



PCT - giurisprudenza | 12 Novembre 2020
Costituzione in giudizio via PEC rifiutata per irregolarità fiscale: la parte può chiedere la rimessione in termini
di La Redazione
Posto che il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, da quel momento non residua alcuno spazio per il rifiuto di ricezione degli atti per irregolarità fiscale degli stessi, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, art. 285. Laddove la cancelleria rifiuti comunque il deposito, la parte potrà avanzare richiesta di rimessione in termini per non imputabile inosservanza del termine.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 25289/20; depositata l’11 novembre)








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