Sul perfezionamento e la tempestività del deposito telematico dell’atto processuale

La Corte di Cassazione ha ribadito che il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Inoltre, ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, il deposito è tempestivamente effettuato anche quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza.

Proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace che accoglieva l’ opposizione al verbale di accertamento della violazione del codice della strada e lo annullava, il Tribunale dichiarava l’ appello inammissibile a causa della sua ritenuta tardività . In particolare, considerato che il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada è soggetto al rito del lavoro e che l’appellante aveva introdotto l’appello con atto di citazione, il deposito dell’atto, con conseguente iscrizione a ruolo, sarebbe dovuto avvenire entro il 22 novembre 2020, quale termine stabilito dall’art. 327 c.p.c., a nulla rilevando che entro tale termine l’atto di appello fosse stato regolarmente notificato alla controparte. Ebbene, con ordinanza n. 19335/20, depositata il 17 settembre, la Corte di Cassazione ha ritenuto erronea la decisione del Tribunale e, in accoglimento del ricorso proposto dalla ricorrente, ha ribadito che il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC , ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal d.l. n. 179 del 2012, art. 16- bis , comma 7, conv., con modif., in l. n. 221 del 2012 , inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2 , e modificato dal d.l. n. 90 del 2014, art. 51, comma 2, lett. a e b , conv., con modif., in l. n. 114 del 2014 , il quale ha anche aggiunto che, ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza . Ne è conseguito che, essendosi il deposito dell’atto di citazione perfezionato il 20 novembre 2015, così come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica, il Tribunale avrebbe dovuto considerare l’atto tempestivo.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 8 novembre 2019 – 17 settembre 2020, n. 19335 Presidente Lombardo – Relatore Marcheis Premesso che 1. Con ricorso al Giudice di pace di Roma N.V. proponeva opposizione al verbale di accertamento di violazione n. omissis . Il Giudice di pace, con sentenza n. 54935/2013, accoglieva l’opposizione e annullava il verbale impugnato, disponendo la compensazione delle spese di lite. 2. Contro la sentenza proponeva appello N.V. , limitatamente al capo relativo alla disposta compensazione delle spese di lite. Il Tribunale di Roma - con sentenza 4 aprile 2016, n. 6961 dichiarava l’appello inammissibile a causa della sua ritenuta tardività essendo il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada soggetto al rito del lavoro ed avendo N. introdotto l’appello con atto di citazione, il deposito dell’atto, con conseguente iscrizione a ruolo, sarebbe dovuto avvenire entro il 22 novembre 2015, ossia entro il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., a nulla rilevando che entro tale termine l’atto di appello fosse stato regolarmente notificato alla controparte. 3. Contro la sentenza ricorre per cassazione N.V. . L’intimato Comune di Roma Capitale non ha proposto difese. Considerato che I. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui si contesta violazione e falsa applicazione della L. n. 228 del 2012, art. 16-bis e del D.M. n. 44 del 2011, art. 13 . Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l’iscrizione a ruolo dell’appello fosse avvenuta in data 25 novembre 2015, quando invece l’appello era stato iscritto a ruolo mediante posta elettronica certificata in data 20 novembre 2015, ovvero due giorni prima della scadenza del termine semestrale 22 novembre 2015 la data considerata dal Tribunale, il 25 novembre 2015, era invece relativa alla sola accettazione materiale del deposito da parte della cancelleria, deposito già perfezionatosi in data 20 novembre mediante la generazione dei messaggi di accettazione, consegna ed esito favorevole dei controlli effettuati dal gestore della posta elettronica certificata. Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7, conv., con modif., in L. n. 221 del 2012 , inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2 , e modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 51, comma 2, lett. a e b , conv., con modif., in L. n. 114 del 2014 , il quale ha anche aggiunto che, ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza . Pertanto, essendosi il deposito dell’atto di citazione - come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata - perfezionato il 20 novembre 2015 l’atto doveva essere considerato tempestivo. II. Il ricorso va quindi accolto, il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa rinviata per lo svolgimento del giudizio d’appello il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rimette la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, che deciderà in persona di diverso magistrato.