La notifica telematica si esegue a mezzo PEC all’indirizzo risultante dai pubblici elenchi

La notifica telematica all’avvocatura dello Stato può effettuarsi esclusivamente utilizzando un indirizzo PEC del notificante risultante da pubblici elenchi, ex art. 3-bis, l. n. 53/1994.

Così si esprime la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17346/19, depositata il 27 giugno. Il caso. La Corte d’Appello di Perugia negava la protezione internazionale e umanitaria nei confronti del richiedente, dichiarando estinto il processo d’impugnazione a causa dell’omessa osservanza dell’ordine di rinnovazione della notifica della citazione all’avvocatura dello Stato. Avverso tale provvedimento, il richiedente propone ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’articolo 291 c.p.c. e dell’articolo 11 del r.d. n. 1611/1910. La notifica telematica. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso per difetto di specificità. Secondo la Corte d’Appello, la notifica all’avvocatura dello Stato era stata effettuata ai sensi dell’articolo 3- bis della l. n. 53/1994, la quale prevede che La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata dal notificante risultante da pubblici elenchi . Non risultando che l’attuale ricorrente abbia utilizzato un indirizzo risultante dai predetti elenchi pubblici, e non avendo egli specificato come sia stata in concreto eseguita la notificazione, la Corte di Cassazione conferma la decisione del Giudice di secondo grado e dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 19 marzo – 27 giugno 2019, n. 17346 Presidente Scaldaferri – Relatore Terrusi Rilevato Che B.I. ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello di Perugia che, decidendo sul gravame nei confronti dell’ordinanza che aveva negato la protezione internazionale e quella umanitaria, ha dichiarato estinto il processo d’impugnazione per omessa osservanza dell’ordine di rinnovazione della notifica della citazione all’avvocatura dello Stato la corte d’appello ha sottolineato che, constatata la mancata notifica all’avvocatura dello Stato, l’appellante aveva chiesto un termine per rinnovarla dopodiché, però, non aveva provveduto al rinnovo affermando di ritenere valida la notifica precedentemente effettuata ai sensi del R.D. n. 1611 del 1910, art. 11 il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 291 c.p.c. e del citato R.D. n. 1611 del 1910, art. 11 il Ministero dell’interno non ha svolto difese. Considerato Che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità art. 366 c.p.c., n. 3 secondo l’impugnata sentenza la notifica era stata fatta ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3-bis la L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, prevede che la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi l’impugnata sentenza riferisce che l’appellante aveva fatto la notificazione utilizzando un indirizzo non risultante dai predetti elenchi il ricorrente ha censurato la decisione in base a un ragionamento astratto egli - come d’altronde espressamente riferito a pag. 6 del ricorso - si è limitato a esporre una serie di pronunce e orientamenti a suo dire finalizzati a chiarire la questione orientamenti incentrati sull’affermazione che la notifica sarebbe da considerare valida anche se il registro indicato fosse il registro Ipa , ovvero sul rilievo che anche l’indice cd. Ini-Pec è un pubblico elenco, ovvero ancora sulla considerazione che la modalità di perfezionamento della notificazione telematica postula che la notificazione provenga da un indirizzo Pec a un altro indirizzo Pec, sempre risultante da pubblici elenchi e che giunga a compimento il meccanismo telematico che assicura la certezza della procedura di recapito tutte queste considerazioni a niente servono, dal momento che nel ricorso non è specificato come sia stata in concreto eseguita la notificazione a fronte di quanto puntualmente affermato in ordine all’effettuazione a un indirizzo non risultante dai predetti elenchi non deve farsi applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, stante l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.