Il perfezionamento della notifica telematica alla luce del recente arresto della Consulta

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 75/2019, ha recentemente dichiarato incostituzionale l’art. 16-septies l. n. 221/2012 laddove prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della ricevuta .

L’eliminazione della norma con effetto ex tunc non la rende più applicabile ai casi di specie, anche laddove questi siano sorti in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione dei giudici di merito. Lo ha affermato la Suprema Corte con sentenza n. 25227/19 depositata il 9 ottobre. Il caso. La ricorrente impugna la sentenza della Corte d’Appello che ha dichiarato inammissibile per tardività il gravame da lei proposto, lamentando la mancata analisi della previsione normativa di cui agli artt. 16- speties l. n. 221/2012 e 147 c.p.c., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 cost., alla luce del principio di scissione del termine di perfezionamento della notifica tra notificante e destinatario. Le recenti parole della Consulta. Nel ritenere il ricorso fondato, i Giudici di legittimità affermano immediatamente l’applicabilità al caso in esame della recente pronuncia n. 75/2019 della Corte Costituzionale, con cui è stato superato il contrario orientamento sul punto della Corte di Cassazione. In particolate, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16- septies l. n. 221/2012 nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della ricevuta . Tale pronuncia, prosegue il Collegio, ha eliminato la norma dichiarata incostituzionale con effetto ex tunc , pertanto, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, la notificazione, per il notificante, si deve considerare perfezionata al momento stesso di generazione della ricevuta di accettazione. E ciò in quanto non è più applicabile la norma sopra citata, anche se la fattispecie è sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione. Per tali motivi, la Cassazione accoglie il ricorso e cassa con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione. Sez. VI Civile – 1, ordinanza 25 giugno – 9 ottobre 2019, n. 25227 Presidente Di Virgilio – Relatore Terrusi Rilevato che A.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile per tardività il suo gravame contro la decisione del tribunale della stessa città, che aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale denunzia la violazione o falsa applicazione della L. n. 221 del 2012, art. 16-septies e art. 147 c.p.c., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., per mancata analisi del dettato normativo alla luce del principio di scissione del termine di perfezionamento della notifica tra notificante e destinatario il ministero dell’Interno non ha svolto difese. Considerato che il ricorso è manifestamente fondato dovendosi fare applicazione della sopravvenuta sentenza n. 75 del 2019 della Corte costituzionale con tale sentenza è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-septies, convertito con modificazioni, in L. n. 221 del 2012, inserito dal D.L. n. 90 del 2014, art. 45-bis, comma 2, lett. b , convertito con modificazioni in L. n. 114 del 2014, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta la decisione supera il contrario orientamento di questa Corte al quale si era attenuta la proposta di decisione, e in considerazione di tanto è da osservare che i risulta dalla impugnata sentenza che il provvedimento del tribunale era stato comunicato via pec dalla cancelleria in data 18-42017 ii l’appello era stato notificato a mezzo pec in data 18-5-2017 a ore 21,13 iii la corte d’appello ha considerato che la notificazione dell’atto contenente il gravame si era perfezionata il di successivo, 19-52017, a ore 7 iv viceversa la richiamata decisione di illegittimità costituzionale postula che la notificazione, per il notificante, si debba considerare perfezionata nel momento stesso di generazione della ricevuta di accettazione, e dunque nella specie il 18-5-2017, alle ore 21,13 v ne consegue che il gravame era in effetti tempestivo vi invero le pronunce di accoglimento, pronunciate dalla Corte costituzionale, eliminano la norma dichiarata incostituzionale con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione vii l’illegittimità costituzionale, cioè, ha come presupposto l’invalidità originaria della norma di legge, sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale, per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando solo il principio - qui non rilevante - che gli effetti dell’incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo l’impugnata sentenza va quindi cassata segue il rinvio alla medesima corte d’appello di Bologna, la quale, in diversa composizione, farà applicazione dei citati principi e deciderà il gravame nel merito, provvedendo anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Bologna.