Sbaglia indirizzo e-mail: valida comunque la notifica se il destinatario è lo stesso

Il mero errore nell’individuazione dell’indirizzo del destinatario, qualora l’atto da notificarsi lo abbia comunque raggiunto, non costituisce un’ipotesi di inesistenza della notifica.

Questo l’oggetto dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 26430/19, depositata il 17 ottobre. Il fatto. La Corte d’Appello di Milano accoglieva l’eccezione formulata dal Ministero dell’Interno e dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’attuale ricorrente in quanto tardivo, avendo ritenuto la sua richiesta di rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c. non accoglibile per via della decadenza in cui era incorso. Contro tale pronuncia, lo stesso propone ricorso per cassazione, deducendo di aver proposto gravame contro l’ordinanza del Tribunale inviandolo all’indirizzo e-mail dell’Avvocatura dello Stato. Tuttavia, poiché non era stata generata alcuna ricevuta di avvenuta consegna, il difensore del ricorrente provvedeva ad un nuovo invio dell’atto di citazione presso un altro indirizzo di posta elettronica nello specifico, l’indirizzo PEC della stessa Avvocatura , formulando in via preliminare l’istanza di rimessione in termini. Per tali fatti, la Corte d’Appello aveva ritenuto irrituale la notifica, nonostante essa fosse stata effettuata ad un indirizzo appartenente comunque all’Avvocatura dello Stato ma destinato alle comunicazioni ordinarie, e non alla notifica degli atti giudiziari. Rimessione in termini. La Corte di Cassazione dichiara fondato il ricorso, osservando come la notifica iniziale, nonostante fosse avvenuta sottoforma di comunicazione” anziché di notificazione”, doveva comunque ritenersi riferibile al soggetto destinatario, il quale si era anche costituito nel giudizio di secondo grado, non integrando tale caso un’ipotesi di notifica inesistente. A tal proposito, infatti, gli Ermellini affermano che il mero errore nella individuazione dell’indirizzo del destinatario ove l’atto da notificarsi abbia comunque raggiunto il primo, persona fisica o giuridica, non è causa di inesistenza dell’incombente e come tale legittima il notificante ad essere rimesso in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., ove medio tempore l’effetto non sia stato altrimenti raggiunto . Per questo motivo, avendo il difensore del ricorrente errato solamente il settore a cui inviare la notifica essendo essa pervenuta tra le comunicazioni ordinarie dell’Avvocatura dello Stato anziché tra le notifiche degli atti giudiziari della medesima , la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia gli atti alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 12 luglio – 17 ottobre 2019, n. 26430 Presidente Di Virgilio – Relatore Scalia Fatti di causa 1. Y.K. , cittadino della Costa d’Avorio, ricorre in cassazione con unico motivo avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Milano, in accoglimento della relativa eccezione del Ministero dell’Interno, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per tardività perché proposto oltre i termini di cui all’art. 702-quater c.p.c., ritenuta la non accoglibilità della richiesta di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., imputando alla parte la decadenza in cui era incorsa. 2. L’amministrazione intimata non ha articolato difese. Ragioni della decisione 1. Con il proposto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 111 Cost., art. 153 c.p.c., comma 2, e art. 325 c.p.c., e dell’art. 702-quater c.p.c Il ricorrente deduce di aver proposto gravame avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano del 27.5.2016 inviandolo all’indirizzo e-mail milano at avvocaturastato.it e che il sistema informatico inviava all’indirizzo del mittente, omissis , e-mail di avvenuta consegna. Poiché non si era generata la ricevuta di avvenuta consegna ancora in data 29 giugno 2016, a quel momento il legale del ricorrente provvedeva ad un nuovo invio dell’atto di citazione al diverso indirizzo milano at mailcert.avvocaturastato.it, atto all’interno della quale formulava, in via preliminare, istanza di rimessione in termini. Il ricorrente, come esposto nella stessa impugnata sentenza, aveva inviato una prima volta l’atto di gravame ad un indirizzo dell’Avvocatura di Stato destinato alle comunicazioni ordinarie. La Corte di merito nonostante la tempestività dell’inoltro, avvenuto il 27.6.2019, la correttezza del destinatario dell’atto di appello, l’Avvocatura dello Stato, e la ricezione dell’atto di appello da parte dell’Avvocatura, come attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna al destinatario, aveva ritenuto la irritualità della notifica, in tal modo disattendo i principi di cui a Cass. n. 7826/2016 che aveva stabilito che per il notificante la notifica si perfeziona con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Sarebbe rimasta distinta all’indicato fine invece la consegna al destinatario, come già affermato da Corte Cost. n. 477/2002, non incidendo sulla prima l’erroneità dell’indirizzo, con cui si era comunque raggiunto, nella specie, il destinatario ovverosia l’Avvocatura generale dello Stato. Il ricorrente avrebbe dovuto essere rimesso in termini anche in ragione della portata generale dell’istituto ex art. 153 c.p.c. come da L. n. 69 del 2009. In ogni caso il legale del ricorrente non avrebbe utilizzato un indirizzo errato atteso che la comunicazione era comunque arrivata all’Avvocatura dello Stato sia pure nella forma della comunicazione e non della notificazione . L’errore del legale avrebbe in ogni caso dovuto qualificarsi come ipotesi di caso fortuito ai danni del ricorrente, non prevedibile e soverchiabile da questi che si era affidato ad un legale, e tanto avrebbe dovuto apprezzarsi in una ipotesi in cui a farsi valere era un diritto inviolabile dello straniero. 2. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata per le ragioni di seguito indicate. L’iniziale notifica avvenuta in data 27.6.2016 all’indirizzo milano at avvocaturastato.it, in quanto e comunque riferibile al soggetto destinatario, peraltro costituitosi nel giudizio di appello, non integra una ipotesi di inesistenza della notifica stessa e come tale introduce la parte alla rimessione in termini. Il mero errore nella individuazione dell’indirizzo del destinatario ove l’atto da notificarsi abbia comunque raggiunto il primo, persona fisica o giuridica, non è causa di inesistenza dell’incombente e come tale legittima il notificante ad essere rimesso in termini ex art. 153 c.p.c., comma 2, ove medio tempore l’effetto non sia stato altrimenti raggiunto. Nella specie a fronte dell’indirizzo di posta elettronica -esistente e comunque riconducibile all’Avvocatura generale dello Stato, anche se con riferimento al diverso settore delle comunicazioni ordinarie e non della notifica degli atti giudiziari -raggiunto dalla prima notifica, quella del 27.6.2106, la Corte di appello in violazione dell’indicato principio ha erroneamente dichiarato inammissibile il gravame per sua intempestività, ritenendo l’errore nella notifica tale da spezzare ogni relazione tra soggetto destinatario dell’incombente e soggetto effettivamente raggiunto e quindi nell’apprezzata inesistenza della notifica medesima. 3. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano dinanzi alla quale, in seguito a riassunzione, il giudizio proseguirà per il merito. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia dinanzi alla Corte di appello di Milano per il giudizio.