La comunicazione comprensiva del testo dell’ordinanza di inammissibilità ai sensi dell’articolo 348-bis c.p.c. trasmessa mediante PEC è idonea a consentire al difensore della parte di avere piena conoscenza della natura del provvedimento adottato e, dunque, del regime di impugnazione.
Questo il contenuto dell’ordinanza della Suprema Corte numero 24853/19, depositata il 4 ottobre. Il fatto. Il Tribunale di Milano accoglieva le domande della società attrice volte alla condanna dei convenuti al pagamento di determinate somme di denaro a titolo di provvigione per la compravendita di un immobile. A seguito di impugnazione, la Corte d’Appello respingeva i gravami dei convenuti, dichiarandoli inammissibili. Uno dei due, quindi, propone ricorso per cassazione avverso la suddetta decisione. Comunicazione via PEC. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso perché tardivamente proposto. Gli Ermellini osservano che, in base all’articolo 348-ter, comma 3, c.p.c., infatti, il termine “breve” di 60 giorni ai fini della proposizione del ricorso per cassazione contro la pronuncia di primo grado decorre dalla comunicazione/notificazione dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello. Tale comunicazione ex articolo 340-bis c.p.c., è idonea a far decorrere il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso per cassazione secondo la norma citata «solo quando permetta alla parte destinataria di conoscere la natura del provvedimento adottato, implicante lo speciale regime d’impugnazione previsto». Ciò affermato, la Corte rileva che nel caso di specie la declaratoria di inammissibilità ex articolo 348-bis c.p.c. all’esito del giudizio di appello è stata comunicata al difensore dell’attuale ricorrente mediante Posta Elettronica Certificata, recando il riferimento al nominativo del consigliere relatore, al numero di iscrizione nel ruolo generale del procedimento di fronte alla Corte d’Appello e al testo dell’ordinanza nonché alla sua natura. In tale contesto, la Corte evidenzia che se da una parte la comunicazione comprensiva del testo dell’ordinanza di inammissibilità è stata idonea a consentire al difensore destinatario della comunicazione telematica certificata di avere piena conoscenza della natura del provvedimento adottato e di conseguenza del regime impugnatorio , dall’altra parte il ricorso per cassazione è stato avviato per la notifica a mezzo posta quando ormai il termine “breve” di 60 giorni era decorso. Per questo motivo, gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 3 aprile – 4 ottobre 2019, numero 24853 Presidente D’Ascola – Relatore Abete Motivi in fatto ed in diritto Con atto ritualmente notificato l’agenzia immobiliare Domus Aurea s.a.s. citava a comparire dinanzi al tribunale di Milano D.C.G. ed S.A.E. . Chiedeva che i convenuti fossero condannati a corrisponderle, rispettivamente, la somma di Euro 12.000,00 e la somma di Euro 8.000,00, oltre i.v.a. ed interessi, a titolo di provvigione per la compravendita di un immobile in Milano, alla via G. Sismondi, numero 55 Resisteva S.A.E. . Resisteva D.C.G. . Con sentenza numero 16292/2013 l’adito tribunale accoglieva integralmente le domande dell’accomandita attrice. Proponeva appello S.A.E. . Proponeva appello incidentale D.C.G. . Resisteva la Domus Aurea s.a.s Con ordinanza dei 17.6/3.7.2014 la corte d’appello di Milano dichiarava inammissibili i gravami ai sensi dell’articolo 348 bis c.p.c. in assenza di ragionevole probabilità di accoglimento. Avverso la sentenza di prime cure ha proposto ricorso D.C.G. ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. La Domus Aurea s.a.s. ha depositato controricorso ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità. S.A.E. non ha svolto difese. La controricorrente s.a.s. ha depositato memoria. Il ricorso per cassazione è inammissibile, siccome tardivamente proposto. Ai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c., comma 3, il termine breve di sessanta giorni, ex articolo 325 c.p.c., comma 2, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello circa il riferimento all’articolo 348 ter c.p.c., comma 3, al termine breve cfr. Cass. sez. unumero 11.5.2018, numero 11850 . La comunicazione dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’articolo 348 bis c.p.c. è idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ex articolo 348 ter c.p.c., comma 3, solo quando permetta alla parte destinataria di conoscere la natura del provvedimento adottato, implicante lo speciale regime d’impugnazione previsto cfr. Cass. sez. lav. ord. 26.9.2018, numero 23057 Cass. ord. 30.9.2016, numero 19352 Cass. sez. lav. 11.9.2015, numero 18024 . Su tale scorta si evidenzia quanto segue. L’ordinanza recante declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’articolo 348 bis c.p.c. dei gravami - pronunciata in esito al giudizio d’appello iscritto innanzi alla corte di Milano al numero 568/2014 r.g. - è stata comunicata all’avvocato Costanza Acciai, difensore dell’appellante, in questa sede ricorrente, D.C.G. , all’indirizzo di posta elettronica certificata in data 3.7.2014 alle ore 9.20 ricevuta avvenuta consegna 17501080. Cfr. Cass. ord. 9.2.2016, numero 2594, secondo cui la comunicazione può avvenire nello stesso giorno della pubblicazione . In particolare la comunicazione inoltrata a mezzo p.e.c. all’avvocato Costanza Acciai, oltre al riferimento al nominativo del consigliere relatore ed al numero 568/2014 di iscrizione nel ruolo generale del procedimento innanzi alla corte milanese, reca il testo dell’ordinanza segue testo inviato con la P.E.C. cfr. pag. 2 nonché univoca descrizione della natura del provvedimento adottato ordinanza di inammissibilità ex articolo 348 bis e ter c.p.c. cfr. Cass. sez. lav. 7.1.2019, numero 134, secondo cui il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione di cui alla L. numero 92 del 2012, articolo 1, comma 62, - essendo soggetto ad una disciplina speciale, derogatoria delle disposizioni generali sul termine cd. breve di impugnazione, sulla quale non incide la modifica dell’articolo 133 c.p.c., comma 2 - decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento integrale, quale risultante dall’attestazione rilasciata dalla cancelleria con i dati estratti automaticamente dal registro informatico . In questo quadro si rappresenta altresì quanto segue. Da un canto, la comunicazione, comprensiva del testo, dell’ordinanza di inammissibilità ex articolo 348 bis c.p.c. - espressamente indicata nella comunicazione come tale - dell’appello iscritto al numero 568/2014 r.g. è stata idonea a consentire al difensore di D.C.G. , destinatario della comunicazione telematica certificata, di aver senza equivoci piena contezza della natura del provvedimento adottato e quindi del regime d’impugnazione di cui all’articolo 348 ter c.p.c., comma 3. D’altro canto, il ricorso a questa Corte di legittimità è stato avviato per la notifica a mezzo posta in data 3.1.2015, allorché il termine breve di sessanta giorni a far data dal 3.7.2014 era ampiamente decorso. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente Domus Aurea s.a.s. le spese - liquidate come da dispositivo - del presente giudizio di legittimità. S.A.E. non ha svolto difese nessuna statuizione in ordine alle spese va pertanto assunta nei suoi confronti. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’articolo 13, comma 1 bis D.P.R. cit P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente, D.C.G. , a rimborsare alla controricorrente, Domus Aurea s.a.s., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’articolo 13, comma 1 bis D.P.R. cit