Coronavirus e novità in tema di processo telematico

È stato pubblicato nella G.U. n. 60 dell’8 marzo 2020 il decreto-legge che introduce misure urgenti in tema di giustizia, a seguito dell’epidemia di COVID-19. Ecco le previsioni in tema di processo telematico.

Ha trovato pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 60 dell’8 marzo 2020 il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 che prevede misure urgenti in tema di giustizia, a seguito dell’epidemia di COVID-19. Nel decreto sono contenute anche disposizioni in tema di processo telematico. Deposito telematico obbligatorio anche per gli atti introduttivi. L’art. 2, comma 6, prevede che fino al 31 maggio 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'art. 16-bis, comma 1-bis, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Pertanto, fino al 31 maggio 2020 presso Tribunali e Corti di Appello sarà obbligatorio il depositato telematico anche degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio. Pagamento Telematico del contributo unificato e dei diritti di copia obbligatorio. Infatti, sempre ai sensi dell’art. 2, comma 6, è previsto che il pagamento del contributo unificato di cui all’art. 14 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’art. 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. I predetti pagamenti potranno già essere effettuati mediante le infrastrutture tecnologiche già disponibili sul Portale dei Servizi Telematici per il settore civile e sul Portale della Giustizia Tributaria. Svolgimento delle udienze mediante lo scambio di note difensive a mezzo PCT o in videoconferenza. Sempre l’art. 2 lettere h prevede lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, a cui seguirà la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. In sostanza, si potrà prevedere l’eliminazione dell’udienza mediante lo scambio di note difensive a mezzo PCT. Le modalità applicative di quest’ultima misura saranno tuttavia soggette alle decisioni dei capi degli Uffici Giudiziari. I capi degli Uffici Giudiziari potranno inoltre dare attuazione a quanto previsto alla lettera f ovvero prevedere lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice da atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale. Fonte ilprocessotelematico.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus