Deposito telematico di atti giudiziari: una fattispecie a formazione progressiva

Ripercorrendo i passaggi che portano alla conclusione del procedimento di deposito telematico di un atto giudiziario, la Suprema Corte ribadisce che il deposito si intende perfezionato nel momento in cui viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

Così l’ordinanza numero 28982/19, depositata l’8 novembre. La vicenda. La Corte d’Appello de L’Aquila dichiarava inammissibile per tardività l’appello proposto avverso l’ordinanza con cui il Tribunale aveva negato la protezione internazionale ed umanitaria richiesta dall’appellante, il quale ricorrere dunque dinanzi alla Suprema Corte. Procedimento notificatorio. Il ricorrente sostiene la tempestività del ricorso il cui deposito era stato operato con modalità telematica, con la conseguenza che il deposito stesso doveva intendersi avvenuto nel momento in cui era stata generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia e, dunque, l’ultimo giorno ultimo. La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di precisare che il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona nel momento in cui viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia come previsto dall’articolo 16-bis, comma 7, d.l. numero 179/2012, conv. in l. numero 221/2012. Il legislatore, con le modifiche di cui al d.l. numero 90/2014 conv. in l. numero 114/2014 ha poi precisato che, ferma l’applicabilità dell’articolo 155, commi 4 e 5, c.p.c. il deposito è tempestivamente effettuato quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza. Il Collegio ricorda che «il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT genera quattro distinte PEC di ricevuta», dove la prima, la “Ricevuta di accettazione”, attesta appunto che l’invio è stato accettato dal sistema per l’inoltro al destinatario, la seconda “Ricevuta di consegna” attesta che l’invio è avvenuto con consegna nella casella di posta del destinatario e dimostra la tempestività del deposito, che si considera perfezionato proprio in quel momento, con effetto anticipato e provvisorio rispetto all’ultima PEC e subordinatamente al buon esito dell’intero procedimento di deposito. La terza PEC attesta l’esito dei controlli automatici del deposito sull’indirizzo del mittente che deve essere censito in ReGIndE , sulla formazione del messaggio in aderenza alle specifiche e sulla dimensione dello stesso che non deve eccedere il limite massimo di 30 MB . Infine, con la quarta PEC viene attestato l’esito del controllo manuale del Cancelliere con accettazione o meno del deposito. Tale passaggio, con il caricamento del file sul fascicolo telematico e la visibilità dell’atto alle controparti, consolida l’effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC. Il deposito telematico costituisce in definitiva, come precisa la pronuncia, una «fattispecie a formazione progressiva», nella quale il deposito del ricorso deve comunque intendersi avvenuto nel momento della generazione della ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero. In conclusione, il ricorso viene accolto dalla Suprema Corte che cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 23 settembre – 8 novembre 2019, numero 28982 Presidente Giancola – Relatore Scalia Fatti di causa 1. La Corte di appello dell’Aquila con la sentenza in epigrafe indicata ha dichiarato l’inammissibilità per tardività dell’appello di O.B. avverso l’ordinanza del locale Tribunale di diniego della protezione internazionale ed umanitaria. Il ricorso introduttivo proposto ex articolo 702-bis c.p.c. era stato depositato il 21.6.2016 ovverosia il trentunesimo giorno dalla comunicazione dell’ordinanza impugnata intervenuta il 21.5.2016 e, pertanto, tardivamente rispetto al termine di trenta giorni previsto dall’articolo 702-quater c.p.c., che, scaduto di domenica 19.6.2016, era stato prorogato al lunedì successivo, il 20.6.2016. Ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza O.B. con unico motivo. La difesa erariale ha depositato controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il proposto motivo si fa valere la violazione del D.L. numero 179 del 2012, articolo 16-bis, comma 7, conv. con modif. dalla L. numero 221 del 2012, introdotto dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 19, e il D.M. numero 44 del 2011, articolo 13, in relazione all’articolo 360 c.p.c., numero 3. Il deposito del ricorso operato con modalità telematica per la previsione di cui all’articolo 16, comma 7, D.L. cit. doveva intendersi avvenuto nel momento in cui era stata generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata dal Ministero di giustizia e quindi il 20.6.2016 con conseguente sua tempestività, in via anticipata e provvisoria nella proficua conclusione dell’intero procedimento di notifica segnato dalla ricezione della quarta ed ultima pec di ricevuta. Il Ministero resiste nel controricorso deducendo l’inammissibilità dell’avverso mezzo sostenuta da ragioni di merito. 2. Il ricorso è fondato ed in accoglimento del proposto motivo la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello dell’Aquila, in diversa composizione, chiamata a nuovo giudizio nella tempestività del proposto appello, in applicazione dei principi di seguito indicati. 3. Come da questa Corte di legittimità rilevato, il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal D.L. numero 179 del 2012, articolo 16 bis, comma 7, conv., con modif., in L. numero 221 del 2012 , inserito dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 19, numero 2 , e modificato dal D.L. numero 90 del 2014, articolo 51, comma 2, lett. a e b , conv., con modif., in L. numero 114 del 2014 , il quale ha anche aggiunto che, ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 155 c.p.c., commi 4 e 5, il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dal D.M. numero 44 del 2011, articolo 13, comma 3, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo. Cass. numero 17328 del 27/06/2019 . Il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT genera invero quattro distinte PEC di ricevuta, in cui la prima, la Ricevuta di accettazione , attesta che l’invio è stato, appunto, accettato dal sistema per l’inoltro all’ufficio destinatario. La seconda, invece, la cd. Ricevuta di consegna , attesta che l’invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell’ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito che si considera perfezionato in tale momento D.L. 18 ottobre 2012, numero 179, articolo 16-bis, comma 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, numero 221 , introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 19, Legge di stabilità 2013 D.M. numero 44 del 2011, articolo 13 , il tutto con effetto anticipato e provvisorio rispetto all’ultima PEC, cioè subordinatamente al buon fine dell’intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva. Le successive PEC, la terza e la quarta, attestano, rispettivamente, la terza l’esito controlli automatici del deposito, sull’indirizzo del mittente, che deve essere censito in ReGIndE il formato del messaggio, che deve essere aderente alle specifiche la dimensione del messaggio, che non deve eccedere quella massima consentita 30 MB . La quarta PEC attesta poi l’esito del controllo manuale del Cancelliere, ovvero se il deposito è stato accettato o meno dalla Cancelleria. Con tale accettazione, e solo a seguito di essa, si consolida l’effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti. Poiché il deposito del ricorso operato con modalità telematica per la previsione di cui all’articolo 16, comma 7, D.L. cit. deve intendersi avvenuto nel momento in cui è stata generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata dal Ministero di giustizia e quindi il 20.6.2016, l’appello va ritenuto tempestivo. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello dell’Aquila, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.