Niente disconoscimento degli estratti di ruolo in assenza di contestazione circa la conformità all’originale

Il giudice non ha il potere di disconoscere l’efficacia probatoria degli estratti del ruolo su supporto analogico di documento informatico quando essi siano conformi alle regole tecniche vigenti ed il curatore non ne abbia contestato la conformità all’originale.

Così si esprime la Suprema Corte con l’ordinanza n. 21729/20, depositata l’8 ottobre. Il Tribunale di Bari rigettava l’ opposizione proposta ai sensi dell’art. 98 l. fall. da Equitalia, al fine di ottenere l’ammissione allo stato passivo di una società per via di alcuni crediti iscritti nei ruoli formati e resi esecutivi ex art. 12, d.P.R. n. 602/1973, in quanto risultava assente la sottoscrizione dell’asseverazione della conformità al ruolo degli estratti del ruolo stesso prodotti dalla concessionaria. Equitalia propone ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 5, d.l. n. 669/1996, in quanto la norma attribuirebbe al concessionario solo il potere di asseverare la provenienza dell’atto dall’ente impositore, senza prevedere anche la sua sottoscrizione. La Suprema Corte accoglie il ricorso, rilevando che al caso di specie non può essere riferita la norma oggetto del ricorso, bensì l’art. 23, d.lgs. n. 82/2005, il quale al comma 2 sancisce che le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico , conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale, se la loro conformità non è espressamente disconosciuta , restando comunque fermo l’obbligo di conservazione dell’originale informatico. Ciò posto, la Corte osserva come nel caso concreto non risulti che il curatore abbia contestato la conformità all’originale, essendo dunque precluso al Giudice di disconoscere l’efficacia probatoria degli estratti del ruolo, considerando che si tratta di copie parziali su un supporto analogico di documento informatico formate nel rispetto delle disposizioni concernenti la trasmissione dei dati dall’ente creditore al concessionario della riscossione. Per questo motivo, gli Ermellini cassano il decreto impugnato e rinviano gli atti al Tribunale di Bari.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 22 luglio – 8 ottobre 2020, n. 21729 Presidente Cristiano – Relatore Caradonna Rilevato che 1. Il Tribunale di Bari, con decreto del 21.5.2015, ha rigettato l’opposizione L. Fall., ex art. 98, proposta da Equitalia Sud s.p.a. per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento omissis S.a.s. della somma di Euro 2.698.179,26, per crediti iscritti nei ruoli formati e resi esecutivi a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, in ragione della mancanza di sottoscrizione dell’asseverazione richiesta dal D.L. n. 669 del 1996, art. 5, comma 5 - della conformità al ruolo degli estratti del ruolo medesimo prodotti dalla concessionaria. Equitalia Sud S.p.a. ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Fallimento di omissis S.a.s. non ha svolto difese. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo Equitalia Sud S.p.a. lamenta la violazione del D.L. n. 669 del 1996, art. 5, comma 5, rilevando che la norma in questione non attribuisce al concessionario il potere di asseverare la conformità dell’estratto di ruolo al ruolo, ma solo quello di asseverare la provenienza dell’atto dall’ente impositore, e non richiede che detta asseverazione sia sottoscritta. Il motivo è fondato, anche se per ragioni di diritto diverse da quelle dedotte dalla ricorrente. Come già ripetutamente affermato da questa Corte Cass. nn. 31190/2017, 16603/2018, 16112/2019 il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 5, comma 5, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, il quale prevede che sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi i certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza , non è riferibile agli estratti dei ruoli, che sono formati dallo stesso concessionario sulla base del documento informatico consegnatogli il Tribunale ha pertanto erroneamente ritenuto applicabile tale norma al caso di specie. Il riferimento normativo appropriato è invece rappresentato dal D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, nel testo, in vigore dal 25 gennaio 2011, sostituito dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 16, comma 1, il quale, al comma 2, stabilisce che le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale, se la loro conformità non è espressamente disconosciuta , aggiungendo che resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico . Nella specie, non risultando che il curatore ne avesse contestato la conformità all’originale, era dunque precluso al Tribunale di disconoscere l’efficacia probatoria degli estratti del ruolo prodotti dalla ricorrente, trattandosi di copie parziali su supporto analogico di un documento informatico, formate nell’osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall’ente creditore al concessionario della riscossione, ed aventi quindi il medesimo valore del ruolo. All’accoglimento del motivo consegue la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Bari, in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità. Restano assorbiti gli ulteriori due motivi di ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.