Deposito telematico: l’esito va comunicato entro il giorno successivo a quello di ricezione

Il Ministero della Giustizia, in tema di adempimenti di cancelleria relativi al processo civile telematico, ha assolutamente escluso che possano trascorrere diversi giorni tra la data di ricezione degli atti o dei documenti e quella di accettazione degli stessi da parte della cancelleria. È opportuno, dunque, che l’accettazione del deposito di tali atti, provenienti dai soggetti abilitati all’invio telematico, venga eseguita entro il giorno successivo a quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia.

Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza n. 24180/19 depositata il 27 settembre. Il caso. Il ricorrente impugna dinanzi la Corte di Cassazione il decreto con cui la Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l’opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 proposta contro la statuizione con cui era stata rigettata la domanda di equa riparazione. In particolare, il ricorrente lamenta il rigetto da parte della Corte territoriale dell’istanza di rimessione in termini. Le istruzioni del Ministero della Giustizia. Ritenendo fondata la doglianza relativa alla statuizione con cui la Corte territoriale ha disatteso l’istanza di remissione in termini, la Suprema Corte ritiene opportuno rilevare quanto stabilito dal Ministero della Giustizia in tema di adempimenti di cancelleria relativi al processo civile telematico. Il Ministero, afferma il Collegio, ha escluso che possano trascorrere diversi giorni tra la data di ricezione degli atti o dei documenti e quella di accettazione degli stessi da parte della cancelleria, pertanto, è opportuno che l’accettazione del deposito di tali atti, provenienti dai soggetti abilitati all’invio telematico, venga eseguita entro il giorno successivo a quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia. Tali istruzioni, stante la fonte di provenienza, generano negli avvocati un ragionevole affidamento sul fatto che l’esito del deposito telematico verrà loro reso noto il giorno successivo all’effettuazione dello stesso e sul fatto che eventuali anomalie emergano al più tardi il giorno lavorativo successivo al deposito. Le parole delle Sezioni Unite. Nella fattispecie, la cancelleria della Corte d’Appello aveva inviato all’avvocato la comunicazione negativa di accettazione del deposito solo il terzo giorno lavorativo successivo al deposito telematico. Tale circostanza precludeva al ricorrente la possibilità di rimediare tempestivamente ai vizi del deposito, possibilità sulla quale poteva fare affidamento, avendo iscritto a ruolo l’opposizione il secondo giorno lavorativo antecedente a quello di scadenza del termine. Sul punto giova rilevare il principio sancito dalle Sezioni Unite secondo cui l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69/2009, il quale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà . Principio di cui la Corte territoriale, nel rigettare l’istanza con motivazione totalmente apodittica , non ha tenuto conto. Per tutti questi motivi la Cassazione accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato, rinviando ad altra sezione della Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 14 febbraio – 27 settembre 2019, n. 24180 Presidente San Giorgio – Relatore Cosentino Ragioni in fatto e diritto della decisione Rilevato che il sig. B.A. ha proposto ricorso, sulla scorta di un solo motivo, per la cassazione del decreto con cui la corte d’appello di Venezia ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter da lui proposta avverso il decreto di cui all’art. 3, comma 4, stessa legge, con il quale era stata rigettata la sua domanda di equa riparazione che la corte veneziana, dopo aver disatteso un’istanza di rimessione in termini avanzata dall’opponente, ha motivato la propria statuizione di inammissibilità dell’opposizione sul rilievo che quest’ultima era stata proposta il 24 gennaio 2017, oltre il termine di giorni 30 dalla data del 23 dicembre 2016, nella quale cui il decreto opposto era stato comunicato all’opponente che l’intimato Ministero della Giustizia non ha spiegato attività difensiva che la causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 14 febbraio 2019, per la quale non sono state presentate memorie ritenuto che, ai fini dell’intelligenza delle doglianze del ricorrente, è necessario dare conto di talune circostanze riportate nella narrativa del processo svolta nel ricorso, alle quali le doglianze si correlano - il termine di 30 giorni dalla comunicazione del decreto avvenuta il 23/12/2016 cadeva il giorno 22/1/2017 domenica e, pertanto, spirava il lunedì 23/1/2017 - il ricorso in opposizione veniva notificato telematicamente, a mezzo PEC, il venerdì 20/1/17 - al mera svista a ricorso in opposizione non veniva allegato il prescritto valore bollato di Euro 27 per anticipazioni forfettarie 11770/17. - Le prime tre PEC relative al deposito del ricorso in opposizione di accettazione, di consegna e di esito dei controlli automatici pervenivano lo stesso giorno del deposito 20/1/2017 , mentre la quarta PEC contenente la comunicazione di non accettazione del ricorso per la mancanza del suddetto valore bollato perveniva soltanto il 24/1/2017, quarto giorno dopo il deposito telematico - lo stesso giorno 24/1/2017 il ricorrente – verificata l’indisponibilità della cancelleria della corte d’appello a regolarizzare l’iscrizione a ruolo del 20/1/2017 – iscriveva nuovamente a ruolo l’opposizione, corredandola con un’istanza di accettazione del precedente deposito telematico e con una subordinata istanza di remissione in termini che l’unico motivo di impugnazione sviluppa due censure distinte che con la prima censura il ricorrente critica l’impugnato decreto per aver considerato quale data di iscrizione a ruolo dell’opposizione, ai fini della pronuncia sulla relativa tempestività, quella del 24/1/2017 invece che quella del 20/1/2017 ad avviso del ricorrente, la disposizione sulla cui base la corte d’appello ha ritenuto legittimo il rifiuto del cancelliere di ricevere il deposito telematico del 24/1/2017, ossia il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 285 Testo unico delle spese di giustizia, di seguito TUSG non sarebbe pertinente alla disciplina della marca per anticipazioni forfettarie che con la seconda censura il ricorrente critica l’impugnato decreto per aver rigettato la sua istanza di rimessione in termini che, quanto alla prima censura, il Collegio osserva che - le anticipazioni forfettarie dai privati all’erario che l’art. 30 TUSG impone alla parte che deposita il ricorso introduttivo di versare in modo forfetizzato, nella misura di Euro 27, hanno ad oggetto, i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all’ufficio - l’art. 285 TUSG prevede che il pagamento, tra l’altro, delle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile venga effettuato mediante l’applicazione di marche da bollo comma 1 , da applicare sulla nota di iscrizione a ruolo comma 2 , sancendo, altresì, il dovere del funzionario di rifiutarsi di ricevere gli atti se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito comma 3 - il coordinamento delle disposizioni degli artt. 30 e 285 TUSG impone di ritenere che l’oggetto della previsione dell’art. 30 le anticipazioni forfettarie, mediante marca da bollo, delle spese per le notifiche chieste dall’ufficio trovi la propria disciplina attuativa nell’art. 285 TUSG che i rilievi che precedono inducono a disattendere l’assunto del ricorrente secondo cui il richiamo dell’impugnato decreto all’art. 285 TUSG non sarebbe pertinente alla fattispecie in esame che, peraltro, la disciplina che condiziona la iscrizione a ruolo di una causa civile all’esecuzione del versamento, tramite marca da bollo, delle anticipazioni forfettarie delle spese per le notifiche chieste dall’ufficio potrebbe astrattamente suscitare un dubbio di legittimità costituzionale, anche sotto il profilo della difformità con la disciplina dell’omesso versamento del contributo unificato per il quale l’art. 16 TUSG non prevede alcun impedimento all’iscrizione a ruolo, limitandosi a prescrivere la riscossione esattoriale che, tuttavia, nel presente giudizio il dubbio sopra ipotizzato non merita ulteriori approfondimenti, giacché l’ipotetica questione di legittimità costituzionale risulta in concreto priva di rilevanza, in ragione della struttura delle censure sviluppate nell’unico motivo di ricorso che, infatti, il Collegio reputa fondata la doglianza mossa dal ricorrente alla statuizione con cui la corte territoriale ha disatteso la sua istanza di remissione in termini che, in proposito, il Collegio rileva che il Ministero della Giustizia, con circolare del 23.10.15 intitolata Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico , ha segnalato agli uffici giudiziari, nel paragrafo 5 rubricato Tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerie che È dunque assolutamente da escludersi che possano trascorrere diversi giorni tra la data della ricezione di atti o documenti e quella di accettazione degli stessi da parte della cancelleria. Si ritiene, pertanto, consigliabile che l’accettazione del deposito di atti e documenti provenienti dai soggetti abilitati all’invio telematico sia eseguita entro il giorno successivo a quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia che tali istruzioni impartite dal Ministero agli uffici giudiziari sono oggettivamente idonee, per la fonte da cui promanano e per la pubblicità cui sono assoggettate, ad indurre negli avvocati un ragionevole affidamento sul fatto che l’esito del deposito telematico sarà loro reso noto il giorno successivo alla effettuazione del medesimo e, conseguentemente, sul fatto che eventuali anomalie della procedura di deposito telematico, o anche errori da loro compiuti nell’esecuzione della stessa, emergano al più tardi il giorno lavorativo successivo al deposito cosicché, nell’ipotesi in cui l’iscrizione a ruolo debba avvenire entro un termine, l’esecuzione della stessa non oltre il secondo giorno lavorativo antecedente quello di scadenza del termine risulti sufficiente, sul presupposto del regolare funzionamento degli uffici, a garantire il tempo necessario per rimediare che, pertanto, la prospettazione del ricorrente secondo cui la cancelleria della corte d’appello di Venezia gli aveva inviato la comunicazione negativa di accettazione del deposito la quarta PEC solo il terzo giorno lavorativo successivo al deposito telematico introduceva in giudizio una circostanza astrattamente valutabile come fatto, non imputabile alla parte ed estraneo alla sua volontà, che precludeva al ricorrente stesso la possibilità di rimediare tempestivamente ai vizi del deposito telematico da lui effettuato possibilità sulla quale esso ricorrente, avendo iscritto a ruolo l’opposizione il secondo giorno lavorativo antecedente a quello di scadenza del termine, poteva fare ragionevolmente affidamento, sul presupposto che la cancelleria della corte d’appello di Venezia si comportasse in conformità alle istruzioni ministeriali che pertanto la corte territoriale, rigettando l’istanza di remissione in termini con una motivazione totalmente apodittica e del tutto priva di confronto con le argomentazioni dell’opponente Nè è accoglibile l’istanza di remissione in termini, essendo la decadenza dall’opposizione derivante da causa per la quale non è ravvisabile la non imputabilità alla parte medesima , pag. 2, ultimo capoverso, del decreto ha violato il principio di diritto, ancora di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, il quale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà Cass., P.U., sent. n. 16598 del 2016 che quindi, in definitiva, il motivo del ricorso va accolto in relazione alla censura concernente la statuizione di rigetto dell’istanza di remissione in termini avanzata dal sig. B. alla corte d’appello di Venezia e la sentenza gravata va cassata con rinvio ad altra sezione della stessa corte, che si pronuncerà su detta istanza dando applicazione ai principi sopra enunciati. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia ad altra sezione della corte di appello di Venezia, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.