Ai fini del deposito telematico di un atto fa fede la data in cui è generata la ricevuta di consegna

In materia di datazione del deposito telematico di atti giudiziari, a nulla rileva la data della ricevuta dell’esito dei controlli automatici derivante dal server della cancelleria, importando a tal fine solo la data della generazione della ricevuta di consegna dell’atto, la quale è l’unica in grado di stabilire la data di deposito effettivo.

Così si esprime la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21931/20, depositata il 9 ottobre. La Commissione Territoriale rigettava l’istanza finalizzata al riconoscimento della protezione internazionale avanzata da un cittadino senegalese, il quale proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia. Anche il Giudice di primo grado rigettava la richiesta dell’interessato. A seguito di impugnazione, la Corte d’Appello di Venezia riteneva il gravame inammissibile per tardività , oltre al fatto che esso era stato proposto con atto di citazione, anziché con ricorso. Il cittadino senegalese propone, allora, ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 16- bis , comma 7, d.l. n. 179/2012. La Suprema Corte accoglie il ricorso, constatando che effettivamente l’appello era stato proposto mediante atto di citazione, ma esso era stato depositato contestualmente alla notifica tramite PEC . Dunque, tenendo conto del principio secondo cui il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC , ovvero la ricevuta di avvenuta consegna , da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, come disposto dall’art. 16- bis , comma 7, del d.l. n. 179/2012 , gli Ermellini accolgono il ricorso, cassano la decisione impugnata e rinviano la causa alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 30 giugno – 9 ottobre 2020, n. 21931 Presidente Travaglino – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. D.A. , cittadino senegalese, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4 a in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss. b in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 c in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 nel testo applicabile ratione temporis . 2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese dopo essere stato rapito, otto anni fa, dai ribelli del movimento per l’indipendenza del omissis , e costretto in un campo di addestramento per essere forzatamente arruolato come combattente. 3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza. Avverso tale provvedimento D.A. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia, che la rigettò con ordinanza 27.3.2016. Tale ordinanza venne appellata dal soccombente, ma la Corte d’appello di Venezia con sentenza 30.9.2019 ritenne l’appello inammissibile per tardività. La corte d’appello osservò che l’ordinanza di primo grado era stata pronunciata il 27 marzo 2018 e notificata, a cura della cancelleria, il 6 giugno 2018. Dal 6 giugno 2018 decorrevano pertanto i 30 giorni prescritti dalla legge per la proposizione del gravame. L’appello, tuttavia, era stato proposto con atto di citazione notificato il 6 luglio 2018 ed iscritto a ruolo il 9 luglio 2018. L’appello, invece, si sarebbe dovuto proporre con ricorso, da depositare entro il 6 giugno 2018. 4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da D.A. con ricorso fondato su un motivo. Il Ministero dell’Interno non si è difeso. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7. Espone essere vero che l’appello venne proposto con citazione invece che con ricorso, ma aggiunge che l’atto di citazione venne depositato contestualmente alla notifica, e dunque il 6 luglio 2018 alle 19 23, tramite posta elettronica certificata PEC . Aggiunge richiamando il decisum di Cass. 17328/19 che in materia di datazione del deposito telematico di un atto giudiziario, la data della generazione della ricevuta di consegna è l’unica idonea a stabilire la data di effettivo deposito di un atto, a nulla rilevando che la ricevuta dell’esito dei controlli automatici proveniente dal server della cancelleria possa essere successiva. 1.1. Il ricorso è manifestamente fondato, alla luce dei principi già stabiliti da questa Corte, secondo cui il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7 conv., con modif., in L. n. 221 del 2012 , inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2 e modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 51, comma 2, lett. a e b , conv., con modif., in L. n. 114 del 2014 Sez. 1 -, Ordinanza n. 17328 del 27/06/2019, Rv. 654644 - 01 nello stesso senso, Sez. 1 -, Ordinanza n. 28982 del 08/11/2019, Rv. 655632 - 01 . P.Q.M. - accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.