Arrivata la terza PEC e dopo 9 giorni (a termine scaduto) il rifiuto manuale: per la Cassazione concedibile la rimessione in termini

Non può ritenersi imputabile alla parte un deposito telematico invero irregolare, ma consentito dal sistema, con irregolarità rilevata dagli uffici 9 giorni dopo l’inoltro.

La Seconda Sezione della Cassazione Civile, con l’ordinanza n. 15662/2019, depositata in data 11 giugno 2019, ha cassato il decreto con cui la Corte d’Appello di Napoli, dopo aver rigettato l'istanza di remissione in termini, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione proposta contro il decreto dichiarativo di inammissibilità di istanza di ottenimento di equo indennizzo ex L. n. 89/2001, promosso con riferimento alla presunta eccessiva durata di un procedimento di esecuzione immobiliare tenutosi avanti il Tribunale di Nola. Il caso. Aveva ritenuto la Corte Territoriale che l'opponente avrebbe dovuto depositare l'opposizione, ai sensi dell'art. 5- ter L. n. 8972001, entro il termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto opposto. In realtà il deposito telematico era stato si effettuato l'ultimo giorno utile ma era stato rifiutato dalla cancelleria della Corte, 9 giorni dopo, e dunque a termine oramai scaduto. La ragione del rifiuto era stato l'errore compiuto nel depositare telematicamente l'opposizione nello stesso procedimento in cui era stato emesso il decreto impugnato, anziché in un nuovo procedimento telematico. Avverso il diniego della rimessione in termini, motivato dal fatto che si sarebbe trattato di errore non scusabile del difensore, è stata proposto ricorso e la questione è quindi giunta all'attenzione della Seconda Sezione della Cassazione. La sanzione della nullità deve essere espressamente prevista. I motivi di ricorso sono stati incentrati su 1 inesistenza nel software redattore utilizzato per il deposito di una specifica opzione relativamente all'opposizione in questione 2 L'erroneo affidamento di deposito andato a buon fine derivante dal provvedimento della terza ricevuta nella casella PEC controlli terminati con successo-busta in attesa di accettazione 3 il fatto che il rifiuto del deposito sia avvenuto manualmente da parte della cancelleria, e giorni dopo con contestuale invito a procedere a iscrizione a ruolo con nuovo deposito , non potrebbe inficiare il principio di raggiungimento dello scopo rappresentato dalla generazione della terza ricevuta pervenuta. Secondo la Cassazione deve ritenersi perfezionata la fattispecie del deposito, connotata solo da mera irregolarità quanto all'identità del fascicolo di destinazione, e altresì da raggiungimento dello scopo, ovvero nel portare a conoscenza la cancelleria dell'avvenuto deposito. Ha errato la Corte d'Appello nel non considerare il fatto che l'atto era comunque giunto a conoscenza dell'ufficio che ben avrebbe potuto provvedere alla sua regolarizzazione quanto all'iscrizione a ruolo previo invito alla parte, ma senza procedere a rifiuto, e, comunque a ritenere non sussistenti i presupposti della rimessione in termini. Ha ritenuto, infatti, la Seconda Sezione che non sia imputabile alla parte un deposito telematico certamente irregolare ma altrettanto certamente consentito dal sistema tanto è vero che l'irregolarità è stata rilevata manualmente soltanto 9 giorni dopo l'inoltro . Pertanto spetterà ora nuovamente alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, decidere la questione facendo applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 19 luglio 2018 – 11 giugno 2019, n. 15662 Presidente Manna – Relatore Sabato Rilevato che 1. Con decreto pubblicato il 17 ottobre 2016 la corte d’appello di Napoli ha, previo rigetto di istanza di rimessione in termini, dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione proposta da M.G. avverso decreto dichiarativo di inammissibilità di istanza di ottenimento di equo indennizzo ex L. n. 89 del 2001 in relazione alla durata, reputata eccessiva, di procedimento di esecuzione immobiliare svoltosi innanzi al tribunale di Nola. 2. Ha considerato la corte d’appello che l’opponente avrebbe dovuto introdurre l’opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter entro il termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto opposto, avvenuta il 9 maggio 2016, e che lo stesso non effettuato rituale tempestivo invio telematico dell’opposizione invio secondo il ricorrente effettuato l’8 giugno 2016, nel rispetto del termine, ma oggetto di comunicazione di rifiuto da parte degli uffici della corte d’appello, mediante p.e.c., dopo la scadenza di esso. La rimessione in termini andava esclusa, secondo la corte d’appello, non essendo scusabile la circostanza che la presentazione dell’opposizione, per tale ragione rifiutata dagli uffici, fosse stata effettuata mediante deposito telematico nello stesso procedimento ritenuto definito - in cui era stato emesso il decreto impugnato, anziché in un nuovo procedimento telematico, previa sua iscrizione a ruolo. 3. Avverso tale provvedimento M.G. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. Ha resistito il ministero della giustizia con controricorso. Ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso il p.g. in persona del sostituto Dott. Lucio Capasso. Considerato che 1. Con i tre motivi si deducono altrettanti profili di violazione e falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2, criticandosi il provvedimento impugnato in relazione al diniego della rimessione in termini. Nel primo motivo, in particolare, si deduce l’inesistenza, nel software redattore utilizzato per la predisposizione dell’atto, di una specifica opzione quanto all’opposizione in questione. Nel secondo motivo, in relazione all’avvenuto pervenimento della terza ricevuta consegnata nella casella p.e.c. del depositante controlli terminati con successo - busta in attesa di accettazione , si deduce essersi confidato nel perfezionamento del procedimento di deposito, essendo imputabile al sistema l’incapacità di accedere all’uno o all’altro registro. Con il terzo motivo, si deduce che il rifiuto manuale del deposito da parte della cancelleria, avvenuto giorni dopo, non potrebbe inficiare il principio per cui la generazione di ricevuta da parte del gestore p.e.c. del ministero della giustizia integra il raggiungimento dello scopo. 2. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi e, sostanzialmente, facenti riferimento a diversi profili di un’unica complessa doglianza. Essi sono fondati. 3. Si deve, anzitutto, prendere atto che il substrato fattuale sottoposto alla corte territoriale, in tutto pacifico, si riduce all’avvenuto deposito telematico dell’atto introduttivo del procedimento di opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter, prevedente nuova iscrizione a ruolo con conseguenziale apertura di nuova entità procedimentale telematica, quale atto aggiunto nel procedimento, giuridicamente definito con l’emanazione del decreto di inammissibilità opposto, avviato con l’originaria istanza ex L. n. 89 del 2001. La parte odierna ricorrente deduce essere nel software redattore non prevista una specifica opzione per la proposizione dell’opposizione a prescindere da ciò, rileva questa corte come comunque risulti incontroverso che il sistema informatico anche ministeriale, pur dopo l’emanazione del decreto conclusivo, abbia consentito l’invio telematico di un atto successivo alla definizione della fase monocratica, generando, da un lato, le relative ricevute e ingenerando, d’altro lato, il conseguente affidamento di completamento del deposito affidamento contraddetto, nove giorni dopo e scaduti i termini per l’opposizione, solo da una p.e.c. manuale da parte della cancelleria di invito a procedere a iscrizione a ruolo con nuovo deposito, previo rifiuto dell’atto. 4. In tale situazione, deve ritenersi - diversamente da quanto ritenuto dalla corte territoriale - perfezionata la fattispecie del deposito, connotata da mera irregolarità quanto all’identità del fascicolo di destinazione peraltro consentita da evidente imperfezione del sistema telematico, che come detto ha permesso il deposito di atto successivo in procedimento definito, a prescindere dall’esistenza o dall’inesistenza - quest’ultima dedotta dalla parte - di un’opzione apposita per il deposito dell’atto introduttivo dell’opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter e da raggiungimento dello scopo, consistente nel portare a conoscenza dell’ufficio di cancelleria l’avvenuto deposito. 5. In tal senso va data continuità alla giurisprudenza di questa corte, che in fattispecie diverse, ma con elementi di comunanza, ad es. ha ritenuto, in mancanza di sanzione espressa di nullità la quale, se esistente, si sarebbe dovuta scrutinare - con le modalità confacenti - quanto a conformità a parametri costituzionali, anche per interposizione con norme della c.e.d.u., e unionali Europei - meramente irregolare l’invio telematico di un ricorso dinanzi ad un ufficio non ancora abilitato, nonché tale da legittimare la rimessione in termini a fronte del rifiuto disposto dall’ufficio cfr. Cass. n. 22479 del 04/11/2016 - meramente irregolare e sanato per raggiungimento dello scopo il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee nel caso di specie prescritte, dell’atto introduttivo del giudizio cfr. Cass. n. 9772 del 12/05/2016 - suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, in quanto non inesistente, la notifica di un atto processuale a mezzo p.e.c. in epoca in cui essa, in tesi, non era ancora attuabile cfr. Cass. n. 20625 del 31/08/2017 . 6. Ai principi anzidetti non si è attenuta la corte d’appello di Napoli, che non ha considerato, da un lato, che l’atto era comunque giunto a conoscenza dell’ufficio, con raggiungimento dello scopo, potendosi provvedere alla sua regolarizzazione quanto a iscrizione a ruolo previo invito alla parte, ma senza procedere a rifiuto e che, d’altro lato, doveva comunque valutarsi il sussistere dei presupposti della rimessione in termini a tali ultimi fini, non potendo ritenersi - come invece ritenuto dalla corte locale - imputabile alla parte un deposito telematico invero irregolare, ma consentito dal sistema, con irregolarità rilevata dagli stessi uffici nove giorni dopo l’inoltro. 7. Deve dunque accogliersi il ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla corte d’appello di Napoli in diversa sezione, cui è demandato applicare i principi di diritto di cui innanzi in tema di sanatoria per raggiungimento dello scopo, nonché governare le spese del giudizio anche di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto del non sussistere dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13 cit. P.Q.M. la corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla corte d’appello di Napoli, in diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto del non sussistere dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13 cit.