindere dalla relata, il ricorso può dirsi procedibile ciò posto, lo stesso ricorso deve comunque rigettarsi, secondo quello che si sta per osservare il primo motivo è infondato infatti a la qualificazione officiosa del ricorso in riassunzione ex art. 616 c.p.c., quale opposizione esecutiva proposta nelle forme e nel regime modale dell’art. 702 quater c.p.c., espressamente affermata dal giudice di prime cure, non si allega idoneamente essere stata oggetto di motivo di appello, con conseguente definitività della stessa b il regime di impugnazione va individuato in base alla qualificazione che il giudice a quo abbia dato all’azione proposta in giudizio e non in base al rito in tesi applicabile cfr., tra le altre, Cass., 11/01/2012, n. 171, Cass., 12/12/2019, n. 32489, Cass., 31/08/2020, n. 18053 c la tardività del gravame è in ogni caso questione di ordine pubblico processuale rilevabile d’ufficio, afferendo all’ammissibilità di quello il secondo motivo è parimenti infondato l’art. 133 c.p.c., comma 2, secondo periodo, è norma evidentemente generale rispetto alla speciale e non abrogata previsione dell’art. 702 quater c.p.c., comma 1, primo periodo il terzo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato in primo luogo la qualificazione data dal Tribunale imponeva comunque, come detto con riguardo al primo motivo, di seguire il regime d’impugnazione correlativo in secondo luogo, le ulteriori domande che la parte afferma di aver formulato, senza peraltro riportarle come imposto, a pena d’inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., n. 6, costituivano altrettante opposizioni esecutive non soggette alla sospensione feriale quanto al primo profilo, è opportuno ricordare che anche l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura,,per cui il ricorrente non è dispensato dall’onere di dettagliare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale precisazione dev’essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, a norma dell’art. 366 c.p.c., n. 6, sicché il ricorrente non può limitarsi a rinviare all’atto in parola o riportarne un segmento, ma deve riportarne il contenuto nella compiuta misura necessaria alla verifica cfr. Cass., 25/09/2019, n. 23834, Cass., 29/09/2017, n. 22880 va infine rimarcato che le questioni di mancata visualizzazione della comunicazione di Cancelleria in discussione e sua irritualità, formulate genericamente in memoria da parte ricorrente 4 giugno 2018 sono inammissibili, perché l’atto in parola ha funzione solamente illustrativa spese secondo soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 7.800,00, oltre a 200,00 Euro per esborsi, spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.