Procura alle liti conferita su supporto cartaceo e costituzione telematica del difensore

Il difensore che si costituisce per via telematica, nel caso di procura alle liti conferita su supporto cartaceo, deve trasmettere la copia informatica della procura, asseverandone la conformità all’originale mediante sottoscrizione con firma digitale.

Così si è pronunciata la Cassazione con la sentenza n. 12850/19, depositata i 14 maggio. Il fatto. In un contenzioso tra una società e una Banca per la restituzione di una somma indebitamente percepita, la Corte d’Appello dichiarava inammissibile l’impugnazione avverso la decisione del Tribunale, ritenendo tardivo l’appello poiché introdotto con atto notificato il 20 ottobre 2015 oltre il termine dei trenta giorni ex art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza ad opera della controparte il 24 marzo 2015 . Avverso la decisione propone ricorso la società. Procura alle liti. La Corte rileva il difetto di valida e tempestiva procura poiché la procura alle liti, conferita su supporto cartaceo, copiata per immagine su supporto informatico e trasmessa telematicamente con la notifica del ricorso per cassazione avrebbe dovuto contenere l’asseverazione di conformità all’originale, con sottoscrizione digitale del procuratore. Nel dettaglio, i Giudici rilevano che la ricorrente non ha osservato quanto previsto dall’art. 83, comma 3, c.p.c. ai sensi del quale nel caso di procura alle liti conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informata autenticata con firma digitale. Neppure risulta rispettato l’art. 10, d.p.r. n. 123/2001 che prevede che se la procura alle liti è conferita con modalità cartacea, il difensore che si costituisce per via telematica trasmesse la copia digitale asseverata come conforme all’analogica e sottoscritta con firma digitale. Responsabilità del legale. Infine la Corte evidenzia che il difensore assume la responsabilità esclusiva dell’attività processuale compiuta in difetto di procura speciale, senza che le conseguenze di ciò siano imputate al suo assistito, pertanto le spese di lite devono gravare sul legale. Mancando la procura del legale, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido gli avvocati al pagamento delle spese legali.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 11 gennaio 2018 – 14 maggio 2019, n. 12850 Presidente Bisogni – Relatore Nazzicone Fatti di causa Con sentenza del 26 aprile 2016, la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’impugnazione avverso la decisione del Tribunale della stessa città del 19 marzo 2015, con a quale era stata respinta la domanda, proposta dalla odierna ricorrente contro la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., volta alla restituzione della somma di Euro 16.665,27, indebitamente percepita dalla convenuta con riguardo al contratto di conto corrente bancario intercorso fra le parti, cui era stato applicato un tasso ultralegale usurario e la capitalizzazione trimestrale. La Corte territoriale ha ritenuto l’appello tardivo, in quanto introdotto con atto notificato il 20 ottobre 2015, oltre il termine di trenta giorni ex art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado, avvenuta ad opera della controparte in data 24 marzo 2015. Ha affermato che tale ultima notifica è regolare, essendo stata la sentenza di primo grado allegata in conformità a quanto previsto dalla legge, non essendo necessari i requisiti di marcatura temporali c.d. hash , i quali occorrono solo in caso di attestazione di conformità della copia allegata effettuata in un documento informatico separato, ai sensi del D.P.C.M. 13 novembre 2014, art. 6, comma 2 laddove, nella specie, l’attestazione di conformità, rispetto al suo originale, è stata rilasciata su ogni singola facciata della sentenza e non su foglio separato. Avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la B.B. Trade s.r.l., sulla base di un motivo. Resiste la banca con controricorso. All’udienza del 10 luglio 2018 le parti hanno chiesto rinvio per trattative in corso, essendo dunque la causa pervenuta alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2019. Ragioni della decisione 1. - Con l’unico motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 4, comma 3, nonché degli artt. 5 e 6 e dell’Allegato 2 del D.P.C.M. 13 novembre 2014, per avere la corte d’appello ritenuto l’impugnazione tardiva, mancando però di rispettare le norme indicate. La legge, infatti, imporrebbe la c.d. impronta hash, o impronta del documento informatico, come strumento per riferire in modo certo l’attestazione di conformità redatta su documento separato ma essa manca nella relata di notificazione della sentenza di primo grado, in tal modo nulla, perché non si ha piena certezza di quale sia il file attestato come conforme all’originale. Esiste unicamente la menzione della sentenza notificata col nome del file, ma ciò è reso possibile solo con gli interventi normativi del 28.12.15 e successive modifiche . Secondo la ricorrente, nella specie si ha un documento informatico separato , a norma del D.P.C.M. 13 novembre 2014, art. 6, comma 2, consistente nella relata di notifica che dunque avrebbe dovuto recare la detta impronta. 2. - Il ricorso è inammissibile, per difetto di valida e tempestiva procura. Ed invero, la procura alle liti, conferita su supporto cartaceo e copiata per immagine su supporto informatico e, quindi, trasmessa per via telematica, unitamente alla notifica del ricorso per cassazione, avrebbe dovuto contenere, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 3, e D.P.R. n. 123 del 2001, art. 10, l’asseverazione di conformità all’originale mediante sottoscrizione del procuratore con firma digitale. Dispone l’art. 83 c.p.c., comma 3, che Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica . A sua volta, il D.P.R. n. 123 del 2001, art. 10, prevede Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore, che si costituisce per via telematica, trasmette la copia informatica della procura medesima, asseverata come conforme all’originale mediante sottoscrizione con firma digitale . Prescrizioni non osservate dalla ricorrente, con conseguente fondatezza della eccezione sollevata ex adverso. 3. - Le spese seguono la soccombenza. Va evidenziato che dell’attività processuale compiuta dal difensore in difetto di procura speciale il legale assume la responsabilità esclusiva, dovendosi escludere che possa essere imputata al soggetto da lui assistito, rispetto ai quali non produce alcun effetto, stante la mancanza dell’atto di conferimento della rappresentanza tecnica. Pertanto, le spese di lite, secondo principio consolidato, gravano sul difensore cfr. Cass. 8 marzo 2017, n. 5797 Cass. 11 settembre 2014, n. 19226 Cass. 7 gennaio 2016, n. 58 Cass., sez. un., 10 maggio 2006, n. 10706 lo stesso principio segue il contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido gli Avv.ti Biagio Riccio e Massimiliano Terrigno al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori come per legge. Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei medesimi difensori, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.